CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 dicembre 2014 promosso da: Dott. Vincenzo D’Ippolito e Vincenzo D’Ippolito Srl / Sig. Diego Fabian Polenta Musetti

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 dicembre 2014 promosso da: Dott. Vincenzo D’Ippolito e Vincenzo D’Ippolito Srl / Sig. Diego Fabian Polenta Musetti IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Giuseppe Albenzio (Presidente) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) Prof. Carlo Castronovo (Arbitro) nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0414 del 4 aprile 2014 - 778) promosso da: Dott. Vincenzo D’Ippolito e Vincenzo D’Ippolito Srl, con il Prof. Avv. Massimo Coccia, l’Avv. Federico Guerra e l’Avv. Maria Beatrice D’Ippolito parti istanti contro Sig. Diego Fabian Polenta Musetti, con gli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana parte intimata FATTO 1. Il processo. Con istanza ex art. 9 Codice giudizi innanzi al TNAS, presentata in data 25/3/2014, la soc. Vincenzo D'Ippolito srl ed il dott. Vincenzo D'Ippolito proponevano il presente procedimento arbitrale nei confronti del sig. Diego Fabian Polenta Musetti, chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento del compenso professionale conseguente al mandato n. 3379/2011 in data 16/8/2011 stipulato fra il sig. D'Ippolito, in qualità di agente, ed il sig. Polenta, calciatore professionista. Successivamente, con atto del 22/5/2014, la soc. Vincenzo D'Ippolito srl rinunziava agli atti del giudizio, così che lo stesso proseguiva ad esclusiva istanza del sig. D'Ippolito. La parte intimata si costituiva ed eccepiva preliminarmente la manifesta incompetenza del Tribunale Arbitrale ai sensi dell'art. 19 del codice TNAS; la relativa istanza veniva rigettata dal Presidente del TNAS con provvedimento del 9/5/2014. Si costituiva il Collegio arbitrale e la causa proseguiva, quindi, nel merito con la prima udienza del 30/6/2014 nella quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo; nel termine assegnato, le parti depositavano memorie istruttorie ed ulteriori documenti; veniva, poi, disposta dal Collegio, con ordinanze del 28/7/2014 e 12/8/2014, l'audizione testimoniale del sig. Pablo Daniel Ceppelini Gatto richiesta dalla parte intimata sui capitoli 1-2-3 della prima memoria autorizzata del 10/7/2014, con assunzione a controprova del sig. Filippo Fusco richiesta dalla parte istante; le altre istanze istruttorie delle parti erano rigettate perché, in parte, inutili in riferimento ai documenti acquisiti e, in parte, ininfluenti ai fini del giudizio. Su autorizzazione delle parti, veniva contestualmente prorogato il termine per il deposito del lodo. All'udienza del 25/9/2014 fissata per l'audizione dei testi, il Collegio disponeva, su istanza della parte intimata, che la deposizione del teste Ceppelini fosse resa per iscritto, con le opportune prescrizioni, stante l'assenza del detto teste dal territorio italiano; veniva, poi, sentito il teste Fusco il quale dichiarava di nulla sapere sui capitoli di controprova. La deposizione scritta del sig. Ceppelini veniva resa, nel rispetto delle formalità prescritte dal Collegio, in data 17/10/2014. Alla successiva udienza di discussione del 27/10/2014, ascoltato il Legale della parte istante, assente quello della parte intimata, il Collegio assegnava alle parti il termine del 10/11/2014 per il deposito di memorie conclusionali, con riserva di decisione all'esito delle stesse; la memoria della parte istante perveniva nel termine alla segreteria del Collegio, mentre quella della parte intimata perveniva completa di tutte le pagine solo il giorno successivo ma era ugualmente acquisita agli atti dal Collegio in accoglimento delle ragioni giustificatrici esposte dalla parte (malfunzionamento del sistema elettronico dello studio legale e parziale inoltro nel termine). 