CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 31 del 26/09/2014 – Pamela Meier/Federazione Italiana Sport Equestri/C.R. Emilia Romagna FISE/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/C.R. Emilia Romagna CONI

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 31 del 26/09/2014 – Pamela Meier/Federazione Italiana Sport Equestri/C.R. Emilia Romagna FISE/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/C.R. Emilia Romagna CONI L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente e Relatore dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24 del 2014, presentato, in data 30 luglio 2014, dalla sig.ra Pamela Meier, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Chiara Alvisi, dall’avv. prof. Stefano Zunarelli e dall’avv. Vincenzo Cellamare, CONTRO la Federazione Italiana Sport Equestri, nella persona del Commissario Straordinario, avv. Gianfranco Ravà, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Valori, e il Comitato Regionale Emilia Romagna della FISE, E NEI CONFRONTI del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti, e del Comitato Regionale Emilia Romagna Coni, per l’annullamento della delibera della delibera n. 164 del 25 marzo 2014, emessa dal Commissario Straordinario FISE, avv. Gianfranco Ravà, con la quale è stata disposta la proroga del mandato commissariale del dott. Pietro Quargnali nell’ambito del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Sport Equestri (delibera conosciuta dalla ricorrente solamente in data 2 luglio 2014, in quanto depositata quale doc. n. 2 alla memoria difensiva per il Commissario Straordinario della FISE presso la Cancelleria del TAR Lazio, sede di Roma, nel giudizio di cui al R.G. 8230/2014) nonché della delibera n. 291 del 3 giugno 2014, con la quale il Commissario Straordinario FISE ha disposto il commissariamento per un periodo di ulteriori quattro mesi, a decorrere della scadenza del precedente termine già fissato con la suddetta deliberazione n. 164 del 25 marzo 2014, nonché di ogni ulteriore atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto; visti il ricorso e gli allegati; vista la memoria di costituzione della FISE; vista la memoria di costituzione del CONI; visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla difesa della parte ricorrente in data 25 settembre 2015; visto l’atto di accettazione a seguito di atto di rinuncia depositato in data 26 settembre 2014 dalla difesa della parte intimata – commissario Straordinario FISE – e dalla difesa della parte controinteressata. - CONI; visti tutti gli atti e i documenti di causa; uditi, all’udienza pubblica del 26 settembre 2014, l’avv. Vincenzo Cellamare per la ricorrente, sig.ra Pamela Meier, e, per i resistenti, l’avv. Angeletti per il CONI e l’avv. Paola Vaccaro, giusta delega alla stessa conferita dall’avv. prof. Guido Valori per Gianfranco Ravà, Commissario Straordinario della F.I.S.E.; udito il relatore, prof.ssa Virginia Zambrano P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. CONDANNA la ricorrente, sig.ra Pela Meier, al pagamento in favore della parte intimata e della parte controinteressata delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessive € 1.000/00. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 26 settembre 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Virginia Zambrano Il Segretario Depositato in Roma il 26 settembre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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