CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 settembre 2014 promosso da: Sig. Riccardo Zillio / Federazione Ginnastica d’Italia – F.G.I. / Commissione di Disciplina di Secondo Grado della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) / Commissione di Disciplina di Primo Grado della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) / Procura Federale della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.)

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 settembre 2014 promosso da: Sig. Riccardo Zillio / Federazione Ginnastica d’Italia – F.G.I. / Commissione di Disciplina di Secondo Grado della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) / Commissione di Disciplina di Primo Grado della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) / Procura Federale della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Angelo Piazza (Presidente) Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Arbitro) Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro) In data 18 settembre 2014, presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in Roma, pubblica il seguente LODO Nel procedimento di arbitrato n. 0834 del 2014 – 791 promosso dal: Sig. Riccardo Zillio, nato a Mestre (VE) il 22 giugno 1994, residente in Oriago di Mira (VE) Via Alberoni n. 24, assistito, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Enrico Lubrano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 79, giusto mandato in calce al ricorso; parte istante contro: la Federazione Ginnastica d’Italia – F.G.I., con sede in Roma, viale Tiziano n. 70, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, prof. Riccardo Agabio, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Avagliano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Antonio Nibby n.7; parte intimata e contro: la Commissione di Disciplina di Secondo Grado della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Antonella Prestia, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70; la Commissione di Disciplina di Primo Grado della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Marco Leoni, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70; la Procura Federale della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Michele Rossetti, presso la Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70. altri soggetti intimati E Nel procedimento di arbitrato n. 0875 del 2014 – 796 bis promosso dal: Sig. Riccardo Zillio, nato a Mestre (VE) il 22 giugno 1994, residente in Oriago di Mira (VE) Via Alberoni n. 24, assistito, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Enrico Lubrano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 79, giusta mandato in calce al ricorso; parte istante contro: la Federazione Ginnastica d’Italia – F.G.I., con sede in Roma, viale Tiziano n. 70, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, prof. Riccardo Agabio, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Avagliano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Antonio Nibby n.7; parte intimata e contro: la Commissione di Disciplina di Secondo Grado della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Antonella Prestia, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70; la Commissione di Disciplina di Primo Grado della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Marco Leoni, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70; la Procura Federale della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Michele Rossetti, presso la Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 3 1. In data 15.12.12 si svolgeva la 95° Assemblea Elettiva della Federazione Ginnastica d’Italia. 2. Il Sig. Zillio, in data 20.12.12, proponeva ricorso avverso la regolarità di tale assemblea al Consiglio Federale, il quale, in data 19.01.13, ne dichiarava la inammissibilità. 3. In data 28.02.13, il Sig. Zillio impugnava detta dichiarazione dinanzi all’Alta Corte di Giustizia del CONI, la quale si pronunciava con sentenza il 23.05.13 (proc. n. 15/2013), accogliendo parzialmente il ricorso. In seguito a detta pronuncia la F.G.I. disponeva la ripetizione delle votazioni degli atleti, poi tenutesi in data 7 settembre 2013, alle quali il Sig. Zillio non partecipava. 