CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 06/05/2015 – A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 06/05/2015 – A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Mario Sanino prof. Massimo Zaccheo prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. n. 5/2015 a seguito dell’istanza (datata 28 febbraio 2015) proposta dalle seguenti Società - A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l., con sede in San Miniato, frazione Ponte a Egola, prov. Pisa, - Associazione Calcio Prato s.p.a., con sede in via Firenze n. 5, Prato, - Bassano Virtus 55 Soccer Team s.p.a., con sede in via Piave n. 115-117, Bassano del Grappa, prov. Vincenza, - Carrarese Calcio s.r.l., con sede in piazza Vittorio Veneto n. 8, Carrara, - F.C. Forlì s.r.l., con sede in viale Roma n. 128/b, Forlì, - FootBallClub Unione Venezia s.r.l., con sede in via Torino, n. 151/b, Mestre, Venezia, - S.E.F. Torres 1903 s.r.l., con sede in via Coradduzza, n. 2, Sassari, - Società Sportiva Ischia Isolaverde s.r.l., con sede in via Fondo Bosso n. 18, Ischia, prov. Napoli, - U.C. Albinoleffe s.r.l., con sede in via Camozzi, n. 77, Bergamo, - Unione Sportiva Grosseto s.r.l., con sede in via Atleti Azzurri d’Italia, n. 6, Grosseto, - Unione Sportiva Lecce s.p.a., con sede in piazza Mazzini, n. 72, Lecce, - U.S. Città di Pontedera s.r.l., con sede in corso G. Matteotti, n. 37, Pontedera, prov. Pisa, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e tutte rappresentate e difese dall’avv. prof. Giuseppe Niccolini, elettivamente domiciliate presso il suo studio in via Teodosio Macrobio, n. 3, Roma, nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto, n. 19, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Tasso, n. 31, Bergamo, e con l’intervento della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., con sede in Roma, via G. Allegri, 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Panama, n. 58, Roma, al fine di ottenere (in sintesi) la convocazione – da parte dell’adito Collegio di Garanzia dello Sport o da parte di un soggetto designato dallo stesso Collegio di Garanzia – dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, per deliberare sull’ordine del giorno indicato nella medesima istanza (" a) revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo; b) nomina, per il periodo intercorrente sino al termine del quadriennio olimpico in corso, del Presidente, dei due Vice Presidenti, nonché dei componenti del Consiglio Direttivo; c) esame ed approvazione del bilancio al 30 giugno 2014 della Lega Pro, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; d) azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti previa autorizzazione della FIGC"). viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite, uditi, nell’udienza del 15 aprile 2015, gli avvocati: prof. Giuseppe Niccolini, per le Società ricorrenti; Cesare Di Cintio e Federica Ferrari per la resistente Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la intervenuta Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; nonché l’avv. Giampaolo Sonaglia, quale Procuratore Nazionale dello Sport, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore Ritenuto in fatto I. Con ‘istanza’ datata 28 febbraio 2015 le Società A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l., Associazione Calcio Prato s.p.a., Bassano Virtus 55 Soccer Team s.p.a., Carrarese Calcio s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., FootBallClub Unione Venezia s.r.l., S.E.F. Torres 1903 s.r.l., Società Sportiva Ischia Isolaverde s.r.l., U.C. Albinoleffe s.r.l., Unione Sportiva Grosseto s.r.l., Unione Sportiva Lecce s.p.a., U.S. Città di Pontedera s.r.l. (di seguito, per brevità, designate come le Società istanti o ricorrenti), tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., hanno chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport “…(previa, occorrendo, audizione dei componenti del Consiglio Direttivo della “Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro”) di: 1: disporre la convocazione dell’assemblea della “Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro”- altresì designando, ove ciò ritenga, la persona che deve convocarla e presiederla e assumendo ogni ulteriore utile e funzionale statuizione – per deliberare: 1.1 sul seguente ordine del giorno: a) revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo; b) nomina, per il periodo intercorrente sino al termine del quadriennio olimpico in corso, del Presidente, dei due Vice