CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 10/12/2014 – Virtus Bologna Pallacanestro S.p.A./ Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 10/12/2014 – Virtus Bologna Pallacanestro S.p.A./ Federazione Italiana Pallacanestro
IL COLLEGIO DI GARANZIA II SEZIONE
composto da prof. Attilio Zimatore – Presidente avv. Maurizio Bellacosa prof. avv. Maurizio Benincasa - Relatore avv. Vincenzo Nunziata avv. Gabriella Palmieri Sandulli - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2014, presentato in data 8 agosto 2014, da Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a., in persona dell’amministratore delegato dr. Piergiorgio Bottai, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti contro Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente dr. Giovanni Petrucci, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale del 18 luglio 2014, con la quale è stata disposta, a carico della società ricorrente, la penalizzazione di due (2) punti da scontare nel Campionato 2014/2015 Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 13 novembre 2014, gli avv.ti Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, per la ricorrente, nonché gli avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro per la resistente; udito il Procuratore Nazionale dello Sport, Thomas Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Maurizio Benincasa Ritenuto in fatto I. Con delibera del 18 luglio 2014 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP), trasmessa in pari data a Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a. (di seguito Virtus) «[…] preso atto che la Società Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a. (cod. FIP 050294) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 16 luglio 2014; considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. con una penalizzazione di 2 punti da scontare nel Campionato 2014/2015; ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento [ha deciso] di disporre a carico della Società Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. (cod. FIP 050294) la penalizzazione di 2 punti da scontare nel Campionato 2014/2015 […]». La vicenda trae origine dalla violazione da parte di Virtus del termine di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute Irpef relativi al bimestre marzo-aprile 2014. In particolare, in data 28 settembre 2013 il Consiglio federale aveva fissato le scadenze relative agli adempimenti di cui all’art. 21 del Regolamento Esecutivo per la stagione 2013/2014, indicando il termine del 16 giugno 2014 per il bimestre sopra specificato. Virtus eseguiva i pagamenti in parola solo in data 27 giugno 2014. La COMTEC, in occasione della riunione del 16 luglio 2014, rilevava il ritardo superiore a cinque giorni del versamento e chiedeva al Consiglio Federale di adottare, a’ sensi dell’art. 25 del Regolamento Esecutivo, il provvedimento di penalizzazione di due punti da scontarsi nel Campionato 2014/2015. Tale provvedimento veniva adottato, come sopra riferito, in data 18 luglio 2014. II. Avverso tale delibera Virtus ha proposto ricorso in data 8 agosto 2014 al Collegio di Garanzia rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] Voglia codesto Collegio di garanzia dichiarare nulla, inefficace e comunque sospendere, annullare e/o revocare e/o dichiarare priva di effetto alcuno la delibera n. 2/2014 del Consiglio federale della FIP del 18/07/2014 per i motivi esposti e per gli ulteriori che dovessero ravvisarsi. Con il favore di spese di lite, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come per legge […]». III. Con memoria datata 14 agosto 2014 si è costituita in giudizio la FIP rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] Voglia il Collegio adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso promosso dalla società Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a. e ogni motivo o domanda in esso contenuti siccome infondati in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfetario all’IVA e al CAP [...]». III. In data 3 novembre 2014 la FIP ha depositato una memoria difensiva producendo ulteriori documenti. In pari data Virtus ha, a sua volta, depositato una memoria di replica. Entrambe le parti, con le rispettive memorie, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate Considerato in diritto 1. