CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 07/01/2015 – Giovanni Malagò/Federazione italiana Nuoto

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 07/01/2015 – Giovanni Malagò/Federazione italiana Nuoto IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini – Presidente e Relatore Dante D’Alessio Mario Sanino Massimo Zaccheo Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 9/2014, presentato, in data 26 novembre 2014, da parte del dott. Giovanni Malagò contro la Federazione Italiana Nuoto per l’annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Commissione D’appello Federale della Federazione Italiana Nuoto – FIN, con la quale, in parziale riforma della decisione n. 18 del 29 settembre 2014 della Commissione Disciplinare FIN, è stata comminata al dott. Malagò la sanzione sportiva della sospensione da ogni attività sociale e federale per mesi otto (8); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 22 dicembre 2014, gli avvocati Alberto Angeletti e Guido Valori per il ricorrente, nonché l'avvocato Giuseppe Bellomo per la resistente Federazione Italiana Nuoto; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, pres. Franco Frattini. Ritenuto in fatto In data 6 agosto 2014 l’Ufficio del Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Nuoto, nella persona del Viceprocuratore Federale, deferiva il Dottor Giovanni Malagò, Presidente del CONI e tesserato per la F.I.N., alla Commissione Federale in relazione ad alcune parole attribuite allo stesso Dottor Malagò e riportate dal verbale della Giunta nazionale del CONI del 4 marzo 2014. Nell’atto di deferimento si ipotizzava la violazione dell’art. 12 Reg. Giustizia Federale, anche in relazione all’art. 6, punto 4, lett. a), dello Statuto F.I.N. ed agli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Il Viceprocuratore Federale contestava al Dottor Malagò di avere riportato in modo non veritiero, e lesivo per la reputazione della F.I.N. e del suo Presidente, alcune risultanze della verifica amministrativa svolta presso la F.I.N. in merito all’utilizzo di contributi percepiti dal Ministero dell’Economia e al rimborso percepito da parte di CONI Servizi. Il Dottor Malagò si costituiva e contestava gli addebiti. Il giudice sportivo comminava al Dottor Malagò la sanzione della sospensione per sedici mesi da ogni attività sociale e federale. La decisione di primo grado veniva impugnata dinanzi alla Commissione di Appello Federale che, in data 29 ottobre 2014, pronunziando il dispositivo e riservando la motivazione della decisione ai successivi trenta giorni, comminava – in parziale riforma della decisione di primo grado – la sospensione per mesi otto da ogni attività sociale e federale. La motivazione della decisione veniva depositata il 28 novembre 2014 e trasmessa alla parte ricorrente con nota 1.12.2014. L’odierno ricorrente, con atto del 25.11.2014, integrato da motivi aggiunti in data 10.12.2014, censurava sotto molteplici profili, di ordine procedurale e sostanziale, la decisione della Corte d’Appello Federale, chiedendone l’annullamento e la integrale riforma nel merito. Deduceva, il ricorrente: 1- Nullità della decisione con riferimento agli artt. 29, 32 e 33 del Regolamento di Giustizia F.I.N. 2- Nullità e comunque invalidità del deferimento e della decisione che ha ritenuto tale atto conforme alla normativa applicabile. Ha in sostanza dedotto il ricorrente che il procedimento sarebbe inficiato da molteplici vizi di legittimità, a partire da quelli che colpiscono l’atto di deferimento; che, nel merito, le frasi attribuite al Dottor Malagò non avrebbero potuto condurre ad un’azione dinanzi alla giustizia endofederale ma, trattandosi della contestazione di una parte della relazione dinanzi alla Giunta del CONI, dinanzi al Collegio di Garanzia, competente ex art. 54 co. 3 del Codice di Giustizia sportiva. Non vi sarebbe, infine, nelle parole contestate dalla Procura Federale F.I.N., alcun intento offensivo della reputazione della Federazione e del suo Presidente. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, con proprio decreto in data 11 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 56 co. 5 del Codice della Giustizia sportiva, ha deferito l’esame del ricorso alle Sezioni Unite. La Segreteria del Collegio ha informato, nelle forme di rito, il ricorrente e la Federazione Italiana Nuoto della fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 59 co. 2 del Codice. Con nota del 18 dicembre 2014, a firma del Viceprocuratore F.I.N., è stato trasmesso al Collegio di garanzia un “invito” a comunicare a detto ufficio i nominativi dei componenti del collegio giudicante nonché i criteri di designazione dei componenti medesimi, sulla base della considerazione «che il giudice naturale deve essere precostituito rispetto al procedimento, non essendo tollerati dall’ordinamento giuridico giudici ad personam». A detto invito la Segreteria del Collegio ha risposto confermando che alle parti era stata trasmessa la informazione prescritta circa la data dell’udienza. Non si sarebbe, dunque, neppure dato conto, nella premessa della presente decisione, di tale comunicazione, con la quale il Viceprocuratore di una Federazione sportiva ha rivolto al giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo un invito a rispettare regole basilari del diritto, quali quella della precostituzione del giudice della controversia, se la stessa non fosse risultata del tutto abnorme giuridicamente e straordinariamente grave nella sostanza delle relazioni istituzionali. Detto ufficio del procuratore, che non è parte nella presente controversia, ha inteso in altri termini rammentare, al giudice che dovrà pronunziare sulla legittimità del procedimento da lui avviato col deferimento del Dottor Malagò, che «Non possono essere tollerati giudici ad personam». Non sta a questo Collegio valutare la rilevanza di tale abnorme e straordinariamente grave invito, e le qualificazioni di esso alla stregua dei criteri generali dell’ordinamento sportivo. Con la pubblicazione della presente decisione, peraltro, il Procuratore Generale dello Sport potrà effettuare in merito le valutazioni di propria competenza. Ma si è ritenuto, appunto nella descrizione delle premesse della decisione, di dare atto di tale accadimento, che non poteva non essere rimarcato e lasciato agli atti della complessa vicenda in esame, giacché reso ancor più grave dalla totale estraneità del citato Viceprocuratore F.I.N. rispetto al giudizio introdotto con il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia. All’udienza del 22 dicembre 2014 la F.I.N si è costituita in giudizio a mezzo di difensore che ha depositato rituale procura. Prima dell’inizio dell’udienza, i componenti delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia Professori Mario Sanino e Massimo Zaccheo hanno comunicato al Presidente di ritenere di doversi astenere dal partecipare alla camera di consiglio per la decisione della presente controversia. Di conseguenza i professori Sanino e Zaccheo non hanno partecipato alla trattazione della questione e alla decisione del ricorso. La F.I.N., esponendo oralmente i propri argomenti, ha preliminarmente dedotto la illegittima costituzione del Collegio a Sezioni Unite, a seguito della astensione di due membri; ha altresì lamentato una lesione al diritto di difesa per non aver conosciuto il decreto presidenziale di assegnazione della controversia alle Sezioni Unite; ha in seguito dedotto l’inammissibilità del ricorso e comunque ne ha chiesto il rigetto. Considerato in diritto Sulla assegnazione alle Sezioni Unite Con decreto del Presidente del Collegio di garanzia dello sport, in data 11 dicembre 2014, la trattazione del ricorso è stata assegnata alle Sezioni Unite. La F.I.N., nella propria difesa orale in udienza, ha affermato che tale decreto avrebbe dovuto essere comunicato alle parti, e che tale omissione ha limitato il proprio diritto di difesa, non conoscendosi la ragione della assegnazione disposta dal Presidente. La doglianza è del tutto priva di pregio, per due decisive ragioni. Il Codice di Giustizia, all’art. 59 co. 2, stabilisce che alle parti sia comunicata la data dell’udienza; e ciò ovviamente è puntualmente accaduto, con riguardo al ricorrente e alla F.I.N. in quanto parte intimata non costituita. Nessun ulteriore onere di formale comunicazione alle parti è stabilito dal Codice. Del resto la F.I.N., ancorché non costituita, avrebbe avuto pieno titolo a consultare gli atti depositati nel fascicolo presso la Segreteria del Collegio, e tra questi vi era il decreto presidenziale, con la relativa motivazione, adottato l’11 dicembre 2014. Si è trattato, semmai, nel caso di specie, di mancanza della necessaria diligenza da parte della F.I.N. che ben avrebbe potuto conoscere tempestivamente tale atto e, in merito, sviluppare i propri eventuali argomenti difensivi. A ciò si deve aggiungere che non sembra possa essere censurato il potere che l’art. 56, comma 5, del Codice di Giustizia assegna al Presidente del Collegio di Garanzia