CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 34 del 01/10/2014 – Polisportiva Giada Maccarese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Polisportiva Arzachena Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 34 del 01/10/2014 – Polisportiva Giada Maccarese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Polisportiva Arzachena Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 33/2014, sul ricorso (datato 11 luglio 2014) proposto da Polisportiva Giada Maccarese s.r.l., con sede legale in Maccarese (RM), Viale di Castel San Giorgio, 347, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Emiliana Pompili, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Miranda, contro - la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. – e la Lega Nazionale Dilettanti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe congiuntamente rappresentate e difese dagli Avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, nonché contro la Polisportiva Arzachena Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita, avverso il Comunicato Ufficiale n. 45, pubblicato il 1° agosto 2014, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti con il quale è stata disposta la mancata ammissione della Polisportiva Giada Maccarese s.r.l. al Campionato nazionale di Serie D 2014/2015, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite, uditi, nell’udienza dell’11 settembre 2014, l’Avv. Luca Miranda, per la società ricorrente; nonché l’avv. Stefano La Porta, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e per la Lega Nazionale Dilettanti, udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore Ritenuto in fatto I. Con Comunicato Ufficiale n. 45, pubblicato in data 1° agosto 2014, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, deliberando (nella riunione del 31 luglio 2014) in ordine alle ammissioni al Campionato nazionale Serie D 2014/2015, all’esito dell’istruttoria svolta dalla CO.VI.SO.D., ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla Polisportiva Giada Maccarese s.r.l. sulla base della seguente motivazione “per il rilascio della fidejussione effettuato da soggetto diverso da Istituto di Credito bancario, come previsto con Comunicato Ufficiale n. 138, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 26 maggio 2014”; con la conseguenza che la Polisportiva Giada Maccarese non è stata ammessa al campionato di Serie D relativo alla stagione sportiva 2014/2015. II. Avverso questa delibera la Polisportiva Giada Maccarese ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia formulando le seguenti conclusioni: << A) In via principale, in totale riforma del C.U. n. 45 del Comitato Interregionale della LND del 01/08/2014, ANNULLARE, DICHIARARE NULLA O REVOCARE la declaratoria di mancata ammissione al campionato di Serie D 2014/2015 perché nulla illegittima e/o comunque ingiusta per tutti i motivi esposti nel presente atto; B) Per l’effetto: AMMETTERE E/O ORDINARE alla FIGC, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Interregionale della LND l’ammissione della società istante al campionato di Serie D 2014/2015, eventualmente anche in soprannumero; C) In via subordinata: ADOTTARE E/O ORDINARE ogni altro provvedimento e/o adempimento necessario affinché la società istante possa partecipare al suddetto campionato; D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari >>. A sostegno del ricorso la Polisportiva Giada Maccarese ha dedotto che, anche a seguito di un recente mutamento dell’assetto societario, essa si era trovata nella “impossibilità di formalizzare in tempo utile tutti i passaggi societari del caso e di ottenere le garanzie economiche richieste” dal C.U. n. 138/2014. A seguito della comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria della CO.VI.SO.D. (la quale, tra l’altro, aveva rilevato la mancanza della prescritta fidejussione), la società aveva provveduto a proporre ricorso presso la COVISOD e a depositare una fidejussione per l’importo di euro 31.000,00 emessa dalla Confidi Imprese Unite. Inoltre, la società aveva formulato “richiesta espressa di integrazione della documentazione depositata”; e successivamente, in data 18.8.2014, si era anche dotata di ulteriore fidejussione emessa da Unicredit s.p.a. Sicchè, infine, la società risultava dotata di una duplice garanzia. Tuttavia, nel frattempo, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31 luglio 2014, aveva respinto il ricorso della società e, conseguentemente, non la aveva ammessa al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2014/2015. Contestando la validità di detta delibera, la ricorrente osservava che la fidejussione emessa dalla Confidi Imprese Unite, presentata dalla Polisportiva Giada Maccarese, doveva reputarsi