CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 33 del 01/10/2014 – Vincenzo Franza/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 33 del 01/10/2014 – Vincenzo Franza/Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio - Relatore prof.ssa Virginia Zambrano - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2014, presentato, in data 6 agosto 2014, dal sig. Vincenzo Franza contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (ACGS) e dell’art. 65, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva (deliberato in via definitiva dal Coni il 15/07/2014), nonché formulato anche per la prosecuzione/riassunzione del procedimento n. 751 T.N.A.S. di cui alla pronuncia resa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con lodo in data 15 luglio 2014 e comunicato in data 4 agosto 2014 (prot.1015). visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito, nell’udienza dell’11 settembre 2014, il relatore, cons. Dante D’Alessio; Ritenuto in fatto 1.- Il sig. Vincenzo Franza ha fatto ricorso davanti al Collegio di Garanzia, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Codice dell’Alta Corte e dell’art. 65, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC (in Comunicato Ufficiale n. 76/CGF del 29 ottobre 2013) che ha confermato, in parte con diversa motivazione, la precedente decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 98 del 10 giugno 2013, con la quale gli era stata irrogata la sanzione dell’inibizione di anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Il signor Franza ha anche formulato domanda per la prosecuzione/riassunzione del procedimento che, sulla questione, aveva avviato davanti al TNAS e che si è concluso con il lodo, in data 15 luglio 2014, con il quale il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha respinto per incompetenza la sua domanda. 2.- All’impugnazione si oppone la FIGC che ha, preliminarmente, sostenuto l’inammissibilità della stessa per tardività, sia se intesa come impugnazione autonoma sia se intesa come prosecuzione/riassunzione del procedimento instaurato davanti al TNAS. Considerato in diritto. 1.- La Corte ritiene fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla resistente FIGC. 1.1.- Il Collegio ritiene, innanzitutto, certamente tardiva (e quindi irricevibile) l’impugnazione proposta in via autonoma, considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte, il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, mentre, nella fattispecie, il sig. Franza ha proposto ricorso davanti all’Alta Corte, avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, in Comunicato Ufficiale n. 76/CGF del 29 ottobre 2013, comunicata in pari data, solo il 5/6 agosto 2014, dopo che sulla questione si era pronunciato il TNAS che aveva respinto la sua istanza con lodo arbitrale in data 15 luglio 2014 (comunicato il 4 agosto 2014). Né i termini (perentori) per la proposizione del ricorso davanti all’Alta Corte possono ritenersi sospesi (o interrotti) per effetto della proposizione dell’istanza di arbitrato davanti al TNAS, mancando qualsiasi disposizione che consenta tale sospensione (o interruzione) e considerata l’alternatività dei due rimedi che, fino alla recente riforma della giustizia sportiva, erano previsti avverso le decisioni della giustizia federale. Per principio pacifico, peraltro, un termine perentorio può essere sospeso (o interrotto) solo per effetto di una disposizione che ciò espressamente preveda. 2.- Il ricorso deve ritenersi, peraltro, inammissibile anche se inteso come prosecuzione/riassunzione del procedimento che era stato avviato davanti al TNAS, con l’istanza di arbitrato, e che si è concluso con il citato lodo con il quale il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 15 luglio 2014, ha respinto per incompetenza la domanda del signor Franza. 3.- In proposito si deve osservare che i dubbi esistenti sull’applicazione dell’istituto della translatio iudicii alla giustizia sportiva, determinati dalla diversa natura degli organi di giustizia e dalla mancanza di specifiche norme nei regolamenti di settore, sono stati di recente superati da questa Alta Corte a seguito della decisione con la quale la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui escludeva l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, delle regole sulla translatio iudicii, dettate dall’art. 50 c.p.c. Questa Alta Corte ha, quindi, affermato che “anche nel campo della giustizia sportiva deve ritenersi applicabile la translatio iudicii, divenuta ormai principio generale processuale” (decisioni n. 33 del 2013 e n. 7 del 2014) ed ha ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 19 luglio 2013 ha affermato il principio secondo cui “l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa”, per cui occorre garantire la “conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell’individuazione del giudice munito della giurisdizione”. 