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di rito formulata dalla parte ricorrente in ordine all’inammissibilità della memoria depositata dalla FIP in data 3 novembre 2014 in quanto irrituale e tardiva. Virtus afferma che la «[…] facoltà di presentare memorie […]» di cui al comma 4 dell’art. 60 del Codice di Giustizia sarebbe riservata, esclusivamente, alla parte intimata che non abbia provveduto, tempestivamente, alla costituzione a’ sensi del comma 1 del citato articolo. L’eccezione è infondata. La previsione di cui al comma 4 dell’art. 60 del Codice di Giustizia, ancorché collocata all’interno della norma relativa alla “Difesa della parte intimata”, deve essere intesa nel senso di consentire ad entrambe le parti la possibilità di un’integrazione delle difese, in vista dell’udienza di discussione. Depone in questa direzione l’uso del plurale “Parti” e l’assenza di qualunque riferimento, anche implicito, alla limitazione di tale possibilità solo alla parte intimata che abbia omesso una costituzione tempestiva. Questa lettura, per un verso, appare più coerente con la necessità di rispettare il principio del contraddittorio; per altro verso, è in linea con le previsioni di altri procedimenti aventi carattere giurisdizionale (cfr., per esempio, quanto previsto in tema di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione dall’art. 378 cod. proc. civ.). 2. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Virtus deduce la irregolarità della procedura di irrogazione della sanzione per assenza di potere del Consiglio Federale, assumendo che l’art. 32 dello Statuto FIP - che individua i poteri del Consiglio Federale - non preveda la facoltà di irrogare penalizzazioni e/o sanzioni alle società affiliate. Tale potere, per contro, sarebbe previsto solo dagli artt. 24 e 25 del Regolamento Esecutivo emanato dal Consiglio Federale; il quale, quindi, «[…] si è auto-attribuito un potere sanzionatorio che, a norma di statuto, non gli compete, essendo riservato agli organi di giustizia sportiva […]». In altri termini, prosegue la ricorrente, «[…] L’attribuzione di un potere deve necessariamente derivare dall’Organo che lo detenga legittimamente. Il Consiglio Federale della FIP non è mai stato titolare del potere sanzionatorio in materia disciplinare e, quindi, non può emanare alcun regolamento che lo riguardi. La delibera impugnata, quindi, è radicalmente nulla, abnorme, illegittima e necessariamente da revocare […]». La ricorrente deduce, altresì, la violazione del principio del contradditorio nel procedimento che ha condotto all’irrogazione della sanzione. Nel merito, Virtus afferma che con il C.U. n. 820 del 22 marzo 2014 relativo alla delibera del Consiglio Federale del 22 marzo 2014 inerente alle condizioni per l’ammissione al campionato 2014/2015 il Consiglio avrebbe «[…] ri-disciplinato la complessa materia degli adempimenti amministrativi/fiscali, fissando un nuovo termine salvifico al 15 luglio 2014 […]»; solo questo termine - a differenza di quello desumibile dalla C.U. del 2 ottobre 2013 fissato, per il profilo rilevante in questa sede, al 16 giugno 2014 – avrebbe natura perentoria. In ogni caso, conclude la parte ricorrente, sarebbe configurabile un errore scusabile in ordine al termine in parola che dovrebbe giustificare una commutazione della sanzione irrogata in ammenda. 3. La FIP deduce, in primo luogo, che il Consiglio Federale, a’ sensi dell’art. 32 lett. ff) dello Statuto, ha, comunque, un competenza residuale. Inoltre, «[…] il procedimento che culmina nella sanzione (pecuniaria o di penalità) ha un carattere amministrativo ed inerisce una materia che, per legge, va esercitata dalla Federazione in quanto Ente che persegue fini pubblici, e dunque è rimesso all’Organo amministrativo che, come si è visto, è preposto ai controlli sulle società professionistiche […]». La FIP esclude, poi, la violazione del principio del contradditorio in ragione della natura amministrativa del procedimento in parola. Infine, e avuto riguardo al merito della vicenda, si sottolinea la diversità delle fattispecie a cui attengono i termini del 16 giugno 2014 e del 15 luglio 2014, rispettivamente, riferibili alle verifiche della regolarità delle società nel corso dell’anno rispetto ai pagamenti degli emolumenti ai tesserati e dei contributi e ritenute previdenziali e fiscali; e ai requisiti per l’ammissione ai campionati dell’anno successivo. 