4. Nel frattempo e, precisamente, in data 22.07.13 il Sig. Zillio ricorreva al TAR del Lazio avverso la predetta decisione dell’Alta Corte di Giustizia del CONI. 5. In data 31 luglio 2013, il Sig. Zillio, in ragione della proposizione di tale ricorso, riceveva dal Procuratore Federale avviso di apertura di procedimento disciplinare a suo carico per violazione del principio di lealtà sportiva di cui all’art. 2 del Regolamento di Giustizia della F.G.I., nonché della clausola compromissoria prevista dall’art. 27 del medesimo Regolamento. 6. Il predetto procedimento si concludeva con la decisione emanata dalla Corte di Giustizia di primo grado della F.G.I. ‐ nel solo dispositivo all’udienza del 16 gennaio 2014 e successivamente depositata con motivazioni in data 19 giugno 2014 ‐ con cui il Sig. Zillio veniva condannato alla sanzione disciplinare di dodici mesi di squalifica. 7. In data 27.01.14 il Sig. Zillio impugnava la decisione dinanzi alla Commissione di Giustizia di secondo grado che, con sentenza depositata il 19 giugno 2014, rigettava il ricorso: a) in via preliminare, asserendo l’inammissibilità dello stesso dovuta alla mancata sottoscrizione dell’impugnazione da parte del ricorrente e alla asserita tardività della sua presentazione; b) nel merito, per infondatezza dello stesso, in quanto il ricorrente avrebbe violato la cd. clausola compromissoria di cui all’art. 27 del Regolamento di Giustizia della F.G.I. (clausola con la quale i tesserati sportivi si impegnano ad adire gli Organi di Giustizia istituiti presso le federazioni per le questioni cd. “economiche”) ed avrebbe tenuto un comportamento asseritamente “sleale” nei confronti della Federazione (in violazione del principio di lealtà sportiva ex art. 2 del Regolamento di Giustizia 4 F.G.I.) per la proposizione di un ricorso al TAR Lazio in relazione alla elezione degli atleti nel Consiglio Federale della F.G.I., per la mancata partecipazione alle “nuove” elezioni indette dalla Federazione e per la mancata comparizione personale innanzi agli organi di giustizia sportiva. Si confermava, quindi, la sanzione irrogata in primo grado. 8. Avverso tale decisione, il Sig. Zillio agiva dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, anche, “TNAS”), dapprima con istanza di arbitrato n. 0834 del 18.06.14, con la quale impugnava il solo dispositivo emanato all’udienza del 20 maggio 2014; successivamente, con istanza n. 0879 del 27.06.14 (“ricorso da valere anche come motivi aggiunti”), con cui impugnava la decisione depositata con motivazioni in data 19 giugno 2014. Con tali istanze, il Sig. Zillio chiedeva l’annullamento e/o la riforma della decisione previa eventuale sospensione dell’esecuzione. 9. In data 8 luglio 2014 si costituiva in giudizio la Federazione Ginnastica d’Italia, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente. 10. Nelle date del 18 e del 24 luglio – rispettivamente per il procedimento 791 e per quello 796 – bis ‐ si costituiva il Collegio arbitrale, il quale, poi, fissava la prima udienza per entrambi i procedimenti per il giorno 1 settembre 2014. 11. Nel corso della suddetta udienza, anzitutto le parti dichiaravano espressamente di aderire alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice TNAS, di accettare la composizione del Collegio e di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti dello stesso. 12. Il Collegio arbitrale, dopo aver provveduto alla riunione dei due procedimenti, evidentemente connessi, per la trattazione, esperiva il tentativo di conciliazione. 13. Le parti, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in merito, chiedevano e ottenevano un breve rinvio, fissando, il Collegio, la nuova udienza al giorno 18.09.14. 14. Infine, le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. 