equivalente ad una fidejussione rilasciata da un Istituto bancario; e lamentava anche che non si fosse tenuta nella giusta considerazione che i nuovi quadri dirigenziali della società potessero “essere incorsi, in piena buona fede, in un errore scusabile”. III. Con memoria datata 5 settembre 2014, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti si sono congiuntamente costituite dinanzi a questa Corte, contestando le domande della società ricorrente e chiedendo che il ricorso sia rigettato. Considerato in diritto 1. – Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell’art. 65, 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il Collegio è chiamato a decidere questa controversia in funzione di Alta Corte. Nel merito il ricorso presentato dalla Polisportiva Giada Maccarese è infondato. Come ricorda la stessa società ricorrente, le regole di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2014/2015, per le ‘società aventi diritto’, sono state stabilite dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014. Le modalità di iscrizione al detto Campionato, per “le Società che ne hanno conseguito il titolo sportivo”, sono puntualmente descritte sia per quanto attiene ai vari adempimenti da effettuare (compilazione e invio telematico della richiesta di iscrizione, dichiarazioni da rendere, documentazione da produrre, versamenti da eseguire, ecc.), sia per quanto attiene ai termini entro i quali formalizzare l’iscrizione. Tali modalità sono dettagliatamente e rigidamente elencate nel detto Comunicato Ufficiale, dove si precisa che “Tale procedura è l’unica consentita”. L’iscrizione deve essere necessariamente formalizzata, “a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 7 luglio 2014 all’11 luglio 2014, ore 18.00”; e tale adempimento deve essere accompagnato da una documentazione analiticamente elencata nello stesso Comunicato. In particolare, al punto n. 5, il Comunicato prevede la presentazione di una << Fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11/07/2015 di importo pari a € 31.000,00 sarà possibile effettuare una delle seguenti scelte: fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00 secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, ovvero assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato a F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti, ovvero bonifico bancario di pari importo intestato come da coordinate indicate al punto 5); Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line (per Società già in organico nella stagione sportiva 2013/2014). Nell’ipotesi di fideiussione bancaria ovvero di proroga della stessa dovrà essere allegata copia del documento rilasciato dall’istituto di credito con spedizione dell’originale a mezzo raccomandata 1 e/o corriere espresso, nei termini di cui al punto A). Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere allegata la relativa ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare dovrà essere allegata copia dello stesso, con spedizione dell’originale a mezzo raccomandata 1 e/o corriere espresso, nei termini di cui al punto A). * N.B. > non saranno accettati assegni bancari in sostituzione >> Orbene, nel caso di specie, come la stessa società ricorrente lealmente riconosce, la domanda di iscrizione presentata dalla Polisportiva Giada Maccarese era “carente dei requisiti sostanziali del C.U. n. 138/2014” (cfr. ricorso, pag. 3), in quanto priva della fidejussione bancaria prescritta dal citato Comunicato Ufficiale sub n. 5. Tale mancanza non è stata sanata neppure entro il successivo termine del 22 luglio 2014 (entro il quale poteva essere consentita una integrazione degli adempimenti prescritti ai punti da 1 a 11 del C.U. n. 138/2014 cit.), poiché la fidejussione presentata dalla società, emessa da Confidi Imprese Unite e datata 18.7.2014, non corrisponde ai criteri stabiliti rigidamente nel citato Comunicato Ufficiale. 2. - La società ricorrente, invocando il Testo Unico Bancario e ricordando le funzioni assegnate ai Confidi, ha eccepito che le garanzie prestate dai Confidi “assumono piena equivalenza rispetto alle garanzie bancarie”; e vengono “espressamente ritenute un valido strumento di garanzia in favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato”. Ma tali eccezioni non colgono nel segno. In questa sede il problema non risiede nelle funzioni istituzionali dei Confidi o nella affidabilità delle garanzie da essi prestate, bensì nel mancato rispetto dei requisiti formali rigidamente prescritti dal C.U. n. 138/2014 ai fini della iscrizione al Campionato nazionale di Serie D. E poiché il citato C.U. ha espressamente richiesto la presentazione di una “fideiussione esclusivamente bancaria” a nulla rileva il fatto che i Confidi possano prestare