Presidenti, nonché dei componenti del Consiglio Direttivo; c) esame ed approvazione del bilancio al 30 giugno 2014 della Lega Pro, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; d) azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti previa autorizzazione della FIGC; 1.2. in subordine sul seguente ordine del giorno: a) revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Collegio Direttivo; b) nomina, per il periodo intercorrente sino al termine del quadriennio olimpico in corso, del Presidente, dei due Vice Presidenti, nonché dei componenti del Consiglio Direttivo; 2: disporre in favore delle istanti Società le spese del presente procedimento”. A sostegno dell’istanza le ricorrenti, dopo avere rammentato alcune disposizioni dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico (in breve, Lega Pro) relative alla assemblea e alle sue regole di funzionamento, hanno dedotto che “Nel corso dell’assemblea del 15 dicembre 2014 (indetta per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 1° luglio 2013-30 giugno 2014: bilancio che non è stato approvato) quindici società chiedevano, all’uopo presentando formale istanza riportata anche nel verbale della riunione […….], la convocazione di un’assemblea della Lega Pro con il seguente ordine del giorno: a) revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo; b) nomina per il periodo intercorrente sino al quadriennio olimpico in corso del Presidente, di due Vice Presidenti, nonché dei componenti del Consiglio Direttivo. Detta domanda – coordinata all’esito della votazione sul bilancio e motivata con l’esigenza di conseguentemente rinnovare l’organo amministrativo – restava inascoltata” (cfr. pag. 4 della istanza). La stessa richiesta “veniva nuovamente presentata, da quelle medesime quindici Società, alle quali se ne aggiungeva un’altra, con raccomandata anticipata via fax del 24 dicembre 2014”; ma anche tale nuova richiesta sarebbe rimasta inascoltata. Successivamente, in data 5 gennaio 2015, un maggior numero di Società (trentatré) aveva nuovamente formulato “la richiesta di convocazione dell’assemblea per la revoca e la sostituzione dei componenti degli organi direttivi della Lega Pro […]. Sennonché nemmeno questa richiesta trovava ascolto: nel comunicato pubblicato sul sito internet di Lega Pro [….] si riferiva che nella riunione dell’8 gennaio 2015 il Consiglio Direttivo della Lega Pro erano emersi dubbi circa «la validità delle firme apposte» nelle richieste di convocazione” (cfr. pag. 5 della istanza). A seguito di tale comunicato, che poneva in dubbio la validità delle firme, alcune Società (quindici) avevano inviato “al Presidente della Lega Pro dichiarazioni volte a confermare la genuinità delle loro sottoscrizioni”; ma “nemmeno a séguito di tali precisazioni l’assemblea veniva convocata”. Successivamente – si riferisce nell’istanza – il Presidente della FIGC aveva sollecitato con due diverse lettere (una del 12 gennaio 2015 e l’altra del 15 gennaio 2015) il Presidente della Lega Pro a convocare l’assemblea; ma quest’ultimo non aveva aderito alla richiesta affermando che “in nessuna norma era «previsto e regolamentato l’istituto della revoca dei dirigenti al livello assembleare degli associati»” e poi rilasciando “pubbliche dichiarazioni di diniego” (cfr. pag. 6 della istanza). Quindi, con delibera del 30 gennaio 2015, il Consiglio Direttivo della Lega Pro aveva affermato “l’inammissibilità delle richieste di convocazione dell’assemblea della Lega Pro”, rilevando che alcune di tali richieste “risultavano sottoscritte da soggetti privi di rappresentanza legale”, mentre altre “risultavano prive di motivazione” (cfr. pag. 7 della istanza). Le ricorrenti, infine, hanno riferito che, in data 16 febbraio 2015, tredici Società avevano presentato un’ulteriore domanda di convocazione dell’assemblea Lega Pro, chiedendo che all’ordine del giorno, oltre all’argomento della revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, fossero posti anche i seguenti punti: “… l’esame e l’approvazione del bilancio del sodalizio al 30 giugno 2014 e l’azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Lega Pro ove fosse intervenuta l’autorizzazione della FIGC ….”