5 15. All’udienza del 18 settembre 2014, dato atto che il tentativo di conciliazione non aveva sortito l’effetto di componimento, e invitate, dunque, le parti alla discussione, il Collegio tratteneva le controversie in decisione. DIRITTO 1. Anzitutto, stante l’evidente connessione, se non l’identità stessa della causa relativa ai procedimenti instaurati dal Sig. Zillio, il Collegio dispone la riunione dei medesimi sul modello dell’art. 273 c.p.c. Peraltro, anche volendo riconoscere loro natura di mezzi di impugnazione, essi appaiono manifestazione del medesimo potere di gravame, com’è anche a norma dell’art. 119 C.P.A., e pertanto non risultano connotati da reciproca autonomia. Ciò determina che si deve respingere l’eccezione sollevata dalla F.G.I. sull’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento n. 0875 del 27 giugno 2014 – 796 bis per genericità e indeterminatezza. Infatti, non può ritenersi che la formula utilizzata da parte istante – “ricorso (da valere anche come motivi aggiunti)” – renda ambigua la manifestazione del potere di cui è espressione né che sia suscettibile di ledere il diritto di difesa della FGI, trattandosi semplicemente di una soluzione cautelativa comunemente utilizzata e già avallata in sede giurisprudenziale finanche consentendo nel secondo atto il mero rinvio, per l’esposizione sommaria dei fatti, a quello di redazione anteriore e diretto nei confronti del nudo dispositivo (v. CdS, A.p., 3 febbraio 2014, n. 8, in Foro it., 2014, I, 481). 2. In ordine alle questioni preliminari, il Collegio ritiene anzitutto che la mancata sottoscrizione, da parte del ricorrente, dell’appello proposto presso la Commissione di Giustizia di secondo grado della F.G.I. non pregiudichi, per le stesse modalità di redazione e sottoscrizione, l’ammissibilità dell’atto. Infatti, dato che l’atto di impugnazione è comunque munito della relativa procura al difensore, regolarmente sottoscritta dalla parte personalmente e presente in calce all’atto di piena rilevanza anche sostanziale, appare evidente la volontà del Sig. Zillio non soltanto di farsi rappresentare in giudizio ‐conferendo al difensore ogni facoltà prevista‐ ma anche di accettare in toto il contenuto dell’atto antescritto, sulla cui consapevole e responsabile imputazione soggettiva al sig. R. Zillio neppure è sorta questione; pertanto, il difetto di sottoscrizione, rilevante nella logica del procedimento federale, neppure sussiste , dovendosi considerare 6 l’unica sottoscrizione apposta idonea allo scopo di realizzare l’imputazione sostanziale della volontà manifestata con l’atto de quo. 3. Nemmeno può ritenersi che l’impugnazione delle motivazioni della decisione della Commissione di primo grado sia inammissibile per tardività della stessa, considerato che le motivazioni sono stata depositate il 13 febbraio 2014 e la memoria integrativa – a completamento del ricorso per impugnazione depositato il 27 gennaio 2014 – risulta depositata il 27 febbraio 2014 e, quindi, entro i trenta giorni prescritti, dovendosi muovere il computo del termine dall’avvenuto deposito delle motivazioni, e non già anteriormente (soluzione, peraltro, logicamente implicata pure dall’art. 37, c. 7, del Codice di Giustizia sportiva, in vigore dal 1° luglio 2014, che rende improponibile l’accesso al Collegio di garanzia dello sport in presenza di mero dispositivo della decisione). 4. Passando ai profili sostanziali, i comportamenti e le iniziative giudiziarie poste in essere dal Sig. Zillio e contestate nei provvedimenti della Federazione non configurano in concreto alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, pur potendosi ammettere che l’esercizio di una pluralità di azioni, in sé lecite e finanche espressive di diritti personali, possa venir riguardato e apprezzato in una complessiva logica di censurabilità associativa; il che vale pure quando il singolo comportamento legittimo sia dato dall’azione giudiziale siccome la valutazione atomistica della iniziativa come temeraria o persino dannosa per il soggetto chiamato a resistervi, riservata al giudice della stessa, non toglie la possibilità di una valutazione ulteriore, come in generale si può predicare attorno alla medesima fattispecie che sia produttiva di effetti in distinti ambiti di rilevanza giuridica. Di tanto si ha prova, in ultimo, per la previsione dell’art. 10, c. 2, del Codice di Giustizia emanato dal CONI, dove è espressamente contemplata la rilevanza disciplinare ulteriore della temerarietà della lite, pur nella premessa della soccombenza della parte il cui comportamento debba poi essere nuovamente delibato in sede federale. 