CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 ottobre 2014 promosso da: Sig. Paolo Balloni / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 ottobre 2014 promosso da: Sig. Paolo Balloni / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO Avv. Gabriella Palmieri scelto concordemente dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 3 luglio 2014, presso la sede dell’arbitrato in Roma ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0386 del 27 marzo 2014 - 774) promosso da: Sig. Paolo Balloni, con l’Avv. Mattia Grassani parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 27 marzo 2014 (prot. n. 0386-774), il Sig. Paolo Balloni (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico 2 Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”) e nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri (di seguito, per brevità, anche “AIA” o la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, “…di ridurre al presofferto la sanzione della inibizione disposta fino al 30 settembre 2014 nei confronti del ricorrente dal Giudice Sportivo c/o Lega italiana calcio Professionistico con C.U. 102/DIV del 28 gennaio 2014, confermata dalla Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. con C.U. n. 195/CDN del 7 febbraio 2014. In subordine chiede la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia”. La parte istante formulava istanza ex art. 6 del Codice per l’assegnazione e decisione della istanza arbitrale ad un Arbitro Unico, nominato d’intesa con la FIGC in data 3 giugno 2014. Le parti individuavano come Arbitro unico l’Avv. Gabriella Palmieri che accettava l’incarico in data 11 giugno 2014. Con memoria depositata in data 16 aprile 2014 prot. n. 0457, si costituiva la FIGC che concludeva per il rigetto dell’istanza perché infondata, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del procedimento. L’Arbitro Unico fissava l’udienza di trattazione per il 3 luglio 2014. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di aderire alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e di confermare la nomina dell’Arbitro Unico, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti di quest’ultimo. L’Arbitro Unico esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice e invitava, quindi, le parti alla discussione sulle istanze istruttorie. La parte istante rinunciava alle istanze istruttorie presentate nell’istanza di arbitrato e la parte intimata ne prendeva atto. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice, le parti, concordemente chiedevano di anticipare all’udienza stessa la discussione. 3 L’Arbitro Unico accoglieva la richiesta. Le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Rilasciava dichiarazioni spontanee il Sig. Paolo Balloni. Le parti, nella persona del ricorrente e del difensore della parte intimata, autorizzavano l’Arbitro Unico a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Le parti, nella persona del ricorrente e del difensore della parte intimata, con la sottoscrizione del verbale d’udienza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, prorogavano il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 30 settembre 2014. Le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. L’Arbitro Unico si riservava, trattenendo la causa in decisione. In data 4 luglio 2014 veniva pubblicato il dispositivo. . DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., II° Sezione, adottata nella riunione del 3 febbraio 2014, giusta Comunicato Ufficiale n. 195CGF (2013/2014), pubblicata il 6 marzo 2014, con Comunicato Ufficiale n. 230/CGF (2013/2014), aveva rigettato il ricorso proposto dalla U.S. Gavorrano s.r.l. avverso la sanzione della inibizione del Sig. Paolo Balloni irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Comunicato Ufficiale n. 102/DIV in data 28 gennaio 2014, con la quale era stata, appunto, inflitta all’istante la sanzione dell’inibizione, in ambito federale, fino al 30 settembre 2014, perché, in occasione della gara valida per il Campionato 4 Nazionale di Lega Pro – Seconda Divisione, girone B, tra Gavorrano e Arzanese, “…indebitamente presente nel recinto di gioco, prima dell’inizio della gara, a seguito dell’invito dell’arbitro ad accomodarsi in tribuna, si rifiutava di ottemperare a tale richiesta e rivolgeva all’arbitro frasi gravemente offensive; durante la gara il medesimo posizionato in tribuna rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive ed ingiuriose; al termine del primo tempo di gara lo stesso si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed avvicinato l’arbitro con fare minaccioso, reiterava gravi insulti”. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della CGF, richiamando le argomentazioni svolte innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con particolare riferimento all’attendibilità del referto redatto dal direttore di gara, ritenendolo privo di riscontro e contraddittorio rispetto al rapporto redatto dal Commissario di gara; assumendo, comunque, la sanzione non congrua. Nell’atto di costituzione e nel corso dell’udienza di discussione, la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito lo svolgimento dei fatti di causa e, quindi, ha confutato tutte le affermazioni della parte istante, insistendo sulla valenza di prova piena del referto arbitrale. 