CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 04/02/2015 – ASD Sammaurese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna LND/Società Sporting Club D. Progresso

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 04/02/2015 – ASD Sammaurese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna LND/Società Sporting Club D. Progresso IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino - Presidente Angelo Maietta - Relatore Vito Branca Marcello De Luca Tamajo Cesare San Mauro – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 11/2014, presentato, in data 18 dicembre 2014, dalla ASD Sammaurese contro la FIGC, la LND, il C.R. Emilia Romagna e la società Sporting Club D. Progresso avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale EmiliaRomagna della LND, pubblicata con C.U. n. 20 del 19/11/2014, con la quale è stato respinto il ricorso della società ricorrente ed è stata confermata l’omologazione del risultato conseguito sul campo quanto alla gara Sammaurese – Progresso disputatasi in data 8 ottobre 2014 e terminata con il risultato di 2 a 0 in favore della società ospitata; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 27 gennaio 2015, l'avv. Luca Miranda per la ricorrente – il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso facendo leva sulla dedotta applicabilità dell’art. 17, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC - , nonché l'avv. Stefano La Porta per la resistente Federazione Italiana Giuoco calcio (F.I.G.C.) – il quale ha insistito per il rigetto del ricorso sottolineando la non equivoca disposizione normativa endoassociativa di cui al combinato disposto degli articoli 29, comma 7 e 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC -; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta. Ritenuto in fatto Con ricorso presentato in data 18 dicembre 2014 presso l’intestato Collegio, la ASD Sammaurese ha proposto reclamo avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND, con la quale è stato omologato il risultato della gara disputatasi tra essa ASD Sammaurese e la società Sporting Club D. Progresso, affidando a due doglianze specifiche i motivi del gravame. In particolare la ricorrente società ha dedotto: 1) gli errores in procedendo della decisione della Corte territoriale per omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 17, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e 2) gli errores in procedendo della decisione medesima per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed errores in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc in ordine alla omessa valutazione dell’apporto causale del sig. Righi, allenatore della società Sporting Club D. Progresso. Il tutto sul presupposto che, prima il Giudice Sportivo e poi la Corte Sportiva di Appello Territoriale, non avessero comminato la punizione della perdita “a tavolino” dell’incontro di calcio disputatosi in data 8 ottobre 2014 tra le società richiamate, che sarebbe stato viziato in maniera insanabile dalla presenza sul rettangolo di gara del sig. Righi Emanuele, allenatore dello Sporting D. Progresso, sebbene il medesimo fosse ancora sotto il provvedimento di squalifica comminato dal Giudice Sportivo. Ha concluso, pertanto, per l’accoglimento del ricorso con duplice istanza, una preliminare e principale di annullamento della gara con vittoria a tavolino della Sammaurese ed una subordinata, in caso di non accoglimento della prima, di annullamento della gara e ripetizione della stessa. Si è ritualmente costituita con memoria di difesa, unicamente la FIGC, la quale, ribadendo la correttezza della decisione della Corte territoriale, ha concluso per il rigetto del ricorso ed il favore delle spese ai sensi dell’art. 62, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni. Non sono comparse la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il C.R. Emilia Romagna della LND e la Società Sporting D. Progresso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Va preliminarmente dato atto che la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il C.R. Emilia Romagna della LND e la Società Sporting D. Progresso non hanno partecipato all’udienza né hanno presentato scritti difensivi. La ricorrente assume che la Corte Sportiva di Appello, nell’approcciare la vicenda ad essa sottoposta, ha ritenuto applicabile al caso di specie non l’art. 17 comma 4 del CGS della FIGC, come richiesto in sede di gravame da essa ricorrente, quanto piuttosto il comma 5 del medesimo articolo senza motivare le ragioni addotte a sostegno di tale decisione che, in ogni caso, non sarebbero corrette in punto di diritto. Va premesso che gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all’obbligo di motivazione delle loro decisioni (cfr. art. 34, comma 2 CGS FIGC) al pari di qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia più propriamente giustiziale e non giurisdizionale; tale onere, in ossequio al principio di speditezza cui è improntata la giustizia sportiva (onde non pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati), è correttamente assolto con motivazioni succinte che diano conto delle fonti normative e giurisprudenziali, endoassociative, richiamate nella decisione. Nella vicenda che ci occupa, non è revocabile