CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 03/12/2014 – D.C./Federazione Italiana Nuoto

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 03/12/2014 – D.C./Federazione Italiana Nuoto IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT II Sezione composto da prof. Attilio Zimatore - Presidente avv. Gabriella Palmieri avv. Vincenzo Nunziata prof. Maurizio Benincasa avv. Maurizio Bellacosa - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2014, sul ricorso (presentato il 2.10.2014) proposto dal sig. [omissis], nato a [omissis], rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Iudica, contro la Procura Federale della Federazione Italiana Nuoto, in persona dell’avv. Carlo D’Amelio, avverso la decisione della Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto, che ha inflitto all’atleta ricorrente la squalifica di mesi sei da scontarsi nel prossimo campionato; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dal ricorrente, uditi, nell’udienza del 13 novembre 2014, l’Avv. Fabio Iudica, per l’atleta ricorrente; nonché l’Avv. Livia Rossi, quale Procuratore nazionale dello sport; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore avv. Maurizio Bellacosa Ritenuto in fatto I. Con decisione della Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto n. 29/2014 del 3 settembre 2014, notificata in pari data, in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale (avverso la deliberazione del Giudice Unico Regionale – Lombardia del 22 maggio 2014), è stata, tra l’altro, irrogata all’atleta [omissis] la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) da scontarsi nel prossimo campionato, diffidandolo dal porre in essere comportamenti analoghi a quello sanzionato. Avverso questa decisione l’atleta [omissis] ha proposto (il 2.10.2014) ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, formulando le seguenti conclusioni “Voglia Codesto Illustrissimo Collegio di Garanzia per lo Sport, in via principale: - annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e per l’effetto confermare la sentenza del Giudice Unico Regionale; in subordine: - annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e per l’effetto contenere la sanzione da irrogare al signor Colantuono nella misura minima ritenuta di giustizia; in estremo subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, rinviare la causa alla Commissione d’Appello Federale, enunciando il principio al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi; in ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari aumentati di IVA e CPA relativamente al presente giudizio ed a quello avanti alla Commissione d’Appello Federale aumentati di IVA e CPA come per legge”. A sostegno di tali conclusioni, l’atleta ricorrente ha preliminarmente richiamato le circostanze della squalifica subita ad opera del Giudice Unico Regionale della Lombardia: egli, quale giovane pallanuotista tesserato presso l’Asd San Donato Metanopoli Sport, in occasione dell’incontro (disputatosi nel comune di Bereguardo –PV- in data 18 maggio 2014) tra la sua squadra e il Club Wasken Boys (valido per il campionato Pallanuoto Under 17), veniva espulso – a seguito di un fallo di gioco – per violazione dell’art. 21.14 del “Regolamento tecnico Pallanuoto”; il Giudice Unico Regionale della Lombardia, con deliberazione n. XXV/2 del 22 maggio 2014, gli comminava 4 giornate di “squalifica per brutalità”, con ammenda automatica di euro 200,00, “per aver colpito con un violentissimo ed intenzionale pugno l’avversario Piccolo Nicolò al fine di provocare danno fisico tanto da cagionare un grave infortunio (frattura scomposta del tratto distale del setto nasale con applicazione di punti di sutura)” (cfr. deliberazione del GUR, agli atti). Sulla base di tale premessa, il ricorrente ha poi lamentato l’ingiustizia della decisione della Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto (n. 29/2014 del 3 settembre 2014, notificata in pari data), che, in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale, ha sensibilmente inasprito il trattamento sanzionatorio, irrogando all’atleta la squalifica di mesi 6 (sei) da scontarsi nel prossimo campionato, oltre a diffidarlo dal porre in essere comportamenti analoghi a quello sanzionato. Nell’atto di ricorso, il sig. [omissis] ha formulato quattro ordini di censure, di seguito specificate. II. Con il primo motivo di ricorso, il [omissis] ha lamentato come il Giudice dell’appello abbia del tutto ignorato