CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 15/05/2015 – A.S. Varese 1910 S.p.a./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 15/05/2015 – A.S. Varese 1910 S.p.a./ Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino - Presidente Angelo Maietta - Relatore Giuseppe Andreotta Paola Balducci Vanda Giampaoli - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 3/2015, presentato, in data 12 febbraio 2015, dalla Società A.S. Varese 1910 s.p.a. contro la FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello resa in data 16.01.15, pubblicata con C.U. n. 019/CFA, con la quale è stato respinto il ricorso della società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (C.U. 18/TFN del 1.12.14) promosso avverso la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2014/15 a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. – FIGC, a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. FIGC, in relazione al titolo L, Paragrafo L, lettera D, punti 5 e 9 del Sistema delle Licenze Nazionali; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 5 maggio 2015, l'avv. Cesare Di Cintio per la ricorrente – il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso riportandosi alle ampie dissertazioni scritte presentate - , nonché l'avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) – i quali hanno insistito per il rigetto del ricorso riportandosi, anche loro alle difese svolte in sede di costituzione; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta. Ritenuto in fatto Con ricorso presentato in data 12 febbraio 2015 presso l’intestato Collegio, la società A.S. Varese s.p.a. ha proposto reclamo avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC resa in data 16.01.15 (C.U. 019 /CFA del 16.01.15). Con detta decisione è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (C.U. n. 18/TFN del 1.12.14), con cui veniva irrogata la sanzione di due punti di penalizzazione alla ricorrente da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2014/2015 a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma uno, C.G.S. FIGC, a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 10, comma terzo, CGS in relazione al titolo L, paragrafo L, lettera D, punti 5 e 9, del Sistema delle Licenze Nazionali. Il ricorso veniva presentato, ai fini della sua tempestività, in assenza di motivazioni e, quindi, unicamente sulla base del dispositivo adottato dalla Corte Federale di Appello della FIGC, per poi essere integrato con motivi aggiunti a seguito del deposito delle motivazioni pubblicate dalla Corte d’Appello Federale della FIGC il successivo 11 marzo 2015, con C.U. n. 033/CFA. In particolare, la ricorrente società ha affidato i motivi del ricorso a due distinte censure ed in particolare: 1) la violazione e/o falsa applicazione della normativa relativa agli obblighi di pagamento delle ritenute Irpef, ex titolo i, par. i, lett.d, punto 5 del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 e 2) la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al titolo i, par. i, lett. d, punto 9, del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014. La ricorrente, ha altresì, formulato una istanza istruttoria tendente alla esibizione, da parte della FIGC, della documentazione inerente alla procedura di conversione dell’assegno circolare prodotto dal Vicenza Calcio in garanzia fideiussoria. La dedotta richiesta veniva giustificata dalla asserita corrispondenza della casistica oggetto di ricorso a quella relativa al ripescaggio del Vicenza Calcio nella serie cadetta del campionato FIGC 2014/15. L’istanza istruttoria veniva accolta con decisione n. prot. 0052 del 13 febbraio 2015 del Presidente del Collegio di Garanzia, con cui veniva disposta l’acquisizione della documentazione attestante la conversione dell’assegno circolare n. 1500097804-10 del 20.8.14 in fidejussione nonché l’acquisizione di tutta la documentazione relativa agli atti alla base della delibera oggetto di impugnazione presso la Lega di Serie B e/o FIGC. Il tutto a carico della FIGC, onerando quest’ultima al deposito nel termine del 23 febbraio 2015. La FIGC provvedeva, pertanto, al detto deposito. Ha concluso, pertanto, per l’accoglimento del ricorso con duplice istanza, una principale, di annullamento integrale della decisione assunta dalla Corte Federale di Appello dell’11.3.2015, ed una subordinata, in caso di non accoglimento della prima, di annullamento parziale della medesima decisione, chiedendo la riduzione della sanzione e la conversione di essa in ammenda pecuniaria; il tutto con vittoria di spese e degli onorari del procedimento. Si è ritualmente costituita la FIGC, prima con memoria di difesa sul ricorso principale e successivamente con ulteriore memoria sui motivi aggiunti depositati dalla ricorrente; la FIGC, ribadendo la correttezza della decisione della Corte Federale di Appello, ha concluso per il rigetto del ricorso ed il favore delle spese. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La ricorrente ritiene errata la decisione gravata atteso che, a suo dire, il sistema di licenze nazionali, adottato dalla FIGC nella riunione del 30 aprile 2014 e pubblicato in Roma il 6 maggio 2014, con C.U. n. 143/A, per regolamentare i requisiti e gli obblighi esistenti in capo alle società di Serie B per poter accedere al campionato di categoria, è stato non correttamente interpretato dalla Corte di Appello Federale ed ancor prima dal Tribunale Nazionale Federale – sezione disciplinare. I punti del Sistema delle Licenze Nazionali contestati, sono sostanzialmente due: il punto D, numero 5, ed il punto D, numero 9. Da tali norme, pertanto, deve muovere l’indagine dell’odierna decisione. Il punto D del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 143/A ha la seguente titolazione: Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2014 osservare i seguenti adempimenti: 1)…. ……(omissis); 2)… ……(omissis); 3)… ……(omissis); 4)… ……(omissis); 5) depositare presso la Co.Vi.Soc., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” o dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals), riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega….(omissis); 6)… ……(omissis); 7)… ……(omissis); 8)… ……(omissis); 9) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione bancaria a prima richiesta, dell’importo di € 800.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione. Il punto D chiude la propria elencazione di obblighi con la previsione della sanzione da infliggere, su deferimento della Procura Federale, consistente nella penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015. Orbene, facendo corretta applicazione di tale norma endoassociativa, prima il Tribunale Nazionale Federale e poi Corte D’Appello Federale hanno inflitto la penalizzazione di due punti alla ricorrente la quale non aveva presentato nel termine prescritto la certificazione relativa ai versamenti Irpef e non aveva presentato la fidejussione richiesta. Le due circostanze in fatto non sono smentite dalla ricorrente che, viceversa, ne riconosce la sussistenza. Ed allora quid juris? Con il primo motivo di gravame la società Varese Calcio sostiene che non sussisterebbe la violazione del punto 5 della lettera D sul presupposto che, essendo la norma riferita a due obblighi di presentazione, ovvero la certificazione Inps e la certificazione Irpef, il legame tra le due imposte strutturato dalla lettera della norma mediante la lettera “e” congiuntiva, farebbe diventare l’obbligo unitario e non alternativo che, viceversa, per essere tale avrebbe dovuto essere coniugato con una “o” e non una “e”. Tale suggestiva rappresentazione farebbe, pertanto, venire meno l’inadempimento, atteso che la certificazione Inps era stata presentata nei termini con ciò assorbendo l’unitarietà richiesta per integrare la violazione (che, quindi, poteva essere riferita solo alle certificazioni Irpef). Ciò posto, il punto di penalizzazione previsto per questo inadempimento non era stato correttamente inflitto. L’argomento è infondato. Invero, aderire alla suggestiva tesi della ricorrente in merito alla unicità della previsione costituita da una “e”, è un fuor d’opera prima in fatto e poi in diritto. E’ compito dell’interprete valutare quale sia l’intento del legislatore nella stesura delle norme facendo corretta applicazione dell’art. 12 delle preleggi laddove espressamente si richiama l’intenzione del legislatore. Ed è indubbio nella vicenda che ci occupa che la norma endoassociativa abbia voluto accorpare l’obbligo di presentazione delle certificazioni non già per dare ad esse un significato di unicità, ma unicamente per omogeneità della fonte impositiva relativa ad imposte a tutela dei lavoratori del settore. D’altra parte, diversamente opinando, si perverrebbe all’assurdo giuridico di demandare ad un organo di disciplina endoassociativa la facoltà di selezionare la maggiore o minore importanza di obblighi contributivi disciplinati da norma primaria al punto da considerarli un tutt’uno quando invece essi