. Ma, in data 26 febbraio 2015, il Consiglio Direttivo della Lega Pro aveva respinto tale istanza reputandola inammissibile (cfr. pag. 7 della istanza). Le ragioni di diritto sostenute dalle Società istanti saranno illustrate ed esaminate nella motivazione di questa decisione. II. Con memoria datata 10 marzo 2015 si è costituita la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, opponendosi alla istanza presentata dalle Società ricorrenti e formulando le seguenti conclusioni: <>. Gli argomenti e le eccezioni forniti dalla Lega Pro a sostegno di dette conclusioni saranno riportati – per quanto possa occorrere – nella motivazione di questa decisione. Con memoria datata 13 marzo 2015 è intervenuta nel procedimento anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che tuttavia non ha ritenuto di formulare specifiche conclusioni in merito all’istanza presentata dalle Società ricorrenti. Considerato in diritto 1. – Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che, nel caso in esame, l’atto di accesso al Collegio di Garanzia dello Sport sia stato denominato ‘istanza’, anziché ricorso. Premesso che le due denominazioni possono reputarsi sostanzialmente equivalenti, occorre osservare che l’istanza formulata dalle Società indicate in epigrafe è stata presentata al Collegio di Garanzia con le modalità previste dagli artt. 54 e segg. del vigente Codice della Giustizia Sportiva; e, al di là della ininfluente denominazione, l’atto di instaurazione di questo procedimento non presenta vizi formali che impediscano al Collegio di Garanzia di entrare nel merito delle domande formulate, vagliandone l’ammissibilità e la fondatezza. Può parimenti prescindersi dall’eccezione di difetto di legittimazione ad agire del sig. Domenico Capitani come Presidente della SEF Torres 1903 s.r.l., sollevata dalla resistente Lega Pro. Infatti, esaminando l’eccezione nel quadro dell’impostazione difensiva sostenuta dalle Società ricorrenti, tale eccepito difetto di legittimazione (o meglio, difetto di poteri rappresentativi) non inciderebbe comunque sul quorum richiesto dall’art. 20 del cod. civ. ai fini della richiesta di convocazione dell’assemblea di una associazione da parte (di “almeno un decimo”) degli associati. 2. - Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'istanza presentata dalle Società ricorrenti sia inammissibile. Preliminarmente, conviene ricordare, sia pure in sintesi, gli argomenti di diritto portati dalle Societa istanti a sostegno della loro domanda. Le Società istanti hanno osservato che “Lo statuto della Lega Pro non contempla l’ipotesi della convocazione coattiva dell’assemblea nel caso di inascoltata richiesta avanzata da società associate; né tale ipotesi è espressamente considerata dal codice della giustizia sportiva”. Tuttavia, secondo le Società istanti, non si potrebbe certamente sostenere “che un diritto corporativo (così intenso quale quello di ottenere che l’assemblea si riunisca e decida su determinati argomenti), al quale corrisponde un preciso obbligo statutariamente enunciato (quale quello di convocare l’assemblea richiesta dalla minoranza qualificata), non sia giustiziabile”; con la conseguenza che, “nell’anzidetto vuoto disciplinare”, sarebbe corretto “fare riferimento all’art. 20 cod. civ., il quale dispone che l’assemblea di un’associazione riconosciuta (ma il precetto è certamente applicabile anche alle associazioni non riconosciute) deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, e che, se gli amministrativi non vi provvedono, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale” (cfr. pag. 9 della istanza). Quindi, le Società istanti hanno richiamato il vincolo di giustizia sportiva, osservando che – in virtù di esso “tutte le controversie tra tesserati, Federazioni, società affiliate, soggetti e organismi che svolgono attività di carattere comunque rilevante per l’ordinamento federale devono trovare soluzione nell’ambito della giustizia sportiva e che quelle per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale sono devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport”; il quale – secondo le istanti - oltre ad essere “giudice di ultimo grado della giustizia sportiva”, avrebbe “residualmente, competenza a decidere su ogni controversia relativa a decisioni non altrimenti impugnabili”. Poste queste premesse, le Società istanti hanno concluso che sarebbe “dunque codesto Collegio che può adottare i provvedimenti di cui all’art. 20 cod. civ. che qui si richiedono” (cfr. pag. 9 della istanza). 