CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 37 del 07/10/2014 – Matera Calcio s.r.l./S.S. Juve Stabia s.r.l./A.C. Pisa 1909 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Vicenza calcio S.p.a.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 37 del 07/10/2014 – Matera Calcio s.r.l./S.S. Juve Stabia s.r.l./A.C. Pisa 1909 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Vicenza calcio S.p.a. Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini – Presidente cons. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo - Relatore prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nei giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 31/2014, 32/2014, 34/2014 e 35/2014, introdotti rispettivamente: - dal giudizio presentato, in data 26 agosto 2014, ex art. 21 codice ACGS, dalla società Matera calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michele di Carlo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Federale del 18 agosto 2014, di cui al C.U. N. 56/A emesso in pari data, con il quale si è stabilito di seguire i criteri del ripescaggio per l'integrazione dell'organico di Serie B relativo al campionato 2014/2015; - dal giudizio presentato, in data 30 agosto 2014, dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lubrano ed Enrico Lubrano, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché la società Vicenza calcio S.p.a., nella qualità di controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Polato e Claudio Solinas, avverso la delibera federale del 29 agosto 2014, di cui al C.U. FIGC n. 59/A di pari data, per l’annullamento del provvedimento impugnato e la rinnovazione della graduatoria per il “ripescaggio” in Serie B per il Campionato 2014-2015 ed il conseguente riconoscimento del titolo della S.S. Juve Stabia s.r.l. all’inserimento nel campionato di Serie B 2014-2015; - dal giudizio presentato, in data 31 agosto 2014, dalla società A.C. Pisa 1909 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Paniz e Luca Miranda, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Berruti e Luca Ferrari, nonché la società Vicenza calcio S.p.a., nella qualità di controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Polato e Claudio Solinas, per l’annullamento della delibera FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014, nella parte in cui non prevede l’ammissione al campionato di Serie B della società A.C. Pisa 1909 s.r.l. e dichiara l’inammissibilità della domanda di ripescaggio da questa interposta; - dal giudizio presentato, in data 1 settembre 2014, dalla società Matera calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michele di Carlo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché la società Vicenza calcio S.p.a., nella qualità di controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Polato e Claudio Solinas, per l’annullamento della delibera FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014, nella parte in cui si è stabilito di escludere la società Matera Calcio s.r.l. dalla selezione e partecipazione alla stagione sportiva 2014/2015 nel campionato di Serie B; Uditi, all’udienza pubblica dell’11 settembre 2014, l’avv. Aldo Loiodice per la società Matera Calcio s.r.l.; l’avv. Enrico Lubrano per la società S.S. Juve Stabia s.r.l.; l’avv. Maurizio Paniz e l’avv. Luca Miranda per la società A.C. Pisa 1909 s.r.l.; l’avv. Claudio Solinas per la società Vicenza Calcio S.p.a.; l’avv. Paolo Berruti per la Lega Nazionale Professionisti Serie B; l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli per la Federazione Italiana Giuoco Calcio; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Massimo Zaccheo. Ritenuto in fatto Nel corso della stagione sportiva 2014/15, in virtù del mancato ottenimento della Licenza Nazionale da parte della Società A.C. Siena S.p.a., si è determinato un vuoto di organico. In data 11 agosto 2014 il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, con ordinanza n. 24/2014 ha disposto “l’integrazione dell’organico del Campionato di serie B 2014/15 da 21 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e dei principi che la FIGC riterrà di determinare”. In esecuzione della menzionata ordinanza, con Delibera di cui al C.U. 56/A del 18 agosto 2014, il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato l’integrazione dell’organico delle società della serie B secondo una precisa procedura di valutazione. A tal fine, nella suddetta delibera di cui al comunicato ufficiale, la FIGC ha deliberato, quale parametro per la valutazione delle domande di integrazione dell’organico della serie B e la successiva fissazione delle graduatorie: i) l’applicazione dei criteri e delle procedure previste dal C.U. 171/A del 27 maggio 2014; ii) la disciplina dei tempi e modalità per la presentazione delle domande delle società interessate, specificando che le stesse avrebbero dovuto documentare, “entro il termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13.00, di essere in possesso dei requisiti di ammissione a detto campionato previsti dal sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. 