CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 03/06/2015 – Reggina Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 03/06/2015 – Reggina Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio - Relatore prof. Mario Sanino prof. Massimo Zaccheo prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2015, presentato, in data 8 maggio 2015, dalla società Reggina Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Panuccio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli, e nei confronti della Procura Federale, nonché delle altre partecipanti al giudizio innanzi agli organi di giustizia FIGC, avverso la decisione della Corte Federale D’Appello (Sez. Unite) FIGC, di cui al C.U. n. 50 del 6 maggio 2015, con la quale, su ricorso della Procura Federale FIGC ed in riforma della decisione del Tribunale Federale, sono stati irrogati tre punti di penalizzazione nei confronti della società ricorrente e cinque mesi di inibizione nei confronti del sig. Giuseppe Ranieri (legale rappresentante della società); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 20 maggio 2015, gli avvocati: Giuseppe Panuccio, per la società ricorrente, Reggina Calcio S.p.A.; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore cons. Dante D’Alessio; Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C., Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata il 17 febbraio 2015, ha accolto parzialmente il deferimento del Procuratore Federale e, per l’effetto, ha inflitto alla Reggina Calcio S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2014/2015. In particolare, il Tribunale Federale ha accolto il capo del deferimento che riguardava la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., ed ha ritenuto di sanzionare la Reggina per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta per l’importo di € 600.000,00. 2.- La decisione del Tribunale Federale è stata impugnata davanti alla Corte Federale dalla Reggina Calcio ed anche dalla Procura Federale. 3.- La Corte Federale della F.I.G.C., a Sezioni Unite, con decisione adottata in data 27 marzo 2015, ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, ha inflitto alla Reggina Calcio 2 punti ulteriori di penalizzazione, mentre ha respinto il ricorso proposto dalla società Reggina Calcio per il punto di penalizzazione già inflitto. In particolare, la Corte Federale ha ritenuto che la Reggina Calcio doveva essere sanzionata non solo per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la dovuta fideiussione bancaria, come aveva sancito il Tribunale Federale Nazionale, ma anche: per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, prova dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, prova dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. 4.- La Reggina Calcio ha impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia e ne ha chiesto l’integrale riforma. Al ricorso si oppone la F.I.G.C. Considerato in diritto 1.- La Reggina Calcio ha preliminarmente sostenuto che la decisione di primo grado è stata assunta dal Tribunale Federale Nazionale il 17 febbraio 2015, quando erano già trascorsi più di 90 giorni dalla data del 3 novembre 2014, nella quale vi era stato il deferimento, con la conseguente violazione dell’art. 34 bis, primo comma, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., secondo cui il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. 1.1.- Il motivo non è fondato. Sul punto già la Corte Federale della F.I.G.C. ha ricordato che lo stesso art. 34 bis del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. prevede, al quinto comma, che il termine di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dall’art. 38 del Codice della giustizia sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare. 1.2.- Nella fattispecie, vi erano state ben due cause di sospensione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento fra quelle previste dall’art. 38, quinto comma, del Codice della giustizia sportiva del CONI. 1.3.- Ai sensi della lettera c) del citato art. 38, quinto comma, il corso dei termini è, infatti, sospeso se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore. Come si rileva dagli atti, la riunione del Tribunale Federale, in un primo tempo fissata per il 28 novembre 2014, era stata poi rinviata al 19 gennaio 2015, a seguito della espressa richiesta del signor Pasquale Foti, presidente della Reggina Calcio, che aveva rappresentato di non poter presenziare alla riunione per documentati motivi di salute. Come ha già ritenuto la Corte Federale non vi può essere, quindi, alcun dubbio sul fatto che «tale richiesta di rinvio ed il suo conseguente accoglimento abbiano comportato una sospensione dei termini del procedimento ai sensi della predetta lett. c), atteso che, essendo state tassativamente codificate le ipotesi di sospensione, la stessa consegue ipso jure all’inverarsi di una delle fattispecie, risultando del tutto pleonastica l’adozione di un atto che disponga formalmente in tal senso». Con la conseguenza che la sospensione del procedimento deve ritenersi contenuta nel rinvio della riunione disposto su richiesta dell’incolpato. 