2. I fatti di causa. L'agente dott. D'Ippolito assume che il calciatore sig. Polenta gli ha conferito mandato per la cura dei propri interessi relativi all'attività di calciatore professionista esercitata; il mandato depositato in atti porta il n. 3379 e la data di sottoscrizione del 16/8/2011, con durata fino a tutto il 2013; il contratto di mandato è stato inoltrato alla segreteria della Commissione Agenti di calciatori in data 17-19/8/2011. Non essendo stato soddisfatto del suo diritto al compenso professionale (fissato nel 10% del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva eventualmente sottoscritto dal calciatore con l'assistenza dell'agente), con particolare riferimento ai contratti di cessione in prestito del calciatore dal Genoa CFC spa all'A.S. Bari per le annate del 2011-2012 (primo contratto del 29/8/2014 e rinnovo del 22/8/2012), l'agente ha intimato il pagamento del dovuto al sig. Polenta e, poi, ha proposto il presente giudizio arbitrale. Il rapporto di mandato è venuto a cessare in data 28/9/2012, per disdetta da parte del calciatore ai sensi dell'art. 26, co. 2, del Regolamento. Nella sua istanza di arbitrato, il dott. D'Ippolito, premessa la competenza del TNAS ai sensi dell'art. 34 del Codice, chiede al Collegio la condanna del sig. Polenta alla corresponsione del compenso (con relativi interessi) maturato sui contratti di prestazione sportiva sottoscritti da quest'ultimo in occasione del suo passaggio in prestito dal Genoa CFC al Bari spa (in data 29/8/2011 e rinnovato in data 22/8/2012), in pendenza della vigenza del contratto ma senza informarne l'agente; nell'istanza sono anche formulate istanze istruttorie di esibizione documentale dei suddetti contratti, ex art. 210 cpc e art. 21, co. 3, codice TNAS. La parte intimata si è costituita e preliminarmente ha eccepito il difetto di potestas iudicandi dell'adito TNAS e la carenza di legittimazione attiva del sig. D'Ippolito; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda per nullità del mandato, in quanto il modulo inoltrato alla segreteria della Commissione Agenti era stato riempito abusivamente dall'agente in data 16/8/2011 in Genova, laddove lo stesso era stato sottoscritto in bianco dal calciatore in data 22/2/2011 nei pressi dell'aeroporto Malpensa di Milano, con la conseguenza che il mandato era stato, comunque, inoltrato tardivamente alla Commissione Agenti; il calciatore ha eccepito, inoltre, la nullità del mandato per conflitto di interesse a carico dell'agente; in via subordinata ha formulato eccezione di inadempimento e richiesta di riduzione del compenso e, in ulteriore subordine, di quantificazione del compenso ai sensi dell'art. 17, co. 4, Regolamento Agenti; ha formulato, infine, istanze istruttorie di audizioni testimoniali a conferma dei fatti esposti. Sono stati acquisiti agli atti i contratti professionali stipulati dal calciatore con l'A.S. Bari ed il contratto di agente, oltre che gli altri documenti offerti dalle parti in allegato alle loro memorie, nonché la dichiarazione testimoniale raccolta mediante deposizione scritta del calciatore Ceppelini Gatto il quale ha confermato che il sig. Polenta ha sottoscritto in bianco il modulo di contratto di agenzia presentatogli dal dott. D'Ippolito nell'incontro intervenuto presso l'Aeroporto di Malpensa il 22/2/2011. DIRITTO 1. Le eccezioni pregiudiziali di incompetenza del TNAS adito e di carenza di legittimazione attiva del sig. D'Ippolito sono da rigettare. 