3. - La tesi sostenuta dalle Società istanti, pur finemente argomentata, con il richiamo ai principi civilistici che regolano le associazioni e, in particolare, alle disposizioni dell'art. 20 del cod. civ., non può essere condivisa, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell’ordinamento e della giustizia sportiva, come essa è disciplinata dal vigente Codice della Giustizia Sportiva (approvato con deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2014 e recentemente modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1532 del 10 febbraio 2015, ma solo con riferimento alla disciplina del contenzioso in materia di Licenze UEFA e iscrizione ai campionati professionistici di calcio e pallacanestro) (di seguito, per brevità, designato anche come CGS). In particolare, occorre rilevare che le funzioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono espressamente stabilite e rigidamente tipizzate dal Codice della Giustizia Sportiva, il quale ha istituito tale nuovo organo della giustizia sportiva prevedendone puntualmente i compiti, le attività e i poteri, disciplinandone le procedure e gli atti. L'art. 3 del Codice della Giustizia Sportiva configura il Collegio di Garanzia dello Sport, secondo la previsione e nei limiti stabiliti dallo Statuto del CONI (art. 12 bis dello Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale l’11 giugno 2014), come “organo di giustizia di ultimo grado” (cfr. art. 3 del CGS). Come dispone l’art. 54 del CGS, il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere controversie, a giudicare in ordine a “tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ….” (art. 54, 1° comma del CGS). Il ricorso al Collegio di Garanzia, come Giudice di ultima istanza, presuppone, dunque, che si sia svolta una fase di giustizia nell’ambito dell’ordinamento federale e che ne sia contestato l’esito. Ne offre conferma l’art. 59 del CGS, ai sensi del quale l’instaurazione del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia è proposto con ricorso da depositarsi “ .. entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata”. E nello stesso senso depongono le altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva che fanno costante riferimento a ‘controversie’, a ‘decisioni’ e al ‘giudizio’ del Collegio di Garanzia (cfr. artt. 54, 56, 58, 59, 61, 62 del CGS). La sfera di competenza del Collegio di Garanzia può essere estesa anche ad altre controversie, purché “ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni” (art. 54, 3° comma, del CGS). In tali casi il giudizio – che pur sempre di giudizio deve trattarsi – “può essere anche di merito e in unico grado”. Il Collegio di Garanzia può svolgere anche funzioni consultive, ma solo nei limiti previsti dall’art. 12 bis dello Statuto del Coni, vale a dire “per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive” (art. 12 bis, 5° comma, dello Statuto del CONI, cit.); e, come stabilisce l’art. 54, 4° comma, del CGS, in tali casi, l’istanza volta allo svolgimento delle funzioni consultive può essere proposta soltanto “dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni”. Orbene l’attività che le Società istanti vorrebbero demandare al Collegio di Garanzia non rientra in alcuna di quelle previste dal Codice della Giustizia Sportiva, non risiede in un ‘giudizio’ ed esula dai poteri del Collegio. Proprio il richiamo all'art. 20 del codice civile, sul quale si fonda l'istanza in esame, dimostra che la domanda delle Società istanti mira ad una attività di volontaria giurisdizione ed implica perciò l'esercizio di un potere che non spetta al Collegio. Come è noto, secondo una interpretazione pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, il provvedimento di convocazione dell’assemblea, emesso dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 20 del cod. civ., è volto a svolgere una mera supplenza di una omessa attività di un soggetto privato; esso non consiste in un ‘giudizio’, nella decisione di una controversia, ma “è inteso a tutelare il generale interesse al regolare funzionamento dell’organismo societario e pertanto, nella fattispecie, l’autorità giudiziaria è chiamata ad esercitare quelle funzioni amministrative in senso lato che si riassumono nel concetto della c.d. volontaria giurisdizione” (in questi termini v. la risalente, ma non contraddetta, Corte di Appello di Venezia, 7.12.1987, in Rep.Foro it. 1988, Società [6270], n. 368). Peraltro, anche a voler seguire la tesi prospettata dalle Società istanti e facendo applicazione dei principi fissati nell'art. 20 del cod. civ., la domanda in esame risulterebbe comunque proposta ad un 'giudice' incompetente: l'art. 20 del cod. civ. prevede, infatti, che la domanda sia rivolta al presidente del Tribunale, e, dunque, al giudice di prima istanza, mentre, nel caso in esame, la domanda è stata presentata al giudice di ultima istanza (che, peraltro, si colloca fuori dall’ambito della giustizia endofederale e può essere adito solo quando siano esauriti i gradi di giudizio ivi previsti). Né, nel caso in esame, potrebbe ipotizzarsi la possibilità di un ricorso per saltum, tenuto conto che il Collegio di Garanzia non potrebbe comunque svolgere attività di volontaria giurisdizione (senza neppure considerare il problema della dubbia reclamabilità del provvedimento di convocazione dell’assemblea di una associazione, ai sensi dell’art. 20 del cod. civ.). 