le questioni procedurali sottoposte al suo sindacato, concernenti la nullità del ricorso della Procura Federale, per la mancata indicazione delle norme asseritamente violate, nonché l’inammissibilità del medesimo ricorso della Procura Federale, perché privo di qualsivoglia motivazione e/o argomentazione giuridica atta a fondare le relative richieste sanzionatorie. Nel secondo motivo di gravame, l’atleta ricorrente ha addotto l’insufficienza di motivazione relativamente all’inasprimento della sanzione comminata dal Giudice Unico Regionale, anche sotto il profilo della disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a quello riservato al sig. [omissis], per il quale, a differenza del [omissis], la Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto – a fronte del medesimo ricorso della Procura Federale - ha confermato la sanzione di 4 giornate di squalifica irrogata dal Giudice Unico Regionale. Con il terzo motivo di impugnazione, si è censurata l’incostituzionalità dei provvedimenti sanzionatori comminati dalla Commissione d’Appello al sig. [omissis], in particolare per il contrasto con la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost. Secondo il ricorrente, sarebbe “lo stesso Giudice di seconda istanza a riconoscere che la sanzione da esso comminata si pone in conflitto con la menzionata norma laddove afferma che «essendo stati ampiamente e gravemente violati, da parte degli atleti [omissis] i principi della correttezza e della lealtà e che tale condotta è stata caratterizzata da ingiustificata violenza nei confronti di giocatori avversari, appare sicuramente più congrua una sanzione di ben altra entità che sia da un lato afflittiva e dall’altro possa esplicare una finalità educativa anche a motivo della giovane età degli atleti coinvolti»”. Invece, nella ricostruzione del ricorrente, “Del tutto diversamente da quanto illegittimamente prospettato nella pronuncia oggetto del presente giudizio di impugnazione il trattamento sanzionatorio da infliggere all’odierno ricorrente avrebbe dovuto certamente limitarsi alla sola dimensione rieducativa ed avrebbe dovuto ancor più contenersi, nell’ambito della medesima finalità, proprio in ragione della giovanissima età del presunto trasgressore” (v. atto di ricorso, pagg. 7-8). Nel quarto e ultimo motivo di gravame, si è lamentata la mancata valutazione e applicazione di ogni circostanza attenuante di cui al regolamento di Giustizia FIN (segnatamente, gli artt. 22 e 23), in relazione sia alla dinamica del colpo inferto all’avversario – dipeso, secondo il ricorrente, dall’intento di divincolarsi da una scorretta trattenuta avversaria – sia al comportamento tenuto dal [omissis] dopo l’episodio, con la formulazione delle proprie sincere scuse all’avversario colpito. III. All’udienza del 13 novembre 2014 celebratasi dinanzi a questo Collegio, senza l’intervento della Federazione Italiana Nuoto, la difesa dell’atleta ricorrente ha insistito nelle tesi e nelle conclusioni già formulate. Il Procuratore nazionale dello sport ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, con le formule indicate nel verbale d’udienza. Considerato in diritto 1. – Nel merito il ricorso presentato dal sig. [omissis] è fondato, nei termini di seguito specificati. 2. – La vicenda in esame ha per protagonista un giovane atleta che, all’epoca dei fatti, era prossimo al compimento dei 16 anni di età. La valutazione sulla sanzione da irrogare non può allora prescindere dalla minore età del soggetto da giudicare, ove si considerino le peculiarità previste dal nostro ordinamento giuridico in tema di protezione dei minorenni. In particolare, per quel che concerne il trattamento sanzionatorio per i minori, la Corte Costituzionale (pronunciandosi in materia penale, ma con affermazioni che non possono non valere anche rispetto alla giustizia sportiva) ha più volte evidenziato il collegamento esistente tra l’art. 27, comma 3, Cost. – secondo cui «Le pene (…) devono tendere alla rieducazione del condannato» - e l’art. 31, comma 2, Cost. - per il quale «La Repubblica (…) Protegge (…) l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» - nel senso che tali norme impongono “una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni” (così, C. Cost., sent. n. 168 del 27 aprile 1994). Si è inoltre osservato che “questa diversificazione, imposta dall’art. 31 della Costituzione, letto anche alla luce delle ricordate convenzioni internazionali, le quali impegnano gli Stati