di assegnare, la trattazione di una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, alle Sezioni unite. Sulla composizione del Collegio giudicante La F.I.N. ha dedotto, in udienza, la illegittima composizione del Collegio, che ha assunto in decisione la controversia con il Presidente e due componenti, a seguito della astensione del Prof. Zaccheo e del Prof. Sanino, comunicata in apertura della udienza medesima. La stessa F.I.N. ha, in proposito, richiesto che le Sezioni Unite fossero integrate, con la sostituzione dei due componenti astenuti, ipotizzando, senza peraltro argomentare in merito, che due Presidenti aggiunti potessero essere dal Presidente del Collegio di Garanzia nominati quali supplenti. L’argomento è infondato e persino contraddittorio con l’impostazione difensiva della Federazione. Quest’ultima, nella propria argomentazione preliminare, ha più volte richiamato il principio del “giudice naturale precostituito per legge,” spingendosi persino a menzionare (con un richiamo distonico rispetto alla corretta e puntuale presentazione delle difese da parte del legale costituito in udienza) un atto del tutto abnorme e di straordinaria gravità quale quello sottoscritto dal viceprocuratore federale, di cui si è dato atto in premessa. Certamente, è proprio il doveroso rispetto di tale principio, invocato dalla F.I.N., che ha indotto il Collegio ad assumere la decisione nella composizione contestata. L’art. 56 co. 4 del Codice di Giustizia individua con precisione, nel Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport e nei Presidenti delle Sezioni giudicanti, i componenti delle Sezioni Unite, che costituiscono organo specificamente indicato dalla norma nell’ambito del Collegio di garanzia. Il Codice non prevede, né consente, alcuna sostituzione o integrazione rispetto alla composizione stabilita. In caso contrario, ad esempio con la sostituzione dei due membri astenuti ipotizzata dalla difesa della F.I.N., vi sarebbe proprio quella alterazione del principio di precostituzione del giudice sottolineato dalla stessa parte intimata. Non vi sarebbe, infatti, alcun criterio (predeterminato dalla norma) per operare la sostituzione, e certo il Presidente del Collegio di garanzia non potrebbe discrezionalmente scegliere tale o tale altro componente delle Sezioni e chiamarlo “ad hoc” ad intervenire quale componente sostituto delle Sezioni Unite. Il Collegio è consapevole della mancanza, nel Codice, di alcuna previsione per il caso – che si è verificato in concreto- della astensione, come anche dell’impedimento assoluto del componente. È un tema su cui gli organi competenti del CONI, a cui la presente decisione sarà trasmessa, potranno riflettere anche al fine di una opportuna integrazione o chiarificazione delle norme relative alla composizione dell’organo. Ma, ai fini della decisione che oggi il Collegio adotta, è evidente che la astensione dei due componenti, non sostituibili, non può determinare la sottrazione alle Sezioni Unite della competenza a giudicare. Del resto, se l’astensione, così come la ricusazione o l’impedimento assoluto di un componente, fosse sufficiente a paralizzare le Sezioni Unite, sarebbe fin troppo facile individuare, con ciò, uno strumento agevole per ridurre grandemente l’operatività di un organo istituito ad hoc proprio per esaminare, come nella presente controversia, questioni di speciale principio e rilevanza sotto il profilo dell’interpretazione e applicazione delle norme. Il Collegio respinge, dunque, la dedotta eccezione relativa alla corretta composizione del Collegio giudicante. SUI MOTIVI DEL RICORSO 1) La eccezione di inammissibilità La parte resistente, nella discussione orale seguita alla sua costituzione in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso osservando che, alla data della proposizione (25 novembre 2014), la motivazione della sentenza impugnata non era ancora pubblicata, sicché le censure erano meramente ripetitive di quelle proposte dinanzi alla Commissione d’appello federale e da questa respinte con il dispositivo emanato il 29 ottobre 2014. L’eccezione è palesemente infondata. L’atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 59 co. 1 del Codice di giustizia, è proposto dinanzi al Collegio di garanzia entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Nel caso in esame, in data 29 ottobre 2014, la Commissione federale d’appello ha pubblicato il solo dispositivo di riforma parziale della decisione di primo grado, laddove la motivazione è stata depositata soltanto