4. – Per i motivi che precedono l’istanza proposta dalle Società ricorrenti deve essere dichiarata inammissibile. Solo per completezza della motivazione il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune brevi ulteriori considerazioni in merito ad un profilo di carattere generale sollevato anche in sede di discussione orale. Le Società istanti hanno rilevato che sarebbe inconcepibile un sistema associativo nel quale gli associati non abbiano la possibilità di ottenere la convocazione di una assemblea della associazione per decidere su determinati argomenti; e nel quale una minoranza qualificata sia priva di qualunque rimedio dinanzi all’inerzia (nella convocazione dell’assemblea) da parte degli organi sociali di gestione. Un sistema di tal fatta “entrerebbe in insanabile conflitto con il principio fondamentale della democrazia partecipativa che permea di sé l’ordinamento di tutte le formazioni collettive” (cfr. pag. 15 della istanza delle Società ricorrenti). E proprio per colmare tale denunciato ‘vuoto disciplinare’ le Società istanti hanno ritenuto di poter invocare i principi desumibili dall’art. 20 del cod. civ. Il Collegio di Garanzia – ribadita l’inammissibilità delle domande così come proposte – ritiene invece che il problema segnalato dalle Società istanti possa trovare soluzione nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, specificamente, nell’ambito dell’ordinamento federale sicuramente ispirato dal principio della democrazia interna e della garanzia partecipativa; ordinamento del quale deve essere salvaguardata l’autonomia organizzativa e di gestione. Come è noto, ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio – F.I.G.C., nell’ambito dell’ordinamento federale le Leghe stabiliscono autonomamente le rispettive articolazioni organizzative, ma “nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna” (art. 9, 2° comma dello Statuto della FIGC). Ed è significativo rilevare che i regolamenti o gli statuti delle Leghe sono trasmessi ai fini della approvazione alla FIGC alla quale spetta di valutarne “la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione” (art. 9, 2° comma dello Statuto della FIGC). Gli Statuti e i regolamenti delle Leghe costituiscono fonti dell’ordinamento federale gerarchicamente subordinate allo Statuto federale, alle norme organizzative interne federali, al Codice di Giustizia Sportiva e alle altre disposizioni emesse dal Consiglio Federale. Il funzionamento di ciascuna Lega, pur autonomamente organizzato, deve pur sempre porsi in aderenza alla normativa federale e rispettarne i principi informatori, tra i quali, in particolar modo, quello della democrazia interna. Orbene, anche il problema generale del diritto di partecipazione e di tutela delle minoranze sollevato dalle Società istanti può e deve trovare risposta nell’ambito dell’ordinamento federale, nel quale un ruolo centrale nella soluzione dei problemi organizzativi spetta al Consiglio Federale. Basti ricordare che il Consiglio Federale, con le modalità previste dall’art. 9, 9° comma dello Statuto della FIGC, può “dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento”. Ed ove la Lega interessata non provveda “alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti”, il Consiglio federale può perfino nominare un Commissario straordinario o un Commissario ad acta. 5. – Considerata la novità delle questioni trattate ed i loro profili di carattere generale, il Collegio reputa equo ed opportuno compensare le spese. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Dichiara inammissibile l’istanza delle Società ricorrenti, elencate in epigrafe, e tutte le domande ivi formulate. Compensa le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 aprile 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 6 maggio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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