in dubbio come la Corte territoriale sia stata più che puntuale nel motivare la decisione assunta, per la qual cosa la doglianza sollevata non merita cittadinanza in questa sede. Anzi, è appena il caso di precisare come la Corte territoriale avrebbe potuto dichiarare inammissibile il reclamo proposto per inesattezza della norma invocata dalla odierna ricorrente senza scendere nel merito della vicenda ed invece ha ricostruito l’inquadramento sistematico corretto, onde poi giungere alle determinazioni finali. Ed infatti, la ricorrente ha azionato il procedimento di reclamo dinanzi al Giudice Sportivo, in prime cure, ai sensi dell’articolo 29, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31 luglio 2014), laddove è espressamente previsto che “i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5”, con ciò delimitando la norma a cui fare riferimento in caso di doglianza relativa a determinati soggetti e, nel caso che ci occupa, quindi, al Sig. Righi Emanuele, allenatore della Sporting D. Progresso. La Sammaurese, per contro, ha proposto un ricorso invocando tutela e consequenziale sanzione punitiva ai sensi dell’articolo 17, comma 4 CGS, facendo riferimento a “fatti verificatisi nel corso della gara”, precisando che tali fatti erano riconducibili alla posizione irregolare del tecnico Righi Emanuele, allenatore, per il quale non v’è menzione, ai fini della decisione, nella norma appena citata quanto piuttosto nel richiamato articolo 17, comma 5 CGS, peraltro espressamente richiamato dall’articolo 29, comma 7 CGS in tema di attribuzioni decisionali agli organi di Giustizia. Apertis verbis, la Corte Sportiva di Appello Territoriale bene ha fatto a “correggere” l’inquadramento sistematico della norma endoassociativa, con ciò facendo corretta applicazione del potere, ad essa attribuito dall’articolo 36, comma terzo, primo cpv. CGS, di poter valutare in maniera diversa in fatto ed in diritto le risultanze del procedimento. Né d’altra parte può assumere rilievo la circostanza, pur sollevata dalla ricorrente, che il giudice di prime cure avesse correttamente richiamato l’art. 22 comma 7 CGS, secondo cui “i tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente la disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi” e, pertanto, sulla base di tale rilievo la Corte Sportiva di Appello Territoriale avrebbe dovuto, riformando la prima decisione, infliggere la punizione della perdita della gara alla Sporting D. Progresso, dovendosi considerare la norma richiamata come inficiante la regolarità della competizione. Invero, quest’ultima norma, pur ben attagliandosi al caso di specie, non comporta, per la sua violazione la sanzione invocata dalla ricorrente, ma unicamente l’aggravamento della sanzione ad essi già comminata e tanto in virtù del disposto ci cui all’art. 22, comma 8 CGS, come correttamente statuito già dal Giudice di prime cure e come, pertanto, confermato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale. Ad adiuvandum, infine, sul corretto presupposto che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ben ha fatto a ricostruire la vicenda in termini normativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, e non comma 4, CGS, non può sottacersi come la stessa Corte mai avrebbe potuto riformare la sentenza del Giudice Sportivo, annullando la gara e infliggendo la punizione della sconfitta a tavolino, atteso che la norma di riferimento, ovvero il più volte richiamato articolo 17 comma 5 CGS, non prevede, per la sua violazione, tale tipo di sanzione, laddove l’utilizzo di soggetti squalificati non sia riferito al numerus clausus espressamente indicato, ovvero: calciatori o assistenti degli arbitri; nulla, infatti, si dice in merito all’impiego di allenatori squalificati per i quali, come innanzi ricordato, esiste altro tipo di sanzione (cfr. art. 22, comma 8 CGS letto in combinato disposto con l’art. 22, comma 7 CGS). Ciò posto, in applicazione del canone quod lex voluit dicit quod noluit non dicit, alcun potere di elasticizzazione o integrazione della norma può essere riconosciuto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale atteso il vincolo formale stringente espresso nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che emerge dalla lettura del combinato disposto degli articoli 29, comma 7 e 17 comma 5. Pertanto, alcuna censura questo Collegio di Garanzia ritiene di dover formulare alla decisione gravata né tanto meno all’operato della Corte Sportiva d’Appello Territoriale. La natura della controversia, l’indiscutibile non facile coordinamento delle disposizioni normative del CGS – FIGC di nuovissima adozione (approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31 luglio 2014) e la novità della questione trattata, impongono l’integrale compensazione delle spese del procedimento. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport – sezione prima -, contrariis rejectis, così dispone: - Rigetta il ricorso per quanto espresso in parte motiva. - Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 gennaio 2015. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Angelo Maietta Depositato in Roma in data 4 febbraio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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