il 28 novembre 2014 e trasmessa al ricorrente con nota del 1 dicembre 2014. Il Collegio, a prescindere dal rilievo del ricorrente – dedotto come specifico motivo di impugnazione – circa la violazione dell’art. 29 co. 3 del regolamento di giustizia F.I.N. (che impone il deposito della motivazione entro dieci, e non trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo), deve osservare come il ricorso sia stato presentato prima del deposito delle motivazioni per non incorrere nella scadenza del termine a impugnare stabilito dal citato art. 59 co. 1 del codice della giustizia sportiva. Il sistema procedimentale, in effetti, ha una sua coerenza, se si considera che: A) il termine per depositare la motivazione è al massimo di dieci giorni dalla pubblicazione del dispositivo (art. 29, co 3 Regol. Giust. F.I.N.); B) Il termine per ricorrere al Collegio di garanzia è di trenta giorni, sempre a decorrere dalla pubblicazione del dispositivo. Se, come nel caso di specie, la Commissione federale d’appello, violando la previsione dell’art. 29 co 3 citato, “consuma” l’intero termine dato alla parte soccombente per impugnare, è evidente che il ricorso proposto in presenza del solo dispositivo è l’unica possibilità data alla parte di reagire avverso una duplice lesione: quella derivante dalla soccombenza e quella dovuta all’indebito prolungamento del termine per depositare le motivazioni. L’eccezione di inammissibilità del ricorso va dunque respinta, giacché la ragione del comportamento censurato (ricorso avverso il solo dispositivo) deriva non da omissione o mancanza di diligenza del ricorrente, ma da un fatto (pubblicazione della motivazione ben oltre il termine regolamentare) imputabile alla Commissione d’appello federale, i cui effetti non possono come detto, risolversi anche nella sottrazione al ricorrente soccombente della possibilità di incardinare ritualmente il ricorso dinanzi al Collegio di garanzia. Peraltro il ricorrente ha depositato motivi aggiunti appena 15 giorni dopo la pubblicazione delle motivazioni della decisione impugnata. SUL MERITO DEI MOTIVI DEL RICORSO Il ricorrente ha proposto, nei confronti della decisione impugnata, numerose censure. Esse riguardano: A) dedotti vizi del procedimento dinanzi agli organi di Giustizia endofederale; B) l’incompetenza della giustizia endofederale ad avviare e proseguire il procedimento, giacché, trattandosi di censurare un “atto del CONI”, sarebbe stato competente a giudicare, in unico grado, il Collegio di Garanzia; C) l’infondatezza della violazione contestata al Dottor Malagò, non sussistendo né l’offesa né l’intenzionalità del comportamento asseritamente lesivo della reputazione della F.I.N. e del suo Presidente. SUL MERITO DELLA DICHIARAZIONE CONTESTATA AL RICORRENTE Ritiene il Collegio che l’esame del merito della incolpazione dell’odierno ricorrente, e delle considerazioni in proposito formulate dalla Commissione federale d’appello, debba precedere la valutazione delle ulteriori, e, come si vedrà, fondate, censure mosse nel ricorso anche relativamente alla competenza e alla procedura dinanzi alla giustizia endofederale. Ciò in quanto, dall’esame degli atti e della documentazione, emerge che il deferimento del Dottor Malagò, e la decisione oggi impugnata, si siano fondate sul presupposto erroneo che le parole pronunciate durante la riunione 4 marzo 2014 della Giunta CONI avessero i connotati e la portata di un “giudizio pubblicamente espresso” implicante “lesione della reputazione, dell’immagine o della dignità” della F.I.N. e del suo Presidente. Ritiene, al contrario, il Collegio che tali frasi pronunciate dal Presidente del CONI non siano in contrasto con i precetti degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo. Occorre, in proposito, sottolineare che, al di là di ogni sottile distinzione tra “dichiarazione” (oggetto di contestazione disciplinare) e “verbalizzazione” (che riporta, sinteticamente, quanto dichiarato), non vi è dubbio che se il Presidente del CONI, presiedendo la Giunta nazionale, riferisce ai componenti sull’esito di una verifica ispettiva presso una Federazione (nel caso, la F.I.N.), la “dichiarazione” è atto non riferibile alla persona individuale ma riferito all’organo che il Dottor Malagò impersona, e dunque le frasi pronunciate non sono “valutazioni” del Dottor Malagò giacché dette frasi “riportano” alla Giunta ciò che il Presidente del CONI ha potuto apprendere da un organo tecnico, cioè la commissione di verifica su alcune attività amministrative della F.I.N. È