CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 luglio 2014 promosso da: Sig. Paolo Conti / Bologna F.C. 1909 SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 luglio 2014 promosso da: Sig. Paolo Conti / Bologna F.C. 1909 SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente) Prof. Avv. Carlo Bottari (Arbitro) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) in data 14 luglio 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0479 del 24 aprile 2014 - 782) promosso da: Sig. Paolo Conti, con l’Avv. Paco D’Onofrio parte istante contro Bologna F.C. 1909 SpA, con l’Avv. Mattia Grassani parte intimata F A T T O 1. Con istanza di arbitrato, depositata il 13 marzo 2014, il Sig. Paolo Conti (parte istante) adiva, presso questo Tribunale Arbitrale, il Bologna FC 1909 (parte intimata) per chiedere il riconoscimento di un credito professionale pari a euro 66.500,00. Il Sig. Paolo Conti, Agente Figc, lamenta che il Bologna FC 1909 ha omesso di provvedere al pagamento dei mandati professionali aventi a oggetto il trasferimento alla società Bologna FC 1909 dei calciatori Cristiano Lupatelli e Filippo Lombardi, per tacere di altri qui non direttamente coinvolti. In particolare, nel caso del calciatore Lupatelli, il sig. Conti sostiene di vantare un credito pari a euro 63.000,00, così distribuito: 21.000,00 al 31/3/2012; 21.000,00 al 31/3/2013; 21.000,00 al 31/3/2014. Nel caso del calciatore Lombardi, invece, un credito pari a euro 3.500,00, per il solo mandato al 31/3/2013. 2 2. In data 8/3/2011 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, prodotta come prova documentale, con la quale è stata regolata ogni pendenza economica maturata sino al 31/03/2013. Nella scrittura, le parti hanno previsto, all’articolo 3 “effetti del contratto”, che: <>, a partire dalla successiva stagione 2011/12 e disciplinate dai rispettivi mandati. 3. Nelle conclusioni, quindi, il sig. Paolo Conti chiede di: <>. 4. Con memoria depositata il 12 maggio 2014, si costituiva il Bologna FC 1909, la quale contesta: il difetto di giurisdizione e competenza del TNAS a risolvere la controversia, poiché le parti hanno inteso, con la scrittura privata dell’8 marzo 2011 rideterminare e ridisciplinare i rapporti intercorsi e intercorrenti fra loro, e citano in tal senso l’articolo 5 che affida in via esclusiva la competenza al Foro di Bologna. Nel merito, poi, il Bologna FC 1909, contesta la validità dell’applicazione del mandato Lupatelli, espletatosi in un solo giorno lavorativo, in quanto il negozio fu sottoscritto l’11 luglio 2010 e il calciatore venne tesserato martedì 13 luglio 2010, e pertanto il compenso totale appare sproporzionato e ingiustificato. Nel caso del mandato Lombardi, il Bologna FC 1909 denuncia un conflitto di interessi, in quanto al momento della sottoscrizione del contratto di mandato il calciatore Lombardi fosse assistito, da circa 3 mesi, dal figlio del sig. Paolo Conti, Carlo Conti, come documentato con una mail. Sul punto, l’Agente non ha reso alcuna informativa alla società. 5. Conclusivamente, il Bologna FC 1909 chiede: <> 6. La parte istante nominava proprio arbitro il prof. avv. Carlo Bottari; la parte intimata il prof. avv. Maurizio Benincasa. I due arbitri designavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 16 maggio accettava l’incarico. Il Collegio arbitrale risulta così composto: prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente); prof. avv. Carlo Bottari (Arbitro); prof. avv. Maurizio Benincasa (Arbitro). 7. Il Collegio teneva una prima udienza l’11 giugno 2014: veniva esperito, con esito negativo il tentativo di conciliazione; venivano assegnati termini per il deposito di ulteriori 3 memorie e repliche; veniva prorogato, dalle parti, il temine per il deposito del lodo fino al 30 settembre 2014. Nelle successive memorie, depositate nei termini, le parti sviluppavano e argomentavano ulteriormente quanto già prodotto nella prima memoria. 8. Il Collegio teneva una seconda udienza il 14 luglio 2014: le parti discutevano nel merito la causa e si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e della piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. D I R I T T O 9. La prima questione da affrontare è l’eccezione sulla incompetenza di questo Collegio a giudicare, come sollevato da parte intimata. L’eccezione va respinta. Non solo e non tanto per la espressa competenza del TNAS a risolvere le controversie, anche fra agenti e società (sia pure come facoltà: v. TAR Lazio 33427/2010) così come previsto dalla normativa sportiva sia del Coni che della Figc, ma anche perché i mandati da cui derivano i crediti, oggetto della presente causa, prevedono espressamente la clausola compromissoria e la devoluzione di ogni controversia all’arbitrato rituale amministrato dal TNAS (in tal senso, da ultimo v. lodo Peverani v. AS Bari del 28 maggio 2013). E la modifica avvenuta con scrittura privata, con tanto di devoluzione al Foro di Bologna, invocata da parte intimata per dimostrare la incompetenza di questo Collegio, non inficia quanto già previsto nei mandati dei calciatori Lupatelli e Lombardi, perché, in questo caso, restano valide le precedenti statuizioni, così come previsto dall’articolo 3 dell’accordo, e quindi anche quelle riguardanti la giurisdizione arbitrale. 10. Nel merito: a) non ha pregio l’obiezione della parte intimata circa la durata del mandato Lupatelli del sig. Paolo Conti, quantificabile in un giorno lavorativo: quello che conta e vale è l’effettivo svolgimento della prestazione, come risulta dalla sottoscrizione del contratto di tesseramento del calciatore con la società; b) con riferimento al mandato Lupatelli, va evidenziato come la parte intimata avesse già versato un importo parziale (euro 22.000,00) e, così facendo, ha ammesso per facta concludentia il suo debito nei confronti dell’agente, parimenti ratificando l’accordo dell’8 marzo 2011; c) nel caso del mandato Lombardi, parte intimata lamenta la mancata <>: sul punto, si può citare un precedente di questo tribunale (Lodo Pallavicino v. Marchisio del 6 aprile 2011), dove veniva riconosciuto, sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione civile a Sezioni Unite (sent. n. 13533 del 2001), che l’onere probatorio dell’adempimento contrattuale si risolve <>; d) infine, sul conflitto di interessi sollevato da parte intimata: questo Collegio riconosce piena validità alle argomentazioni sul punto già prodotte dalla Corte di giustizia federale con decisione del 9 ottobre 2009, laddove si sostiene che non sussiste conflitto di interesse allorquando ciascuno dei due Agenti rappresenti <>. 11. Sulle spese, che seguono la soccombenza: spettano alla parte intimata le spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00; spettano altresì alla parte intimata, con vincolo di solidarietà, gli onorari per il Collegio arbitrale liquidati in euro 8.000,00 4 P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: a) accoglie l’istanza di arbitrato e, pertanto, accertato e dichiarato il credito, condanna la società Bologna F.C. 1909 SpA al pagamento in favore del Sig. Paolo Conti dell’importo di € 66.500 più oneri come per legge; b) pone a carico della parte intimata le spese di giudizio liquidate come in parte motiva; c) pone a carico della parte intimata il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, con vincolo di solidarietà; d) pone a carico della parte intimata il pagamento dei diritti amministrativi; e) dichiara incamerati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 14 luglio 2014 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Carlo Bottari F.to Maurizio Benincasa
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