CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 12/03/2015 – Andrea Crepaz/Federazione Italiana Sport Invernali/Paolo Giubilato

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 12/03/2015 – Andrea Crepaz/Federazione Italiana Sport Invernali/Paolo Giubilato IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE composta da Massimo Zaccheo- Presidente Francesco Caringella- Relatore Emanuela Loria Ilaria Pagni Manuela Sinigoi - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 8/2014, presentato, in data 25 novembre 2014, dal sig. Andrea Crepaz, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Paniz, presso il quale è elettivamente domiciliato in Belluno, alla via Garibaldi, n. 78; contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), con sede in Milano, via Piranesi, n. 46; il Comitato Regionale Veneto della FISI, con sede in Belluno, alla via Pagello, n. 13; nonché Paolo Giubilato, in qualità di Commissario Straordinario della FISI, Comitato Provinciale di Belluno; per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità della delibera n. 253 del 31.10.2014 del Consiglio Federale della FISI avente ad oggetto il commissariamento straordinario del Comitato Provinciale F.I.S.I. di Belluno in una con ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso; visti il ricorso con la documentazione allegata; udito, nell'udienza del 10 febbraio 2015, l'avv. Maurizio Paniz per il ricorrente; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Francesco Caringella. Ritenuto in fatto Con il ricorso in epigrafe Crepaz Andrea ha impugnato, in una con gli atti presupposti, consequenziali e connessi, la delibera con cui il Consiglio Federale della FISI ha disposto il commissariamento del Comitato Provinciale FISI di Belluno in ragione delle irregolarità riscontrate in occasione delle elezioni celebrate nell’assemblea elettiva del precedente 20 settembre. A fondamento del gravame il Crepaz deduce la violazione delle regole procedimentali, il difetto di motivazione, la violazione del disposto dell’articolo 21, comma 10, dello Statuto federale, l’ininfluenza delle supposte irregolarità registratesi nel corso dell’assemblea elettiva sull’efficienza e sul buon nome dell’organismo nonché l’irragionevolezza della misura sanzionatoria. La Federazione Nazionale, il Comitato Regionale e il commissario straordinario non si sono costituiti in giudizio. All’udienza del 10 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione. Considerato in diritto 1. Non sono contestate, in punto di fatto, le irregolarità e le anomalie poste a fondamento della decisione federale di invalidare il risultato elettorale e di disporre il commissariamento del Comitato provinciale di Belluno della FISI. Dalla documentazione depositata in giudizio si ricava, infatti, che si sono registrate significative discrepanze tra i voti accreditati e le risultanze dei voti scrutinati con riferimento sia ai rappresentanti delle società che agli atleti e ai rappresentanti tecnici. Dette anomalie, aggravate da verbali discordanti che hanno messo in evidenza diverse percentuali dei votanti effettivi rispetto agli aventi diritto, evidenziano una grave compromissione della trasparenza delle operazioni elettorali in una con profili di non sanabile incertezza nella determinazione degli esiti dell’assemblea. 2. Tali essendo le coordinate essenziali della vicenda che occupa il Collegio, deve pervenire al rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza di tutte le censure proposte. 2.1. Non sono fondate, in prima battuta, le censure volte a stigmatizzare le lacune procedimentali e motivazionali che avrebbero inficiato l’azione del Consiglio Federale, trattandosi di violazioni formali non ininfluenti sul contenuto dispositivo del provvedimento di commissariamento, costituente precipitato vincolato delle non sanabili anomalie registratesi nel corso delle operazioni elettorali. Soccorre, al riguardo, la regula iuris sottesa all’articolo 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stregua della quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”. Detta norma, la cui ratio è data dall’esigenza di far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4218), risulta applicabile al caso di specie, caratterizzato dall’accertamento di discrepanze tali da imporre l’invalidazione degli esiti dell’assemblea e la temporanea istituzione di un organo commissariale. 2.2. I rilievi svolti conducono anche alla non favorevole valutazione delle doglianze dirette a dedurre la violazione dell’art. 21, comma 10, dello Statuto, l’ininfluenza delle irregolarità e l’irragionevolezza della misura applicata. L’impossibilità di determinare in modo affidabile gli esiti dell’assemblea in ragione delle non sanabili incongruenze che hanno minato la certezza della base elettorale, costituiscono, infatti, violazioni gravi incidenti sul risultato finale, in guisa da imporre la misura del commissariamento nelle more della celebrazione di una nuova tornata elettorale rispettosa delle norme regolatrici della materia. 3. Le considerazioni che precedono impongono, in definitiva, la reiezione del ricorso. La mancata costituzione delle parti intimate esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di giudizio. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport, visti gli articoli 54 e seguenti del Codice di giustizia sportiva, respinge il ricorso in epigrafe. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 10 febbraio 2015. Il Presidente F.to Massimo Zaccheo Il Relatore F.to Francesco Caringella Depositato in Roma in data 12 marzo 2015 . Il Segretario F.to Alvio La Face
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