1.1 Quanto alla competenza del Tribunale arbitrale, si osserva che la clausola compromissoria necessaria a radicare la potestas iudicandi è da rinvenire nel combinato disposto del contratto di mandato sottoscritto dal sig. Polenta e dei testi regolamentari cui lo stesso fa rinvio (clausola n.5), cioè il Regolamento Agenti e, attraverso questo, le disposizioni FIGC e FIFA le quali, a loro volta, negli art. 30, co. 3, Statuto FIGC e art. 30, co. 1, Regolamento FIFA, prevedono la procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie fra i tesserarti e gli altri soggetti rilevanti per l'ordinamento sportivo (quali gli agenti). In tal senso si è espressa, in corretta interpretazione della sentenza TAR Lazio 11/11/2010 n. 33427, citata dalla parte intimata, la giurisprudenza di questo Tribunale arbitrale (cfr. Lodi Arbotti c. AC Siena del 18/10/2011; Pallavicino c. Marchisio del 6/4/2011; Corsi c. Bologna FC dell'8/11/2010), cui il Collegio ritiene di aderire. Appare superfluo sottolineare che la eventuale nullità del contratto di mandato (della quale ci occuperemo nel successivo par. 2) non inficia la validità della clausola compromissoria, come risultante dal combinato disposto di cui si è detto supra, quanto meno ai fini dell'azione per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto negoziale (cfr. art. 808, co. 2 c.p.c.). 1.2 Quanto alla legittimazione attiva del dott. D'Ippolito, si osserva che la proposizione dell'istanza arbitrale in unione con la soc. Vincenzo D'Ippolito srl manifesta una comunione di intenti ed interessi (sul piano formale, si consideri che se il dott. D’Ippolito ha potuto proporre domanda di arbitrato anche in qualità di legale rappresentante della D’Ippolito s.r.l. e successivamente rinunciarvi nella medesima qualità, se ne deve dedurre la totale disponibilità, da parte del dott. D’Ippolito, dei diritti facenti capo alla detta s.r.l.) e questo è sufficiente, ad avviso del Collegio, per ritenere la permanenza in capo al dott. D'Ippolito della legittimazione all'azione anche dopo la rinunzia agli atti formulata dalla società al solo dichiarato scopo di non duplicare la spesa della procedura arbitrale. Anche su questo punto, il Collegio ritiene di poter aderire alla giurisprudenza del TNAS (cfr. Lodi Peverani c. AS Bari dell'1/10/2012; Sopranzi c. AC Siena del 30/10/2012; nonché Pasqualin c. Zapata Valencia del 6/3/2009, ove si afferma che, qualora non risulti la cessione, come è nella specie, la legittimazione deve ritenersi rimasta in capo all’agente). Non si ritiene, peraltro, che competa a questo Tribunale la verifica delle pattuizioni negoziali intervenute privatamente fra i due soggetti in ordine agli interessi economici oggetto del giudizio, tanto più in una situazione processuale nella quale si discute anche e preliminarmente della validità del contratto sottoscritto dal dott. D'Ippolito. 2. Nel merito, la domanda proposta dalla parte istante deve essere rigettata. Per vero, come eccepito dalla parte intimata, il contratto di mandato della cui esecuzione si discute nel presente giudizio deve ritenersi nullo. 2.1 Come è risultato comprovato dalla dichiarazione del teste Ceppelini Gatto, il modulo contrattuale proposto dal dott. D'Ippolito fu sottoscritto in bianco dal sig. Polenta in data 22/02/2011 in occasione dell'incontro fra i due avvenuto all'hotel Cardano, nei pressi dell'aeroporto di Malpensa; in proposito, il teste ha dichiarato che in quella occasione, il dott. D'Ippolito fece firmare in bianco i moduli contrattuali a tutti i tre calciatori presenti, trattenendo poi tutte le copie. Non c'è motivo di dubitare della veridicità della deposizione, resa dinanzi ad una pubblica autorità rumena e debitamente autenticata. Le circostanze addotte nell'ultima memoria difensiva della parte istante circa una presunta subornazione del teste sembrano portare, più che altro, ad un aiuto dato allo stesso per le dichiarazioni da rendere, appunto, in un idioma non conosciuto; d'altronde, non si può far discendere dalla conoscenza delle domande da porre al teste una non genuinità delle risposte rese. D'altro canto, nessuna prova contraria è stata addotta dall'agente sulle risultanze della prova, mentre il calciatore ha comprovato che il giorno 16/8/2011 (data nella quale l'agente assume essere stato sottoscritto il contratto) non era a Genova bensì a Reggio Calabria per l'inizio di un eventuale rapporto di collaborazione sportiva con la locale società di calcio (cfr. estratti dei notiziari sul web in atti). 