4.- Il Collegio condivide i principi espressi nella citata giurisprudenza, ma ritiene che, nel caso di specie, il principio della translatio iudicii non possa trovare comunque applicazione. 5.- Infatti il TNAS, nel citato lodo del 15 luglio 2014, non ha affermato, con una pronuncia solo dichiarativa, la sua incompetenza, sulla questione per la quale il signor Franza aveva chiesto l’emanazione di un lodo arbitrale -- e non ha nemmeno affermato il diritto della parte di ricorrere, quindi, all’Alta Corte, in virtù del principio della translatio iudicii, con l’assegnazione di un termine per la riassunzione del procedimento-- ma ha “respinto” l’istanza di arbitrato proposto dal sig. Franza, a causa della ritenuta incompetenza funzionale, senza fare alcun riferimento, nel dispositivo, ad una possibile riassunzione del procedimento davanti all’Alta Corte. Alla pronuncia di rigetto del lodo ha fatto poi seguito la condanna del signor Franza al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC, in applicazione del principio della soccombenza (espressamente richiamata nella motivazione). 6.- In conseguenza, considerato che, nel sistema della giustizia sportiva (anteriore alla riforma del luglio del 2014), l’Alta Corte non è l’organo di appello dei lodi pronunciati dal TNAS, che sono impugnabili eventualmente davanti alla Corte d’Appello, ma è organo di giustizia alternativo al TNAS (per le questioni riguardanti diritti indisponibili), nella fattispecie, devono ritenersi, con l’emanazione del lodo arbitrale di rigetto, esauriti i rimedi concessi dalla giustizia sportiva avverso le decisioni della giustizia federale. Anche per questo motivo, il ricorso ora proposto davanti all’Alta Corte dal signor Franza deve ritenersi inammissibile. 7.- Per completezza si può solo aggiungere che il ricorso proposto dal sig. Franza non risulta comunque fondato nel merito. La Corte di Giustizia Federale della FIGC ha, infatti, ampiamente esposto le ragioni, che non risultano censurabili, per le quali ha ritenuto di dover confermare la sanzione che era stata irrogata al signor Franza di inibizione per anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. 7.1.- In particolare, come ha affermato la Corte Federale, non può ritenersi viziata la sanzione irrogata per la violazione del principio del ne bis in idem, tenuto conto della diversità delle contestazioni oggetto del procedimento in questione e della maggiore ampiezza e specificità delle condotte illecite rilevate e contestate che hanno peraltro determinato il rinvio a giudizio degli interessati dinanzi al Tribunale di Messina. Peraltro, come ha evidenziato anche nella sua memoria la FIGC, alcuni degli atti contestati nel procedimento in esame sono stati acquisiti dalla Procura della Repubblica di Messina quando si era già concluso il precedente giudizio disciplinare. Né, considerata l’autonomia di cui gode, per principio pacifico, la giustizia sportiva, era necessario attendere prima dell’irrogazione della sanzione, la conclusione del giudizio penale. 7.2.- Non risulta fondata nemmeno la reiterata questione sulla prescrizione, tenuto conto dell’evidente continuazione che ha legato la condotta degli interessati e delle rilevanza delle singole azioni svolte anche nel 2008, prima della dichiarazione di fallimento della società, per le finalità contestate. 7.3.- Risultano infine non fondate le critiche sollevate nel merito alla decisione impugnata e risulta confermata, dall’esame degli atti, «l’effettiva sussistenza delle condotte di cui trattasi e del disvalore giuridico-sportivo delle connesse operazioni finanziarie, patrimoniali e di bilancio» ed «evidenti le gravi e molteplici irregolarità commesse dalla società e delle quali non possono che essere chiamati a rispondere… tutti coloro che hanno assunto, nei vari anni di cui trattasi, la responsabilità degli organi di amministrazione». 8.- Le spese del giudizio possono essere comunque integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Dichiara inammissibile il ricorso per tardività. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 settembre 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 1 ottobre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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