143/A del 6 maggio 2014 e presentare, entro il suddetto termine perentorio del 25 agosto 2014, apposita domanda alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla FIGC corredata: a) fideiussione bancaria […]; b) dalla documentazione prevista dal Titolo II e dal Titolo III del C.U. 143/A del 6 maggio 2014”; Per effetto dell’applicazione dei criteri sopraindicati e nel rispetto della deliberazione assunta con C.U. 56/A, adottata in esecuzione dell’ordine rivolto alla FIGC dal Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte, con Delibera Federale di cui al C.U. n. 59/A si è proceduto alla integrazione dell’organico del campionato di serie B 2014/15, ammettendo la società Vicenza Calcio S.p.A. alla partecipazione al campionato medesimo. In data 31 agosto 2014, l’AC Pisa 1909 s.r.l. ha impugnato la richiamata Delibera Federale del 29 agosto 2014. In particolare, l’AC Pisa ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in via principale annullare, dichiarare nulla o revocare il C.U. 59/A del 29 agosto 2014 nella parte in cui non prevede l’ammissione al campionato di serie B della AC PISA 1909 s.r.l. e dichiara l’inammissibilità della domanda di ripescaggio da questa interposta, perché nulla, illegittima e/o comunque ingiusta per tutti i motivi esposti nel presente atto; b) Per l’effetto: voglia ordinare alla FIGC, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’ammissione della società istante al campionato di Serie B 2014/15, eventualmente anche in soprannumero; c) In via subordinata: adottare e/o ordinare ogni altro provvedimento e/o adempimento necessario affinché la società istante possa partecipare al suddetto campionato”. In data 30 agosto 2014, la S.S. Juve Stabia s.r.l. ha impugnato la medesima Delibera Federale del 29 agosto 2014, di cui al C.U. 59/A, chiedendo “l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la rinnovazione della graduatoria per il ripescaggio in serie B per il campionato 2014/15 ed il conseguente riconoscimento del titolo della S.S. Juve Stabia s.r.l. all’inserimento nel campionato di serie B”. La medesima Delibera Federale del 29 agosto 2014, di cui al C.U. 59/A, è stata altresì impugnata dal Matera Calcio s.r.l. che ha, a sua volta, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) si chiede di voler riunire il presente ricorso, da valere come motivi aggiunti, al precedente ricorso del 26 agosto 2014; 2) si chiede di voler accogliere il presente ricorso e di dichiarare l’illegittimità dell’esclusione del Matera Calcio dalla graduatoria dei soggetti ammissibili alla serie B per i motivi di cui sopra; 3) si chiede di affermare l’obbligo della FIGC di attribuire al Matera i punteggi risultanti dalla documentazione esistente presso gli uffici della FIGC e della Lega Nazionale di Serie B e di collocarla nella graduatoria per l’ammissione alla Serie B; 4) e, comunque, ove non si ritenga di annullare la scelta in favore della Società Vicenza S.p.a., ove fosse prevalente per punteggio, la squadra del Matera Calcio chiede di essere ammessa in soprannumero al campionato di serie B 2014/15, previo accertamento del punteggio spettante con conseguente recupero delle partite non disputate in serie B anche, ove occorra, previo spareggio con le altre squadre che siano state inserite nella graduatoria di ammissione alla serie B.” La FIGC si è costituita in tutti e tre i ricorsi di cui sopra chiedendo il rigetto degli stessi e, per quel che concerne il ricorso del Matera Calcio s.r.l., anche la declaratoria di inammissibilità dello stesso. Nei predetti ricorsi si è costituita, altresì, la società Vicenza Calcio S.p.A., nella qualità di controinteressata, chiedendo il rigetto di tutti e tre i ricorsi e anche la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi della Juve Stabia e del Matera Calcio. Nel ricorso dell’AC Pisa 1909 s.r.l. si è, altresì, costituita la Lega Nazionale Professionisti Serie B, chiedendo di essere estromessa dal presente giudizio in virtù del difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa e chiedendo, altresì, il rigetto delle domande formulate dall’AC Pisa 1909 s.r.l., in quanto