CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 20/04/2015 – Andrea Cerciello/ Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 20/04/2015 – Andrea Cerciello/ Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini – Presidente Dante D’Alessio Mario Sanino - Relatore Massimo Zaccheo Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 4/2015, presentato, in data 13 febbraio 2015, dal sig. Andrea Cerciello contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e il Comitato Regionale Toscana – F.I.G.C. avverso la decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana (CC.U. 29 gennaio 2015, n. 39), che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice Sportivo FIGC-LND-C.R. Toscana (C.U. 18 dicembre 2014, n. 33), che ha squalificato il sig. Andrea Cerciello fino al 18 giugno 2015 perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica si poneva faccia a faccia con il D.G. e quindi con un dito alla mano cercava di togliergli il fischietto dalla bocca” durante l’incontro della categoria Jun. Reg. del 13 dicembre 2014, Calenzano – Lastrigiana; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 15 aprile 2015, l’avvocato Michele Cataldo per il ricorrente, nonché l'avvocato Stefano La Porta per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Mario Sanino. Ritenuto in fatto Con ricorso in data 10 febbraio 2015 il Sig. Andrea Cerciello ha impugnato, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo FIGC-LND-Comitato Regionale Toscana in data 18 dicembre 2014; con tale ultimo provvedimento il Giudice Sportivo - Comitato Regionale Toscana aveva squalificato il Sig. Andrea Cerciello fino al 18 giugno 2015 perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica riferiva faccia a faccia con il D.S. e quindi con un dito della mano cercava di togliergli il fischietto dalla bocca”. Con la indicata decisione, la Corte di Appello Sportiva Territoriale della Toscana aveva dichiarato inammissibile il reclamo, disponendo la acquisizione della tassa. La questione esaminata e decisa dalla Corte si articolava attraverso i seguenti passaggi. Il reclamo proposto dal Cerciello era pervenuto alla Corte nella giornata di lunedì 29 dicembre 2014. Il termine previsto dalla normativa sportivo-disciplinare federale per la proposizione del ricorso è di sette giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento da impugnare; questa, nel caso di specie, è avvenuta il 18 dicembre 2014. Il ricorrente assumeva che il reclamo non era tardivo in quanto la scadenza si sarebbe verificata il 25 dicembre, giorno festivo, al quale segue altro giorno festivo (il 26 dicembre), con la conseguenza che il previsto termine di sette giorni si è esaurito sabato 27 dicembre 2014; riteneva, inoltre, il ricorrente che il termine, scadente nel citato giorno 27 dicembre sabato, fosse da considerarsi termine scadente in un giorno “festivo” ed è quindi da prorogarsi al primo giorno feriale successivo, cioè a dire il 29 dicembre. La Corte di Appello Sportiva Territoriale non era dell’avviso del ricorrente e quindi con la più volte citata decisione dichiarava il reclamo inammissibile. Nella sostanza la tesi della Corte era nel senso che il sabato non sia da considerarsi giorno festivo, perché non ricadente nell’ambito dei giorni che dalla normativa sono indicati “festivi”. Il Cerciello nel ricorso al Collegio di Garanzia ripropone le stesse questioni sollevate dinanzi al primo Giudice: da un lato ribadisce che a suo avviso il reclamo non poteva ritenersi tardivo, dall’altro, per quanto concerne il merito, insiste nel ritenere la squalifica irrogata non proporzionata all’effettivo svolgimento dei fatti. Considerato in diritto La tesi che rappresenta il ricorrente, per contestare il provvedimento impugnato, fa riferimento alla circostanza che il giudizio sportivo “si debba uniformare ai principi dettati dal codice del processo civile”; ne consegue, ad avviso del ricorrente, che nella specie sia da applicare il disposto dell’art. 155 del c.p.c. in virtù del quale “ai fini del compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza” il sabato è da considerare festivo ai fini del computo dei termini. Di qui appunto, per il Cerciello, l’esattezza del calcolo dei giorni intercorrenti tra la pubblicazione della decisione