1.4.- Nella fattispecie, peraltro, come ha già ricordato la Corte Federale, ricorre anche l’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 38, quinto comma, del Codice della giustizia sportiva del CONI, in quanto, nella riunione del 19 gennaio 2015, il Tribunale ha disposto che i deferiti producessero copia autentica, entro la data del 5 febbraio 2015, del ricorso, con i relativi allegati, presentato dalla Reggina Calcio al Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento per omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’ art. 182 bis della legge fallimentare, ed ha fissato per il prosieguo la riunione del 16 febbraio 2015. Considerato che la lett. b) del citato art. 38, quinto comma, del Codice della giustizia sportiva prevede che il corso dei termini di estinzione è sospeso (anche) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario, ne consegue che avendo l’organo di giustizia di primo grado proceduto ad accertamenti che hanno richiesto la collaborazione dell’incolpato, il procedimento doveva ritenersi sospeso anche per tale motivo. 1.5.- Considerato che, detratti i periodi di sospensione citati, il procedimento si è concluso nei termini dettati dall’art. 34 bis, primo comma, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. (e dell’art. 38, primo comma del C.G.S. del CONI), la censura deve essere pertanto respinta. 2.- La Reggina Calcio, sempre in via preliminare, ha sostenuto l’illegittimità della decisione della Corte Federale anche perché di tale decisione è stato pubblicato tempestivamente il solo dispositivo (in data 27 marzo 2015), mentre la motivazione è stata pubblicata solo il 6 maggio 2015, dopo il decorso del termine di 60 giorni concesso alla Corte per decidere, ai sensi dell’art. 34 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., e del termine di 10 giorni concesso per il deposito della motivazione. 2.1.- Anche tale motivo non è fondato. Con la pubblicazione del dispositivo deve ritenersi, infatti, pienamente rispettato il termine entro il quale la Corte Federale doveva provvedere alla decisione della controversia sottoposta al suo esame. Il termine per la pubblicazione della motivazione di una decisione deve, invece, ritenersi meramente ordinatorio ed è, quindi, possibile anche il deposito della motivazione in un termine superiore a quello dettato per l’adozione della decisione. Del resto la motivazione ha solo la funzione di rendere esplicite le ragioni che hanno indotto la Corte a decidere il ricorso in un determinato modo, anche al fine di consentire alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in una eventuale ulteriore impugnazione. Come è accaduto nel caso in esame nel quale la Reggina Calcio ha contestato nel merito, davanti al Collegio di Garanzia, le ragioni che hanno indotto la Corte Federale a disporre la complessiva penalizzazione di 3 punti. 2.2.- Considerato che il reclamo davanti alla Corte Federale era stato proposto in data 23 febbraio 2015, deve ritenersi quindi tempestiva la decisione intervenuta, con la pubblicazione del dispositivo, in data 27 marzo 2015, ed irrilevante, ai fini della legittimità della decisione, la circostanza che la pubblicazione della motivazione è intervenuta in data 6 maggio 2015. 3.- Nel merito, come si è già ricordato, la Reggina Calcio è stata sanzionata: a) per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria dovuta per l’iscrizione al campionato; b) per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, prova dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c) per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, prova dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. 4. La Reggina Calcio, che aveva poi provveduto agli adempimenti in questione in data 15 luglio 2014, ha sostenuto che il mancato tempestivo adempimento degli adempimenti dovuti e, in particolare, dei pagamenti dovuti era stato determinato dalla avvenuta presentazione, in data 8 maggio 2014, di un accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell’art. 182 bis della legge fallimentare. 4.1.