infondate in fatto e in diritto. La Corte ritiene opportuno trattare unitariamente i tre ricorsi, posto che l’accoglimento del primo escluderebbe automaticamente l’eventuale accoglimento degli altri. In questa precisa linea logica, la prima vicenda oggetto di esame sarà quella relativa al Pisa; solo in caso di mancato accoglimento delle doglianze di quest’ultima società, si procederà all’esame del ricorso della Juve Stabia, il cui interesse ad agire è subordinato al mancato accoglimento del ricorso del primo club; infine, il ricorso del Matera sarà eventualmente affrontato per ultimo nell’ipotesi di rigetto dei ricorsi proposti da Pisa e Juve Stabia. Considerato in diritto Il ricorso dell’AC Pisa 1909 s.r.l. si fonda su una presunta violazione e falsa applicazione della Delibera Federale, di cui al C.U. 56/A del 18 agosto 2014, individuata nella parte in cui si è «accertato dalla Lega Nazionale Professionisti serie B e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali per lo stadio “Arena Garibaldi” reso disponibile, (che) non risulta rispettato il punto 8 “impianti di illuminazione” dei criteri “A” di cui all’allegato A del C.U. 143/A del 6 maggio 2014, con riguardo al valore di illuminamento verticale medio(Evmed) maggiore o uguale a 800 Lux in direzione delle telecamere fisse». La Società AC Pisa s.r.l. assume l’illegittimità del diniego oppostole rilevando che il punto 8 “impianti di illuminazione” dei criteri “A”, di cui all’allegato A del C.U. 143/A, del 6 maggio 2014 non determinava, a carico della stessa società, un onere certificativo o anche solo dichiarativo da allegare in sede di domanda d’integrazione dell’organico del campionato di serie B 2014/15, ma soltanto un’obbligazione di carattere sostanziale, il cui soddisfacimento doveva essere certificato dalla Lega di Serie B e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e non dalle società che ambiscono alla ammissione al campionato stesso. Pertanto, ad avviso dell’AC Pisa, poiché la Lega di serie B e la competente Commissione Federale non avrebbero effettuato alcun sopralluogo atto a verificare la sussistenza del requisito relativo alla potenza illuminante dell’impianto dello stadio “Arena Garibaldi” di Pisa, il provvedimento di rigetto sarebbe conseguentemente carente sotto il profilo della motivazione, non avendo tenuto conto della decisiva omissione di cui si è riferito. Ad avviso della Corte, la domanda proposta dal Pisa non merita accoglimento. In primo luogo, si osserva che in qualsiasi procedura di tipo competitivo il possesso dei requisiti sia un onere del concorrente, anche ove la lex specialis demandi ad un terzo la certificazione della loro sussistenza. In secondo luogo, non può scorgersi nella Delibera alcun difetto di motivazione atteso che il possesso dei requisiti deve necessariamente essere valutato sulla base della documentazione prodotta dalla società. Né, a tal fine, è rilevabile alcun difetto di motivazione dovuto alla asserita mancata verifica in loco da parte della Lega e della Commissione Criteri Infrastrutturali. Poiché l’onere della documentazione del possesso dei requisiti grava esclusivamente sul soggetto che intende partecipare alla competizione, il mancato assolvimento di quell’onere assorbe ogni ulteriore doglianza. Del resto è la stessa società ad ammettere, sia pur implicitamente, il mancato assolvimento del richiamato onere ove, nell’elenco della documentazione rimessa al punto 8 (“documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui ai titoli II e III C.U.143/A”), afferma che “la predetta documentazione è già stata depositata presso le competenti Commissioni FIGC unitamente a quanto richiesto per il rilascio della cosiddetta licenza nazionale”. Ne discende allora che il Pisa era perfettamente consapevole della necessità di dover documentare il possesso di tutti i requisiti e di aver erroneamente ritenuto assolto l’onere attraverso il richiamo ai requisiti propri della Lega Pro, diversi affatto rispetto a quelli che avrebbe, invece, dovuto documentare per la serie B. Il ricorso va, pertanto, rigettato. In ordine logico occorre allora esaminare il ricorso della Juve Stabia, condizionato quanto all’interesse al mancato accoglimento del primo. La Juve Stabia ha impugnato la “Deliberazione 29 agosto 2014 – Comunicato Ufficiale n. 59/A avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria, ed atti presupposti, in particolare Deliberazione 18 agosto 2014 – Comunicato Ufficiale n. 56/A, determinativa dei criteri da applicare, e Deliberazione 27 maggio 2014 – Comunicato Ufficiale n. 171/A”. Il ricorso è fondato su due