nel senso della particolare protezione dei minorenni, fa assumere all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, relativamente a questi ultimi, un significato distinto da quello che… è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena. Questa funzione – data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all’art. 31 della Costituzione, ai problemi educativi dei giovani – per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente” (così C. Cost., sent. n. 168/1994). Le convenzioni internazionali ricordate dalla Corte Costituzionale, sono, tra le altre, la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (O.N.U., New York, 10 dicembre 1948), secondo cui (punto 25) «la maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza»; la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” (O.N.U., New York, 20 novembre 1959), in cui si prevede (principio secondo) che «il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, così da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale»; la Convenzione di New York “sui diritti del fanciullo” del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), ove si prescrive (art. 37) che «Nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni» e inoltre che «la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile». Sulla base della “prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell’art. 31, secondo comma, della Costituzione”, secondo la Corte Costituzionale si “impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale” (così C. Cost., sent. n. 168/1994). Così, nelle parole dei Giudici delle Leggi, emerge in primo piano l’“esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono”, con la conseguenza che la pena “va applicata solo fino al momento in cui svolga un’effettiva funzione di emenda” (così, C. Cost., sent. n. 125 del 16 marzo 1992). Alla luce di tali premesse di ordine costituzionale, va esaminato il trattamento sanzionatorio riservato all’attuale ricorrente [omissis] nella decisione ora impugnata. 3. – Come detto, con il secondo e il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato l’insufficienza di motivazione della decisione della Commissione d’Appello, relativamente all’inasprimento della sanzione comminata dal Giudice Unico Regionale, nonché l’incostituzionalità del provvedimento sanzionatorio adottato dalla medesima Commissione d’Appello. Invero, nel passaggio centrale della motivazione della decisione ora impugnata, la Commissione d’Appello ha “ritenuto che, essendo stati ampiamente e gravemente violati, da parte degli atleti [omissis] i principi della correttezza e della lealtà e che tale condotta è stata caratterizzata da ingiustificata violenza nei confronti di giocatori avversari, appare sicuramente più congrua una sanzione di ben altra entità che sia da un lato afflittiva e dall’altro possa esplicare una finalità educativa anche a motivo della giovane età degli atleti coinvolti” (cfr. decisione impugnata, pag. 2). Tale conclusione non appare supportata da adeguata motivazione, nella parte in cui, dopo aver evidenziato l’”ingiustificata violenza” posta in essere dal [omissis] nei confronti di un giocatore avversario e aver richiamato la natura “afflittiva” e pure la “finalità educativa” della sanzione, “anche a motivo della giovane età degli atleti coinvolti”, se ne fa discendere - solo sulla base di tali affermazioni, peraltro generiche e di principio - il significativo inasprimento sanzionatorio comminato, da quattro giornate di squalifica a sei mesi di squalifica, con un incremento della sanzione così pari a circa sei volte (4 giornate di squalifica corrispondono infatti a circa un mese di penalizzazione). In altre parole, la scelta per un sensibile innalzamento della sanzione avrebbe dovuto essere accompagnata, proprio perché relativa a un minorenne, da un’attenta valutazione e ponderazione del quantum, a fronte della preminenza, sopra ricordata, della funzione educativa della sanzione, quando questa viene applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità. Nel caso in esame, tale valutazione avrebbe meritato di essere approfondita anche sotto il profilo del raffronto con la sanzione irrogata con la medesima decisione all’atleta [omissis], la cui condotta, parimenti tacciata di grave violazione dei principi di correttezza e lealtà, nonché di ingiustificata violenza, è stata giudicata in linea con il trattamento sanzionatorio comminato dal Giudice Unico Regionale. A tale