2.2 Da questo dato di fatto accertato discende che il contratto di mandato fatto valere dal dott. D'Ippolito è nullo per vari motivi: a) è falso nella indicazione del luogo di sottoscrizione e della data ed è, comunque, nullo perché non contiene sin dall'inizio tutti gli elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 16, co. 5, Regolamento Agenti; b) è stato inoltrato alla Commissione Agenti dopo il termine di venti giorni dalla sua stipulazione (da intendersi in tal senso il termine "sottoscrizione" utilizzato dall'art. 16, co. 1, Regolamento Agenti in quanto riferito alla regola della contestuale sottoscrizione del contratto sancita dal successivo comma 5 che rende illegittima ogni pratica di composizione progressiva dell'atto); c) inoltre, il Collegio ritiene che il detto contratto sia nullo anche per potenziale conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, co. 4, 16, co. 8, e 19, co. 7, Regolamento Agenti, atteso che l'agente risultava legato alla società CFC Genoa (con la quale il calciatore Polenta aveva sottoscritto in data 10/6/2010 un contratto di prestazione sportiva per il periodo 2010-2015) da un precedente contratto di mandato del 13/1/2011 (avente ad oggetto la conclusione di un accordo per il trasferimento di altro calciatore ma, si deve presumere, non ancora chiuso - con il pagamento del compenso professionale dovuto all'agente - al momento del contatto con il sig. Polenta del 22/2/2011, come eccepito dalla parte intimata e non puntualmente contestato dall'istante). A questo punto appare superfluo l'approfondimento dell'altra eccezione formulata dalla parte intimata con riferimento all'art. 17, co. 4, Regolamento Agenti, riguardante l’ammontare sul quale calcolare l’eventuale provvigione dell’Agente (che peraltro appare correttamente invocato). In conclusione, la domanda proposta dal dott. D'Ippolito deve essere rigettata nel merito, con condanna della parte istante al pagamento dei due terzi delle spese della procedura arbitrale e di lite, quantificate nel dispositivo, in considerazione del rigetto delle eccezioni pregiudiziali della parte resistente. P.Q.M. il Collegio arbitrale, all'unanimità e definitivamente pronunciando, così decide: 1) rigetta la domanda proposta con l'istanza di arbitrato dal dott. Vincenzo D'Ippolito; 2) condanna il dott. Vincenzo D’Ippolito al pagamento dei due terzi delle spese legali in favore della parte intimata che liquida nell'intero in € 2.500,00= oltre accessori, compensato il residuo terzo; 3) pone a carico del dott. Vincenzo D’Ippolito i due terzi delle spese della procedura arbitrale e di quelle sostenute dagli arbitri, secondo i giustificativi di spesa in atti, nonché il compenso degli arbitri, questo liquidando in complessivi € 6.000,00= oltre IVA e CAP se dovuti, ponendo a carico della parte resistente il residuo terzo; 4) dichiara entrambe le parti tenute solidalmente al pagamento dei diritti degli arbitri, salva rivalsa tra le stesse; 5) dispone che i diritti amministrativi già versati dalle parti siano definitivamente incamerati dal Tribunale; 6) manda alla Segreteria del TNAS di dare comunicazione alle parti del presente lodo. Così deliberato in Roma in data 19 dicembre 2014 e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Giuseppe Albenzio F.to Maurizio Benincasa F.to Carlo Castronovo
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