- La Corte Federale, in proposito, ha preliminarmente ricordato che il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, Ufficio Fallimentare, con decreto depositato il 17 giugno 2014, rilevato che l’accordo era stato pubblicato nel registro delle imprese in data 8 maggio 2014 e che nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione non era stata depositata alcuna opposizione, ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della Reggina Calcio. La Corte Federale ha quindi ritenuto che, «anche a voler prescindere dal fatto che i tesserati appaiono creditori estranei all’accordo di ristrutturazione dei debiti, …deve rilevarsi che, in data 17 giugno 2014, il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato depositato in cancelleria e lo stesso, come evidenziato, dà atto che l’accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 8 maggio 2014 e che nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione non è stata depositata alcuna opposizione, sicché il pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2014 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo nonché delle relative ritenute Irpef e dei relativi contributi Inps sarebbe certamente potuto avvenire entro i termini di scadenza previsti dalla normativa federale, vale a dire, rispettivamente, il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2014». 5.- La Reggina Calcio sostiene, nel suo ricorso, che l’accordo di ristrutturazione del debito, pubblicato l’8 maggio 2014, non consentiva invece il pagamento dei debiti scaduti, compreso quelli in oggetto, prima del decorso del termine di 30 giorni dalla data dell’avvenuta approvazione da parte del Tribunale dell’accordo, pena la violazione del piano e del principio della par condicio dei creditori. In sede di discussione orale la Reggina Calcio ha precisato che il termine prima del quale non potevano essere effettuati pagamenti, doveva ritenersi di 15 giorni (e non di 30 giorni) dall’avvenuta approvazione da parte del Tribunale, ai sensi del quinto comma dell’art. 182 bis che assegna 15 giorni ai creditori per reclamare davanti alla Corte di Appello il decreto con il quale il Tribunale procede all’omologazione dell’accordo. Solo decorso tale termine la società poteva quindi provvedere al pagamento dei debiti scaduti, fra i quali erano compresi quelli in oggetto. 6.- Il motivo deve ritenersi fondato. 6.1.- L’art. 182 bis della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), inserito dall’art. 2 del d.l. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge n. 80 del 14 maggio 2005, e successivamente modificato, da ultimo con il d.l. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, nel disciplinare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevede, per quel che qui interessa, ai commi 2,3,4, e 5, che : «L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168 secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese». 6.2.- Nella fattispecie, l’accordo di ristrutturazione dei debiti della Reggina Calcio è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 8 maggio 2014 ed ha acquisito in pari data efficacia (ai sensi del comma 2 dell’art. 182 bis) nei confronti dei creditori ai quali è inibito sin da quel momento (ai sensi del comma 3) di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive. L’accordo è stato poi omologato dal Tribunale, in data 17 giugno 2014, con decreto motivato che è stato adottato in camera di consiglio, ai sensi del comma 4 dell’art. 182 bis della legge fallimentare, e che era reclamabile davanti alla Corte di appello, ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 182 bis. 6.3.- Il comma 5 dell’art. 182 bis non detta peraltro specifiche disposizioni sulla immediata efficacia del decreto con il quale è omologato l’accordo. Si deve quindi ritenere applicabile alla fattispecie la regola generale, dettata per le decisioni del Tribunale in camera di consiglio dall’art. 741 del codice di procedura civile, secondo cui i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo mentre, se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può disporre che il decreto abbia efficacia immediata nelle more. Se è stato proposto reclamo il decreto acquista poi efficacia quando il reclamo è stato rigettato o dichiarato inammissibile. 6.4.- Nella fattispecie, in mancanza di una disposizione del Tribunale volta a disporne l’immediata efficacia, il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti della Reggina Calcio, emesso in data 17 giugno 2014, ha acquistato la sua efficacia (ed è diventato quindi esecutivo) solo una volta decorso il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese e, quindi, in una data che è certamente successiva alle date (del 25 giugno 2014 e del 30 giugno 2014) entro le quali la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare alla Co.Vi.So.C. di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto (fino al 30 aprile 2014) ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e per le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti. 6.5.