ultimo proposito, ad avviso di questo Collegio, non viene tanto in considerazione una vera e propria disparità di trattamento sanzionatorio (pure lamentata dal ricorrente) rispetto a quello riservato al sig. [omissis], per il quale, a differenza del sig. [omissis], la Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto – a fronte del medesimo ricorso della Procura Federale - ha confermato la sanzione di 4 giornate di squalifica irrogata dal Giudice Unico Regionale. Invero, una minore gravità del fatto attribuito al sig. [omissis] sembra ragionevolmente discendere, nella decisione della Commissione d’Appello, dal richiamo ai “referti medici prodotti in atti”, contenenti la descrizione di differenti effetti lesivi. Ciò che viene in considerazione è invece, si ripete, la carenza di adeguata motivazione in ordine al sensibile incremento della sanzione irrogata al [omissis], che avrebbe potuto estendersi anche a una più dettagliata spiegazione delle ragioni della maggiore severità del trattamento rispetto a quello riservato al [omissis]. Per le ragioni ora enunciate, devono reputarsi fondate, nei termini sopra precisati, le censure sollevate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso. 4. – Con il quarto motivo di ricorso il [omissis] ha contestato la mancata valutazione e applicazione delle circostanze attenuanti di cui al regolamento di Giustizia FIN (segnatamente, gli artt. 22 e 23). Anche queste censure sono fondate. Invero, nella prospettazione del ricorrente – non smentita da risultanze di segno avverso e anzi confermata sul punto dalla memoria agli atti del legale rappresentante di Asd San Donato Metanopoli Sport (del 5 giugno 2014) – il sig. [omissis], dopo l’episodio, ha prontamente rivolto le proprie scuse all’avversario colpito. Tale circostanza avrebbe dovuto meritare considerazione, nel contesto della motivazione sulla scelta del trattamento punitivo, ai fini della “determinazione della sanzione”, ex art. 22 del Regolamento di Giustizia Federale della FIN – per il quale rileva il «comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell’illecito» - e ai fini della circostanza attenuante ex art. 23 (comma 1, lett. c) del medesimo Regolamento, per l’essersi il responsabile, prima del giudizio, «adoperato spontaneamente ed efficacemente per (…) attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione». 5. – Poiché la carenza di adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio da irrogare richiede valutazioni di merito e ulteriori accertamenti di fatto, la decisione di questo Collegio è di accoglimento con rinvio. A tal proposito, si enuncia (ex art. 62, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva) il seguente principio: la Commissione d’Appello della Federazione Italiana Nuoto dovrà rinnovare il giudizio di responsabilità dell’atleta [omissis], fornendo adeguata motivazione in ordine alla congruità della sanzione con riferimento alla gravità del comportamento contestato nonché alla minore età e alla condotta complessiva del ricorrente; inoltre, la Commissione d’Appello dovrà svolgere una adeguata valutazione e ponderazione del quantum della sanzione, a fronte della preminenza della funzione educativa della pena, quando questa viene applicata nei confronti di un minorenne ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, fornendo adeguata motivazione anche su questo punto. 6. – Le doglianze sollevate con il primo motivo di ricorso possono ritenersi assorbite nella pronuncia di accoglimento degli altri motivi di impugnazione. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso del sig. [omissis] deve essere accolto. 7. – Considerati il tenore della controversia e l’accoglimento del ricorso, nulla si dispone in ordine alle spese di questo procedimento. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Accoglie il ricorso proposto dal sig. [omissis], annulla il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento alla CAF affinché rinnovi il giudizio fornendo adeguata motivazione in ordine alla congruità della sanzione con riferimento alla gravità del comportamento contestato nonché alla minore età e alla condotta complessiva del ricorrente. Nulla dispone per le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 novembre 2014 Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Maurizio Bellacosa Depositato in Roma in data 3 dicembre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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