4. Movendo dal merito della vicenda, il Collegio osserva, in primo luogo, che dagli atti del procedimento emerge la circostanza, peraltro non contestata da alcuna delle parti, che il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute Irpef relativi al bimestre marzo-aprile 2014 sia stato eseguito da Virtus solo in data 27 giugno 2014 e, cioè, decorsi oltre cinque giorni dal termine fissato dal Consiglio Federale in data 28 settembre 2013 per la stagione sportiva 2013/2014. Tale fatto invera la fattispecie descritta dall’art. 25, comma 4°, del Regolamento Esecutivo il quale così dispone: «[…] All’Affiliata che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni, di cui all’art. 21 lettera E commi 23 e 24, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Comtec, la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito a tributo e/o emolumenti a tesserati maturati nel bimestre in oggetto [s.d.r.]». Né può dirsi, come assume la parte ricorrente, che il termine del 16 giugno 2014 non avesse natura perentoria ma solo ordinatoria essendo stato, in buona sostanza, “differito” al termine (perentorio) del 15 luglio 2014 con la fissazione degli adempimenti per l’iscrizione al campionato della stagione sportiva 2014/2015. Altro, infatti, sono gli adempimenti – e i relativi termini – fissati annualmente e con cadenza periodica per esercitare il controllo in itinere sull’equilibrio economico-finanziario durante le stagioni sportive; altro sono gli adempimenti – e i relativi termini – stabiliti (esclusivamente) ai fini della valutazione delle condizioni per l’iscrizione al campionato delle stagioni successive. Del pari non condivisibile si presenta il riferimento operato da Virtus, anche al fine di sollecitare una rideterminazione della sanzione, alla categoria dell’errore scusabile. Tale ipotesi, infatti, presuppone che l’errore tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della normativa, dalla novità della questione, ovvero dall’oscillazione della giurisprudenza, circostanze tutte che devono essere accertate prudentemente dall’interprete per verificare la diligenza dell’agente. È evidente come nel caso di specie difettino tali presupposti e, pertanto, nessuna scusabilità possa essere riconosciuta alla ricorrente. 5. Sono infondate anche le censure formulate da Virtus con riferimento all’assenza di potere del Consiglio federale in ordine all’irrogazione della sanzione impugnata e alla violazione del principio del contraddittorio nello svolgimento del procedimento che ha condotto alla penalizzazione. Quanto al primo profilo, si osserva, innanzitutto, che le eventuali doglianze sull’incompetenza del Consiglio federale ad emanare il Regolamento Esecutivo nella parte in cui gli attribuisce un potere sanzionatorio per assenza di tale potere sulla base delle disposizioni statutarie della Federazione avrebbero dovuto costituire motivi di impugnazione del Regolamento e della delibera di adozione al momento dell’emanazione degli atti. In ogni caso, le censure non colgono nel segno poiché – come ha rilevato la FIP – l’esegesi dello Statuto consente, per un verso, di individuare una competenza residuale del Consiglio Federale nell’alveo della quale potrebbe rinvenirsi la fonte del potere di emanazione del Regolamento Esecutivo e del conseguente potere sanzionatorio del medesimo Consiglio ivi previsto; per altro verso di reputare che all’organo amministrativo, qual è il Consiglio federale – sia demandato il compito di esercitare il controllo sulle società professionistiche nell’ottica di una finalità pubblicistica. Infine, anche la presunta violazione del principio del contraddittorio non è configurabile attesa la natura procedimentale e non processuale dell’iter che ha condotto all’irrogazione della sanzione e l’esistenza di adeguate garanzie di difesa nel procedimento, ivi compresa la possibilità di ricorrere dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Le spese seguono il principio della soccombenza, come stabilito dall’art. 62, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. P.Q.M. Il COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – SEZIONE IIa Rigetta il ricorso. - Condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali, che liquida in complessivi - 1.000 euro, oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori -anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 novembre 2014. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Maurizio Benincasa Depositato in data 10 dicembre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face