5. Nel caso di specie, proprio dalla valutazione complessiva dei comportamenti ascritti al sig. R. Zillio e dall’esame di ciascuno di essi emerge che, se indubbiamente l’interessato ha fatto valere le proprie ragioni con ostinazione, purtuttavia non ha valicato i limiti preposti dall’ordinamento per la tutela dei 7 propri diritti, che in parte hanno trovato anche riconoscimento giudiziale in ordine alla meritevolezza di tutela. In particolare, la proposizione da parte dell’istante dell’azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione. Nel caso di specie, infatti, per l’impugnazione di atti relativi ad elezioni federali appariva, nel contesto normativo pro tempore entro il cui orizzonte la valutazione va naturalmente compiuta, inoperante lo stesso vincolo di giustizia federale. L’iniziativa giudiziaria promossa dall’istante dinanzi al Tar non può in quanto tale, in assenza di ogni definitivo accertamento di soccombenza tale da indurre sanzioni di temerarietà, rimanere esposta al sindacato ulteriore da parte della Giustizia associativa, non integrando infrazione delle relative prerogative né altra violazione di principi, né apparendo costituire alcun abuso. Si tratta, in sé, di un comportamento valutabile in quella sede dal giudice naturale. Quanto alla mancata partecipazione del Sig. Zillio alle nuove elezioni indette dalla F.G.I. per il 7 settembre 2013, si tratta di una scelta – anche questa ‐ che appare rientrare nell’esercizio legittimo delle sue facoltà e che non integra alcun illecito, in via di principio rimanendo altro dal principio di lealtà quello di coerenza né trasmodando in improbità ogni condotta che sul piano dei rapporti associativi avrebbe potuto, secondo coerenza, esigersi di altro tenore. Nella missiva preventivamente inviata alla Federazione, il Sig. R. Zillio ha motivato la sua determinazione di non partecipare sostenendo che l’Assemblea fosse stata indetta in violazione delle norme statutarie. Si trattava, quindi, di una deliberazione che, ferma tale convinzione, egli avrebbe potuto, proprio esercitando la sua libertà di (non) partecipare, far invalidare. Stesso discorso vale per la sua mancata comparizione innanzi ai vari organi di Giustizia federale aditi. Rientrano tra le facoltà del tesserato la decisione di non comparire personalmente – nel Regolamento di Giustizia della F.G.I. non vi è alcuna norma che lo prescriva come doveroso – e la scelta di avvalersi, ex art. 53 del suddetto Regolamento, della difesa tecnica, nominando uno o due difensori di fiducia. Alla luce delle considerazioni appena svolte, dunque, non si ravvisa nel comportamento in concreto tenuto dall’istante alcuna violazione dei principi di 8 lealtà, correttezza e probità sportiva e, conseguentemente, la sanzione disciplinare irrogata è da ritenersi non sopportabile ulteriormente perché non fondata né giusta. 6. Appaiono ricorrenti ragioni adeguate per la distribuzione eguale tra le parti del carico economico della controversia. E, stante l’intervenuta richiesta del versamento di acconti sopra i diritti maturati dagli Arbitri, la liquidazione finale degli stessi può definitivamente attestarsi nel limite delle richieste di versamento già rivolte alle parti dei procedimenti infine, qui, riuniti. PQM Il Collegio, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra conclusione o difesa, • riuniti i procedimenti in epigrafe; • in accoglimento delle domande di arbitrato, annulla la sanzione disciplinare applicata al Sig. R. Zillio; • dichiara integralmente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva; • pone a carico del Sig. Riccardo Zillio e della Federazione Ginnastica d’Italia, nella misura del 50%, ferma la solidarietà tra le stesse e salvo rivalsa, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati come in motivazione; • pone a carico del Sig. Riccardo Zillio e della Federazione Ginnastica d’Italia, nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deliberato presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in Roma, all’unanimità dei voti degli Arbitri, in data 18 settembre 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data indicati di seguito. F.to Angelo Piazza F.to Ferruccio Auletta F.to Enrico De Giovanni
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