altrettanto evidente che le sedute della Giunta non sono “pubbliche”, in quanto sono ammessi a parteciparvi solo i componenti previsti dallo Statuto; e dunque le dichiarazioni verbalizzate non possono indicarsi come “pronunciate pubblicamente”, ma nel solo ristretto ambito cui, nella specie, lo stesso Presidente F.I.N. partecipava. Certamente, come rilevato in udienza dalla stessa difesa del ricorrente, nella dichiarazione del Presidente del CONI – anche per effetto della necessaria sintetizzazione dei risultati ispettivi, oggetto delle contestate frasi verbalizzate – si può rinvenire una imprecisione nella modalità espositiva, laddove le parole “doppia presentazione di fatture per la medesima opera al CONI e al MEF” sono state pronunciate. Si osserva, in proposito, da parte della F.I.N. che solo il contributo da CONI SERVIZI richiedeva “presentazione di fattura”, laddove quello ricevuto dal Ministero Economia e Finanze (MEF) non richiedeva alcuna fatturazione. Da tale imprecisione nella modalità espositiva non può peraltro derivare la connotazione della frase come “offesa alla reputazione e alla dignità della F.I.N.”. Manca, anzitutto, l’intenzionalità del comportamento asseritamente lesivo, e di tale intenzionalità la decisione impugnata non offre alcuna prova nella, invero assai carente, motivazione sul punto. Del resto, durante la riunione della Giunta – cui, peraltro, il Presidente della F.I.N. ha partecipato senza formulare alcuna osservazione o rilievo critico – il Presidente del CONI ha posto a disposizione dei componenti tutti gli atti, e anzitutto la relazione di verifica ispettiva, da cui la sua sintetica relazione orale era tratta. In tal modo, a tutti i componenti della Giunta era dato leggere e comprendere quale fosse l’integrale rapporto menzionato. Ciò ovviamente prova che l’odierno ricorrente non ha intenzionalmente usato, per offendere la F.I.N., una parola tecnicamente impropria, poiché la semplice lettura del testo integrale del rapporto ben consentiva di capire l’esatta definizione tecnica della irregolarità accertata. Ed è, a questo punto, possibile ritenere che nel caso in esame, oltre alla “intenzionalità” offensiva, manchi proprio la “sostanza dell’offesa” e cioè la falsa attribuzione di un comportamento irregolare. Ciò in quanto, nella relazione più volte citata, a pag. 7, si descrive un comportamento irregolare riscontrato da parte della F.I.N.: l’avere, con fatturazione, ottenuto da CONI SERVIZI una somma per interventi sulla piscina del FORO ITALICO, laddove i medesimi interventi, questa volta senza previa fatturazione, appaiono finanziati una seconda volta con contributo statale. Non sta ovviamente al Collegio, essendovi in proposito e comunque una indagine penale in corso, approfondire o esaminare la sostanza della indicata irregolarità o violazione. Ma è evidente che, laddove il Presidente del CONI – nella sua funzione di organo sovraordinato e vigilante rispetto alle Federazioni – riferisca l’esito di una verifica che parla di attribuzione di un duplice contributo (CONI SERVIZI e MEF) per la medesima opera, la circostanza che per uno dei contributi si sia presentata fattura e non invece per l’altro, non può trasformare l’erronea modalità espositiva (fatturazione per entrambi i contributi) in una “offesa intenzionale” alla dignità della F.I.N. La questione era ed è, infatti, che in una relazione ispettiva, non censurata da alcuno, a quanto risulta al Collegio, si parla di una possibile doppia percezione di fondi per la medesima opera. Mancando, perciò, la sostanza oggettiva del comportamento dichiarativo offensivo, nonché l’intenzionale travisamento dei fatti obiettivi, il Collegio ritiene che la decisione impugnata sia da annullare, e con essa la sanzione comminata, per erroneità e carenza della motivazione, nonché per erronea applicazione delle norme poste a base del deferimento e della decisione che ha, sia pure riducendola, comminato la squalifica del Dottor Malagò. SULLA COMPETENZA Il ricorrente, nel censurare la decisione della Commissione federale d’appello, ha dedotto che, sin dall’inizio, il procedimento volto a censurare le ricordate dichiarazioni del Presidente del CONI avrebbe dovuto essere promosso, con l’impugnazione ex art. 54 co. 3 del Codice di Giustizia sportiva, dinanzi al Collegio di Garanzia. Il motivo è fondato. L’art. 54 co. 3 stabilisce la competenza a giudicare, in unico grado, del Collegio di garanzia allorché siano contestati “atti e provvedimenti” del CONI. Gli organi giudicanti, in