- Occorre, infatti, distinguere fra gli effetti che l'accordo produce sin dalla data della sua pubblicazione nei confronti dei creditori, ai sensi del comma 3 dell’art. 182 bis, dagli effetti più generali che si determinano quando, come si è detto, il decreto di omologazione dell’accordo diventa esecutivo (allo scadere del termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di reclamo alla Corte di appello, o a seguito della reiezione del reclamo eventualmente proposto). 7.- In conseguenza, non possono essere condivise le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte Federale della F.I.G.C. che ha ritenuto che sin dal 17 giugno 2014, data di emissione del decreto di omologazione, la Reggina avrebbe potuto provvedere al pagamento dei suoi debiti e quindi anche degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con le relative ritenute fiscali e previdenziali. 7.1.- Si deve peraltro ritenere che, come ha sostenuto nel suo ricorso, la Reggina Calcio, prima che il decreto di omologazione divenisse efficace, poteva essere giustificata la mancata tempestiva dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con le relative ritenute fiscali e previdenziali, a causa del doveroso rispetto della procedura disciplinata dalla legge fallimentare. La presenza di tale causa giustificativa non consente pertanto l’irrogazione di una sanzione per la ritardata dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei debiti in questione (poi avvenuto il 15 luglio 2014). 8.- La F.I.G.C., nella sua memoria, ha insistito nel sostenere che comunque i debiti per i quali è stata applicata la sanzione non rientravano nell’accordo di ristrutturazione del debito. Ma, a prescindere dalla considerazione che, come sostenuto dalla Reggina Calcio, la relazione allegata all’istanza di accordo prevedeva che tutti gli altri crediti (non compresi nell’accordo con il Credito Sportivo e con l’Agenzia delle Entrate, rappresentanti più del 60% dei creditori) sarebbero stati pagati nei termini previsti dal punto 3 del decreto, comunque deve ritenersi applicabile la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 182 bis della legge fallimentare, secondo cui il pagamento dei debiti, anche nei confronti dei creditori estranei all’accordo, se scaduti, devono essere pagati entro centoventi giorni dall’omologazione dell’accordo (e quindi in data certamente successiva al termine concesso alla parte per dimostrare alla Co.Vi.So.C. di avere adempiuto al pagamento di quanto dovuto). 8.1.- Del resto il Tribunale, nell’omologare l’accordo, deve anche verificare l’idoneità dello stesso, sulla base della relazione dell’esperto e di tutta la documentazione prodotta dall’imprenditore, ad assicurare il regolare pagamento di tutti gli altri creditori estranei all’accordo. 9.- Per tutti gli esposti motivi, l’impugnata decisione della Corte Federale deve essere, sul punto, riformata. 10.- La Reggina Calcio ha impugnato la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. anche nella parte in cui ha confermato la sanzione dell’irrogazione della penalizzazione di 1 punto in classifica, già disposta dal Tribunale Federale Nazionale, per il mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, della fideiussione necessaria per l’iscrizione al campionato. 10.1.- L’impugnazione sul punto deve essere respinta. Come ha già correttamente ritenuto la Corte Federale (e prima il Tribunale Federale Nazionale), la mancata presentazione nel termine del 30 giugno 2014 della fideiussione bancaria non risultava, infatti, giustificata, non potendo ritenersi tale adempimento in alcun modo impedito dalla procedura riguardante l’accordo di ristrutturazione del debito. 10.2.- Né si può ritenere che il mancato rispetto del termine per la presentazione della fideiussione bancaria poteva essere giustificato dalla possibile inutilità dell’adempimento determinata dall’eventuale fallimento della società in conseguenza della mancata omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite Accoglie in parte il ricorso della società Reggina Calcio S.p.a. e, per l’effetto, ridetermina in punti 1 (uno) la penalizzazione a carico della società ricorrente. Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 e 21 maggio 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 3 giugno 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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