CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 28/11/2014 – Massimo De Prezzo/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 28/11/2014 – Massimo De Prezzo/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA composta da prof. Mario Sanino - Presidente avv. Guido Cecinelli, Relatore avv. Vanda Giampaoli avv. Vincenzo Ioffredi avv. Giuseppe Pio Musacchio ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 4/2014, proposto in data 9 settembre 2014 dal dott. Massimo De Prezzo, rappresentato e difeso dall'avv. Quintino Lobello, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l'integrale riforma della determinazione della Sezione Medica del Settore Tecnico della FIGC del 7 agosto 2014 con la quale è stata negata al ricorrente l'autorizzazione all'accesso in panchina con la prima squadra di società professionistiche; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 26 novembre 2014, l'Avv. Quintino Lobello per il ricorrente, nonché l'avv. Luigi Medugno e l'avv. Letizia Mazzarelli per la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Giampaolo Sonaglia; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore avv. Guido Cecinelli; Ritenuto in fatto Con ricorso ex art. 54 c. 3 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e art. 30 c. 3 dello Statuto della F.I.G.C., inoltrato il 9.9.2014, il dott. Massimo De Prezzo, medico chirurgo iscritto alla Federazione Medico Sportiva, impugnava il diniego, oppostogli dalla Federazione – Sezione Medica – Settore Tecnico di Coverciano in data 7.8.2014, circa la richiesta del Barletta Calcio per ottenere l’autorizzazione “all’accesso del predetto professionista, quale medico sociale, in panchina con la prima squadra”. Il ricorrente esponeva le proprie specializzazioni ed esperienze lavorative nel settore, ma la Sezione Medica del Settore Tecnico della FIGC comunicava in data 7.8.2014, che: “la documentazione presentata non differisce da quella già ricevuta in precedenza ed in base alla quale era già stata data risposta negativa. La specializzazione posseduta non rientra tra quelle indicate nei requisiti richiesti per l’accesso in panchina con la Prima Squadra di Società Professionistiche”. Il dr. De Prezzo eccepiva che l’art. 66 c. 1 delle Norme Organizzative Interne della FIGC prevede che è ammesso all’interno del recinto di giuoco un medico sociale per ciascuna squadra e che questa presenza è obbligatoria. Ancora il ricorrente eccepiva che, ai sensi dell’art. 31 c.1 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, “sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all’Ordine dei Medici Chirurgici ed Odontoiatri, che presentino regolare domanda al Settore Tecnico”, e che, ai sensi dell’art. 31 c. 2 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, possono essere tesserati come medici sociali solo coloro che sono iscritti nel ruolo apposito; ancora eccepiva il ricorrente che il medesimo art. 31, al comma 4, prevede che in casi eccezionali la Società può essere autorizzata a delegare altro medico, anche se non specialista in Medicina dello Sport, con provata competenza in ambito medico-sportivo e delle emergenze mediche. Il ricorrente, pertanto, rilevava che la determinazione del 7.8.2014 oggi impugnata, non aveva valorizzato la sua pluriennale esperienza quale medico sociale di società calcistiche di serie B, C1, C2. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire da parte del dr. De Prezzo Massimo, poiché la richiesta autorizzazione è stata presentata dalla Società Barletta Calcio la quale indicava l’odierno ricorrente quale medico sociale addetto alla panchina della prima squadra. A cagione di ciò, la FIGC eccepiva che il diniego di autorizzazione era rivolto alla Società e non al dr. De Prezzo personalmente, essendo stata il Barletta Calcio eventualmente lesa dal provvedimento negatorio e, pertanto, solo quest’ultima poteva impugnare. La difesa della FIGC eccepiva, altresì, la tardività del ricorso, proposto in data 9.9.2014 e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni previsto ex art. 58.1 C.G.S. CONI, decorrente dal 7.8.2014. La difesa della FIGC rilevava, ancora, che il provvedimento del 7.8.2014 seguiva altro provvedimento negatorio identico, già formulato e rimasto inoppugnato e, pertanto, essendo quello reclamato meramente confermativo, non poteva essere impugnato. Nel merito, la FIGC eccepiva che la specializzazione in Medicina dello Sport, oltre all’iscrizione in apposito elenco presso la Sezione medica, costituisce indefettibile condizione per ottenere il tesseramento come responsabile sanitario di società professionistica. Con memoria depositata il 18.11.2014, il ricorrente insisteva nell’accoglimento della domanda, ribadendo di essere iscritto nell’apposito ruolo del Settore Tecnico della FIGC e di avere piena legittimazione ad agire, nonché interesse legittimo e diritto a vedersi riconosciuta l’autorizzazione all’accesso in panchina con la prima squadra. Insisteva, altresì, sulla tempestività del ricorso, poiché solo il 18.8.2014 veniva inoltrata al De Prezzo, per posta elettronica, l’impugnata determinazione del 7.8.2014. All’udienza del 26.11.2014 i procuratori delle parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi; compariva, altresì, il rappresentante della Procura Generale presso il CONI, il quale chiedeva il rigetto del ricorso. Il Collegio si riservava la decisione. Considerato in diritto Osserva il Collegio, preliminarmente, che dagli atti di causa è emerso che il provvedimento impugnato è stato notificato alla Società Barletta Calcio, parte istante della richiesta autorizzazione alla presenza in panchina del dr. Massimo De Prezzo, il quale non ha fornito prova circa la titolarità della notifica dell’atto impugnato. Pertanto, appare chiaro che il provvedimento impugnato è rivolto ad altro soggetto rispetto all’odierno ricorrente: dal sistema delle norme vigenti, non è consentito al soggetto non destinatario del provvedimento impugnare quest’ultimo. Il diniego alla autorizzazione non può essere impugnato dal dr. De Prezzo che non è stato inciso direttamente da tale atto. Conseguentemente, l’odierno ricorrente è privo della legittimazione ad agire e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tutte le altre eccezioni e doglianze restano assorbite. Nulla per le spese. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 novembre 2014. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Guido Cecinelli Depositato in Roma in data 28 novembre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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