primo e secondo grado, della F.I.N. hanno ritenuto, motivando erroneamente, che la dichiarazione del Presidente del CONI, assunta a verbale della Giunta Nazionale, non fosse “atto del Coni” ma “condotta di rilievo disciplinare”. In realtà, il Presidente del CONI, quando esercita tale funzione, presiedendo la Giunta e – nella fattispecie – riferendo in merito a verifiche amministrative nei confronti di una Federazione, non esprime la opinione e volontà del tesserato dell’una o altra Federazione, bensì quella del CONI da lui presieduto. Ed allora, il verbale della seduta di Giunta, il quale prova quanto accaduto nella riunione, informando dei contenuti della stessa gli eventuali assenti, costituisce “atto”, ancorché non provvedimentale (ma certificativo) della Giunta e cioè del CONI. È questa la ragione per la quale, del resto, l’art. 54 co. 3 del Codice di Giustizia sottopone alla competenza del Collegio di Garanzia “atti” e “provvedimenti”; formula, questa, che pacificamente include atti non provvedimentali che attestano e non solo quelli che dispongono o statuiscono. Ma, in ogni caso, anche a voler seguire la tesi della decisione impugnata, secondo cui solo la “dichiarazione” del Dottor Malagò e non anche la “verbalizzazione della dichiarazione” era da censurare, il Collegio rileva che la “dichiarazione” del Presidente Malagò alla Giunta, per la funzione ricoperta dal medesimo e per il contenuto della sintetica relazione informativa svolta, era essa stessa un atto, nel senso di un agire giuridicamente rilevante perché teso a descrivere una situazione su cui il CONI aveva il dovere di esercitare la propria vigilanza istituzionale. Ciò non vuole dire affatto che, essendo la Giunta e il suo Presidente organi elettivi che esprimono la “politica del CONI”, essi e i loro atti siano immuni da possibili azioni o ricorsi. Ma è evidente che il giudice competente a conoscere tali eventuali ricorsi non va individuato “per esclusione” nella giustizia endofederale, bensì “per statuizione” del Codice di giustizia, nel Collegio di garanzia. La decisione impugnata, che è poi pervenuta erroneamente alla individuazione “per via residuale” della competenza endofederale, indica un altro argomento che condurrebbe alla inapplicabilità dell’art. 54, co. 3, più volte citato. Sostiene la decisione impugnata che l’art. 54 co. 3 dovrebbe, per potersi effettivamente applicare, essere recepito nello Statuto del CONI e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia. L’argomento è infondato in quanto: 1) la norma non è in contrasto con l’art. 12 co. 3 dello Statuto CONI, giacché – senza che lo Statuto indicasse alcuna preclusione in merito – il Codice di giustizia ha individuato, per gli atti del CONI, una competenza ad hoc dell’organo “Sezioni Unite” al di fuori da quella regolata, sezione per sezione, “ratione materiae”; 2) Il Codice di giustizia ha pacificamente rango superiore rispetto al Regolamento di organizzazione, sicché non è ipotizzabile che una sua disposizione primaria sia condizionata ad un recepimento nella fonte secondaria regolamentare. Per queste ragioni, il Collegio ritiene che troppo superficialmente gli organi della giustizia endofederale abbiano ritenuto che il parere della Sezione Consultiva del Collegio di garanzia fosse stato indebitamente richiesto e acquisito – laddove pienamente legittima ne è stata sia la richiesta che l’acquisizione – ed abbiano poi insistito in modo apodittico nel negare la competenza del Collegio di Garanzia, statuita dal Codice, in favore della competenza giudicante endofederale, affermando che essa andava ritenuta “giacché nessun altro organo ha la competenza a procedere”. Anche sotto tale profilo, la decisione impugnata deve essere annullata, per erronea e insufficiente motivazione circa l’indicazione del giudice competente. SUI DEDOTTI VIZI DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA GIUSTIZIA ENDOFEDERALE Il Collegio, come già ampiamente detto, ritiene che la decisione impugnata sia da annullare per molteplici profili di carenza ed erroneità della motivazione, nonché per erronea applicazione delle norme di riferimento. Il ricorrente ha dedotto, altresì, numerosi vizi in cui i vari organi della giustizia endofederale sarebbero incorsi, a partire da quelli che, secondo la difesa del Dottor Malagò, inficiano il deferimento disciplinare da parte dell’ufficio del procuratore federale. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 del regolamento di giustizia F.I.N., giacché l’atto di deferimento sarebbe stato adottato sulla base delle valutazioni di un organo incompetente – la Corte federale – cui l’ufficio del procuratore aveva chiesto un parere anziché esercitare le proprie autonome responsabilità. Lamenta, quindi, la violazione delle norme in cui anche la decisione impugnata sarebbe incorsa, ritenendo legittimo il contestato deferimento. La censura è fondata. È, in proposito, sufficiente rileggere l’art. 7, co. 4, del Regolamento di giustizia F.I.N. per individuare, tra le competenze della Corte federale, quella, ex lettera a), di interpretare le norme statutarie e regolamentari, e giudicare sulla legittimità di queste ultime a richiesta di organi o soggetti federali. Il parere richiesto dall’ufficio del procuratore federale alla Corte federale era articolato in tre quesiti. In particolare, rileva il Collegio che con il secondo quesito si richiedeva se, al caso in esame, fosse applicabile la scriminante della responsabilità disciplinare, per avere, l’incolpato, agito nella funzione ricoperta presso il CONI; nel terzo quesito si richiedeva “se esistono criteri di tipo interpretativo, ed in caso positivo quali, per enucleare una condotta rilevante ai fini della responsabilità disciplinare…”. La Corte federale ha risposto ai quesiti indicando l’esistenza della responsabilità e l’inesistenza di scriminanti, ed ha espressamente menzionato l’applicabilità alla fattispecie degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI. È evidente, vista la propria competenza ai sensi del citato art. 7 co. 4 lett. a) Reg. Giust. F.I.N., che la Corte federale non ha alcuna competenza a “enucleare” in un comportamento “profili di responsabilità”, né a valutare “se alla fattispecie si applichi una scriminante”, né tantomeno a valutare l’applicabilità alla fattispecie di una normativa non federale quale è il Codice di comportamento del CONI. Tali valutazioni erano, al contrario, quelle tipicamente spettanti all’ufficio del procuratore federale che, ricevendo la segnalazione/denuncia del Presidente F.I.N. Barelli, avrebbe dovuto decidere autonomamente se archiviare o deferire l’incolpato, ma non certamente devolvere ad altro, non competente, organo la ricerca dei presupposti giuridici per la sua decisione. E perciò, laddove a pag. 3 dell’atto di deferimento, il viceprocuratore federale ha iniziato a motivare la decisione premettendo che essa avviene “sulla base del parere rilasciato dalla Corte federale”, egli ha irrimediabilmente inficiato l’atto di deferimento, che, “per relationem”, utilizza valutazioni giuridiche per di più provenienti da organo non competente ad esprimerle ai fini della scelta concreta sul deferimento o l’archiviazione. L’illegittimità del deferimento si ripercuote, com’è evidente, sulle successive fasi del procedimento dinanzi alla giustizia endofederale. Il Procuratore Generale dello sport, cui la presente decisione è doverosamente trasmessa, potrà ovviamente, ove lo ritenga, effettuare le valutazioni di sua istituzionale competenza, anche in ordine alle modalità seguite e alla conformità alle norme che si sono evidenziate per l’atto di deferimento in questione. Il Collegio ritiene che le ulteriori censure di legittimità possano essere assorbite, giacché i vizi già evidenziati sono ampiamente idonei a determinare l’accoglimento senza rinvio del ricorso, e per l’effetto l’annullamento della decisione impugnata, con il conseguente annullamento della sanzione irrogata al ricorrente, ancorché ridotta nella sua entità rispetto a quanto deciso nel primo grado di giudizio endofederale. Le spese del Giudizio sono a carico della Federazione resistente, anche in considerazione del comportamento processuale dalla stessa tenuto, e senza che ciò implichi alcuna negativa valutazione sulla esposizione in udienza – invero assai corretta nella forma e nelle modalità – delle tesi di cui al mandato difensivo ricevuto dal legale presente dinanzi al Collegio. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA – SEZIONI UNITE Accoglie il ricorso senza rinvio. Per l’effetto annulla la decisione impugnata e, con essa, la sanzione disciplinare comminata al Presidente del CONI Dottor Malagò. Le spese, liquidate in 2500 euro, oltre ai diritti ancora da versare, sono poste a carico della Federazione Italiana Nuoto. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 22 dicembre 2014. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 7 gennaio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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