hanno autonoma e distinta funzione. Passando all’esame del secondo motivo di gravame, esso si fonda sulla asserita non corretta applicazione del punto 9 della lettera D delle Licenze Nazionali, la cui previsione darebbe luogo ad un sistema eccessivamente gravoso e, soprattutto, integrativo di una disparità di trattamento se messo in correlazione con quanto previsto dal C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014 della FIGC. Quest’ultima deliberazione riguarda la decisione, peraltro obbligata dalla ordinanza dell’Alta Corte dell’11 Agosto 2014, con la quale si stabiliva l’organico del campionato di Serie B in 22 squadre. Orbene, a seguito del fallimento del Novara Calcio, per poter consentire l’integrazione dell’organico del campionato, la FIGC ha dovuto riaprire i termini di presentazione di alcuni documenti utili a consentire l’iscrizione al campionato, dettando delle norme meno restrittive rispetto a quelle contenute nel sistema di Licenze Nazionali innanzi esaminato e, in particolare, avuto riguardo alla fidejussione di importo minore (€600.000,00 in luogo di €800.000,00), con possibilità di altra fidejussione, di ulteriori €200.000,00, sostituibile con il deposito di un assegno circolare dello stesso importo da convertire in fidejussione successivamente, entro un dato termine. Orbene, la ricorrente ritiene che tale previsione, da un lato, integri una disparità di trattamento tra le società e, a tal fine, ha anche chiesto ed ottenuto l’ordinanza istruttoria di esibizione da parte del Presidente del Collegio di Garanzia sulla documentazione del Vicenza Calcio (società ripescata facendo leva sui parametri meno restrittivi innanzi indicati) e, dall’altro, ritiene le nuove previsioni come integranti una abolitio criminis, utile pertanto a considerare inesistente la violazione sulla mancata presentazione della fidejussione. Pertanto, chiede l’annullamento del punto di penalizzazione anche su tali presupposti. Anche tale argomento non merita condivisione. Invero, va preliminarmente detto che esorbita dal perimetro decisionale dell’intestato Collegio la delibazione in merito alla disparità di trattamento col Vicenza Calcio atteso che, quest’ultima società, chiamata sul punto o comunque eventualmente destinataria di decisioni, avrebbe dovuto essere parte del giudizio e tanto non è; ma la doglianza risulta vieppiù infondata se si considera che il C.U. n. 56 del 18 agosto 2014 è successivo al C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014, per la qual cosa ad esso non può darsi una portata retroattiva a mò di sanatoria di violazioni già perpetrate. Ma non solo; così come si è avuto modo di precisare innanzi, il C.U. n. 56/A è stato adottato in situazioni di eccezionalità derivanti da una esigenza imminente e relativa alla necessità di far partire il campionato di Serie B con l’organico a 22 squadre come stabilito dall’Alta Corte e, pertanto, le disposizioni in esso contenute, non possono essere considerate di portata generale come quelle del C.U. n. 143/A, che invece adotta un sistema unico e generale per il corretto strutturarsi del campionato a venire. Apertis verbis, le previsioni più “morbide” contenute nel C.U n. 56/A del 18 agosto 2014 fanno da bilanciamento alla urgenza ed al minor tempo messo a disposizione dei club di poter assolvere ai gravosi obblighi previsti in via generale. A nessuno sfugge, inoltre, che la norma eccezionale, derivata da situazioni extra ordinem, esaurisce la sua efficacia con la rimozione dello stato d’urgenza senza andare ad incidere sui fondamenti normativi generali. Va, pertanto, rigettato anche il secondo motivo di gravame ed integralmente confermata la decisone impugnata. Le spese del procedimento seguono la soccombenza, anche in ragione della ridondanza del ricorso e della debolezza delle argomentazioni addotte, basate sostanzialmente su suggestive tesi linguistiche nonché su argomenti giuridici facilmente sussumibili come infondati; esse vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport – sezione prima -, contrariis rejectis, così dispone: - rigetta il ricorso per quanto espresso in parte motiva. - Condanna la A.S. Varese 1910 s.p.a. al pagamento in favore della FIGC delle spese del presente procedimento quantificate in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 5 maggio 2015. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Angelo Maietta Depositato in Roma in data 15 maggio 2015 Il Segretario
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