2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. L’Arbitro Unico ritiene che, anche sulla base risultanze processuali e in applicazione dei principi che si sono, con chiarezza e costanza delineati nella giurisprudenza di questo Tribunale in materia, la domanda non possa essere accolta. Deve ritenersi, infatti, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente riepilogato lo svolgimento dei fatti di causa, con riferimento specifico alla condotta dell’istante ricostruita in dettaglio (pagine 6 e 7 della decisione) e con ampia e 5 motivata considerazione di tutti gli elementi probatori, anche con riguardo al “comportamento complessivo del Sig. Balloni” (pagina 7, in particolare). 2.1. Occorre sottolineare che, comunque, i fatti oggetto della sanzione sono precisamente descritti nel rapporto del giudice di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., CGS il rapporto fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce, come è noto, ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Il principio indicato è ormai consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale (a partire dal lodo in data 11 novembre 2009 Palleronese/ FIGC; lodo in data 29 settembre 2011 Campo/FIGC; lodo in data 23 aprile 2012 Moraschini/FIGC; lodo in data 2 agosto 2012 Zefi/FIGC; lodo in data 6 novembre 2012 Cavaliere/FIGC; lodo in data 29 novembre 2011 Pucci/FIGC; lodo in data 25 luglio 2012 Cavallo/FIGC; lodo in data 1 ottobre 2013 Ingretolli/FIGC ). Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” contenuta nell’art. 35, comma 1.1., CGS citato si riferisce chiaramente a tutte circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo. Così, il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (come nel caso deciso nel lodo Pucci/FIGC citato), negli spogliatoi, a bordo campo o sugli spalti/gradinate. Quella appena indicata essendo la valenza probatoria del referto arbitrale, l’Arbitro Unico osserva che, nella fattispecie in esame, il contenuto del referto dell’arbitro descrive un comportamento dell’istante circostanziato e preciso e di gravità non lieve. La versione fornita dall’istante risulta, dunque, chiaramente smentita dal contenuto del predetto referto. Inoltre, va sottolineato che anche la motivazione della Corte di Giustizia Federale si palesa sul punto specifico ampiamente congrua, sufficiente e condivisibile. 6 3. L’Arbitro Unico ritiene, pertanto, che non possa essere accolta neanche la richiesta di parte istante di ridurre la sanzione comminata. Dalle risultanze in atti e, in particolare, in base a quanto correttamente motivato e deciso da parte degli Organi di Giustizia Federale, non sussistono ragioni per ritenere non congrua la sanzione irrogata al Sig. Balloni (lodo in data 19 aprile 2010 Gonnella/FIGC ). La domanda diretta nella presente sede a ottenere una riduzione della sanzione inflitta potrebbe trovare legittimamente accoglimento soltanto in presenza di circostanze che inducano l’Arbitro Unico a una ricostruzione diversa dei fatti rispetto a quella oggetto della contestazione o a una differente valutazione del coinvolgimento degli agenti o alla considerazione di esimenti od attenuanti non correttamente presi in considerazione; elementi che, invece, l’Arbitro Unico non reputa sussistenti nella fattispecie sulla base della documentazione in atti. L’Arbitro Unico ritiene, altresì, inconferente il richiamo a precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale che non si attagliano perfettamente al caso di specie. La squalifica del sig. Balloni fino al 30 settembre 2014 appare, quindi, adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti commessi. La Corte di Giustizia Federale anche sul punto ha correttamente motivato (pagine 7 e 8), con riferimento specifico non solo al “comportamento complessivo del Sig. Balloni”, derivandone la sussistenza di una “chiara e indiscussa volontà di recare offesa all’arbitro”; ma anche e soprattutto avuto riguardo alla “funzione rappresentativa dell’Autorità …e alla rivestita carica sociale”dell’istante; sottolineando come la “ripetuta manifestazione di offensivo dissenso per le decisioni tecniche assunte appare viepiù inaccettabile proprio per la carica rivestita e…l’effetto potenzialmente produttivo di ulteriori e imprevedibili azioni da parte di sostenitori della squadra locale o avversaria.” 4. Atteso il rigetto dell’istanza, l’Arbitro Unico pone a carico della parte istante Sig. Paolo Balloni le spese del procedimento e per assistenza difensiva della FIGC 7 che liquida in euro 700,00 (settecento); pone, con il vincolo della solidarietà con la parte intimata FIGC, a carico della parte istante Sig. Paolo Balloni il pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, che liquida complessivamente in euro 1.5000,00 (millecinquecento/00). P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Paolo Balloni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 2. pone a carico della parte istante il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; 3. pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari dell’Arbitro unico, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Gabriella Palmieri
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