motivi. Il primo motivo è stato rinunciato con memoria 10 settembre 2014; rinuncia ribadita in udienza dal legale della Società. Con il motivo residuo, oggetto di esame, la Juve Stabia lamenta l’omesso accertamento della causa di esclusione che avrebbe dovuto colpire il Vicenza Calcio. La causa ostativa andrebbe ravvisata nella norma contenuta nel punto D.2 del C.U n.171/A (richiamato dal C.U. 56/A) che si riporta testualmente: “le società ripescate una sola volta nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato saranno computate ai fini della redazione della classifica finale, ma, salvo quanto si dirà appresso per la eventuale seconda fase di ripescaggio, saranno escluse dalla prima fase di ripescaggio, ove lo stesso comporti la partecipazione alla medesima categoria, in cui sono state ripescate nelle ultime cinque stagioni; tale preclusione […]”. Ad avviso della Corte la doglianza deve essere rigettata. La causa di esclusione di cui al punto D.2 richiamato ha ad oggetto il cd. ripescaggio. Ebbene, né il provvedimento adottato a suo tempo a favore del Vicenza, né quello attuale hanno ad oggetto quella fattispecie. Nel primo caso si trattò di un provvedimento adottato in via sostitutiva per ovviare ad una carenza di organico determinatasi non già per il mancato rilascio di una licenza ad una società avente titolo sportivo, ma per ovviare ad una carenza di organico dovuta all’esclusione dal campionato di una società per motivi disciplinari. Il provvedimento allora adottato non qualificava l’ipotesi quale ripescaggio e non assoggettava la medesima alla relativa disciplina. La qualificazione di quel provvedimento in termini diversi dal ripescaggio è ormai definitiva, non essendo stata oggetto di alcuna impugnazione. Ne discende che la norma invocata non può trovare ora applicazione ad un caso dalla medesima non disciplinato (il punto D.2 disciplina, infatti, l’esclusione delle società oggetto di ripescaggio, non già di società oggetto di altri provvedimenti). Non essendo stato impugnato l’atto presupposto, che qualificava in termini diversi dal ripescaggio la vicenda relativa alla ammissione del Vicenza al campionato di serie B 2011-2012, non può essere accolto il ricorso che ravvisa una situazione ostativa della società Vicenza al beneficio di un provvedimento diverso da quello tipico e di stretta interpretazione, qual è quello di ripescaggio. Per tali ragioni il ricorso va rigettato. Dal rigetto del ricorso della Juve Stabia deriva l’esigenza di procedere all’esame del ricorso del Matera. Il ricorso iscritto al R.G. n. 31/2014 è inammissibile, mentre il ricorso iscritto al R.G. n. 35/2014 non può essere accolto. Quanto al primo, a norma dell’art. 21 del Codice, come ha più volte affermato questa Corte (Esperia Viareggio, Correggese, Poggibonsi), il Matera Calcio non ha rispettato il termine di impugnazione fissato dall’art. 21 del Codice. Il ricorso è stato proposto lunedì 1 settembre mentre il provvedimento impugnato era del 29 agosto 2014. Non essendo stato rispettato il termine di due giorni fissato dalla norma, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Restano assorbiti tutti gli altri motivi. Quanto al secondo, il Collegio ha già avuto occasione di sottolineare, con Decisione n. 36/2014, che la Delibera di cui al C.U. 56/A non è stata oggetto di autonoma e libera decisione della FIGC, ma esecutiva di criteri fissati dalla deliberazione di un ordine del Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte e costituisce esercizio di autonomia regolamentare federale eccezionale e doverosa e, non anche, esercizio dell’ordinaria regolamentazione delle “promozioni e retrocessioni sul campo”, ex art. 27 statuto FIGC, con la conseguente applicabilità delle relative prescrizioni. Anche per tali ragioni il Collegio non ha titolo per entrare nel merito delle disposizioni assunte dalla FIGC in ossequio all’ordine impartito. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte respinge i ricorsi proposti dall’AC Pisa 1909 s.r.l. (R.G. 34/2014) e dalla S.S. Juve Stabia s.r.l. (R.G. n. 32/2014) avverso la Delibera Federale del 29 agosto 2014, di cui al C.U. 59/A. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società Matera Calcio s.r.l. ed iscritto al R.G. n. 31/2014; respinge il ricorso proposto dalla società Matera Calcio s.r.l. ed iscritto al R.G. n. 35/2014. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 settembre 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Depositato in Roma in data 7 ottobre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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