impugnata (18 dicembre) e la proposizione dell’appello, che terrebbe conto della circostanza che il giorno 27 dicembre – termine ultimo per la proposizione dell’appello – avrebbe dovuto comportare, essendo sabato, lo scivolamento del termine al lunedì successivo, appunto 29 dicembre. In realtà tale ragionamento non tiene conto di un rilievo assolutamente insuperabile. Le norme regolamentari che disciplinano il reclamo alla Corte di Appello della Toscana, nonché tutte le norme, in ogni caso, che disciplinano le impugnative dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva dinanzi all’organo superiore, non stabiliscono mai, ai fini del computo dei termini, che il sabato è un giorno festivo. Ne consegue che il Cerciello, avendo proposto reclamo, avverso il provvedimento del 18 dicembre del Giudice sportivo della Toscana, il 29 dicembre successivo, non si sarebbe attenuto alla disposizione che impone la proposizione del reclamo non oltre i sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento da impugnare. Ma in realtà, come correttamente rileva anche il Vice Procuratore Generale nel suo scritto difensivo in data 14 aprile 2015, ai fini della decisione del caso di specie, fermo restando il principio di diritto sopra dedotto, occorre avere la certezza che il ricorrente avrebbe potuto effettivamente uniformarsi al disposto delle norme sopra ricordate. Nella specie, invero, si è potuto constatare che il Comitato Regionale ha dato notizia con esplicito comunicato, che gli Uffici sarebbero rimasti “chiusi nei giorni mercoledì 24 dicembre e sabato 27 dicembre”. Ne deriva che il ricorrente non avrebbe mai potuto adempiere l’obbligo del deposito nei termini riportati nella disciplina sportiva, e dunque il suo diritto alla difesa mediante ricorso alla Corte sarebbe stato irrimediabilmente pregiudicato. Tutto concorre, quindi, ad escludere che si possa imputare al Sig. Cerciello la tardività della proposizione del ricorso essendosi verificato nella specie un insuperabile elemento ostativo al puntuale adempimento dell’onere posto a carico del ricorrente. La garanzia del diritto di difesa è principio di rilevanza costituzionale che non può essere sacrificato ove in concreto, senza inadempienza alcuna, l’avente diritto si trovi precluso l’accesso ai rimedi che l’ordinamento – anche della giustizia sportiva – prevede. Il Collegio, in definitiva, ritiene che il ricorso proposto a suo tempo avverso la decisione della Corte di Appello Territoriale non era da ritenersi tardivo. La decisione impugnata va quindi sotto tale limitato profilo riformata. Passando ora al merito della questione, il Collegio di Garanzia ritiene che la sanzione irrogata sia senz’altro in sintonia con il capo di incolpazione. La consistenza e le modalità con cui si è esternata la condotta del ricorrente – emersa senza incertezze nel corso del procedimento – inducono a ritenere corretta la sanzione della sospensione sino al giugno 2015. Il fatto è stato accertato e, come è noto, il Collegio non può procedere a nuovo o diverso accertamento in merito. La qualificazione giuridica del fatto – che invece è soggetta alla valutazione in ultimo grado sportivo del Collegio di Garanzia – non è irragionevole, e certamente non se ne può desumere la illegittimità affermando, come fa il ricorrente, che in altri casi più gravi la sanzione sarebbe stata più lieve. Il Collegio non ha titolo a esaminare tali diversi casi: ma è certo che, se in tali diversi casi si fosse adottata una sanzione indebitamente lieve, ciò non giustifica la ripetizione di una erronea valutazione assai tollerante di comportamenti che, in particolare ove provenienti da giovani atleti, costituiscono l’esatto contrario delle regole di correttezza cui sin dall’inizio tutti gli sportivi devono ispirarsi. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA – SEZIONI UNITE Il Collegio di Garanzia dello Sport, in riforma della decisione impugnata, ritiene ammissibile il ricorso proposto dal Sig. Cerciello; lo respinge nel merito. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 aprile 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Mario Sanino Depositato in Roma in data 15 aprile 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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