garanzie e che le stesse siano accettate in altra sede. L’unico profilo rilevante – e, in questa sede, dirimente – risiede nel fatto che la fideiussione depositata dalla società ricorrente non corrisponde al modello ‘fideiussione bancaria’, richiesto in via esclusiva dalla procedura di iscrizione al Campionato. Né si può ritenere che la mancanza di idonea garanzia, conforme alla disciplina stabilita nel citato C.U., sia stata superata attraverso la successiva presentazione di una fideiussione bancaria emessa da Unicredit. Il rilascio di tale fideiussione – questa sì conforme alla procedura di iscrizione prevista dal C.U. – è avvenuto in data 18 agosto 2014 ed è dunque manifestamente tardivo (sia rispetto al termine di inoltro della domanda di iscrizione, corredata della prescritta documentazione, dell’11 luglio 2014; sia rispetto al successivo termine di eventuale integrazione della documentazione del 22 luglio 2014). Peraltro, a ben vedere, la richiesta e la presentazione di tale fideiussione bancaria lascia chiaramente intendere che la stessa società ricorrente fosse (o fosse tardivamente divenuta) consapevole della inadeguatezza, quantomeno formale, della precedente garanzia emessa da Confidi. 3. Sotto un diverso profilo, la società ricorrente ha eccepito che la Lega Nazionale Dilettanti, fermandosi al profilo formale del difetto della fideiussione bancaria, avrebbe “omesso l’analisi dell’effettivo possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari” della Polisportiva Giada Maccarese. Ed ha osservato che la società, avendo “erroneamente ritenuto bastevole la produzione di una fidejussione emessa da società di confidi”, sarebbe incorsa “in piena buona fede, in un errore scusabile”. Anche tali eccezioni sono infondate. La procedura di iscrizione delle squadre delle società calcistiche al Campionato di Serie D è regolata da una disciplina speciale che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia alcuno spazio ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali possano essere incorse le società richiedenti l’iscrizione. La disciplina prevista nel Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti costituisce la lex specialis di una procedura di ammissione ad un Campionato a numero chiuso nell’ambito della quale tutte le società aventi diritto si pongono in concorso tra loro. Il carattere concorsuale della procedura esclude la possibilità di deroghe individuali e impone il rigoroso rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ne segue la necessità che la disciplina dettata dal Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 per la iscrizione al Campionato nazionale di Serie D per l’anno 2014/2015 venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed 6 uniforme, senza consentire alcuna deroga nell’accertamento della sussistenza e della tempestività dei requisiti formali e sostanziali ivi prescritti. In questi termini, in una vicenda parzialmente analoga, si è espresso anche il Consiglio di Stato in una recente decisione nella quale si osserva che “l’esigenza di rispettare la par condicio nell’ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l’ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società” (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031). Peraltro, solo per completezza della motivazione, non si può fare a meno di osservare che, nel caso di specie, non si potrebbe configurare alcun ‘errore scusabile’ (in ogni caso privo di qualsiasi rilevanza, per le ragioni già esposte). Infatti, il tenore letterale del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 è assolutamente chiaro ed inequivoco nel richiedere la presentazione di una fidejussione “esclusivamente bancaria” (nel C.U. tale espressione è sottolineata e in carattere grassetto), “… ovvero assegno circolare non trasferibile …… ovvero bonifico bancario”, ponendo bene in luce che la garanzia fideiussoria dovesse necessariamente ed esclusivamente provenire da un Istituto bancario. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso della Polisportiva Giada Maccarese s.r.l. deve essere rigettato sotto ogni profilo. 4. – Considerata la natura delle questioni controverse e la condotta della società ricorrente, che ha ammesso il proprio errore e, seppure tardivamente, ha tentato di porvi rimedio, le spese di questo procedimento vengono interamente compensate. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Rigetta il ricorso proposto dalla Polisportiva Giada Maccarese e tutte le domande ivi formulate. Compensa le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 settembre 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 1 ottobre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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