CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza del 13/05/2015 – A.S. Pro Piacenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza del 13/05/2015 – A.S. Pro Piacenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Collegio di Garanzia dello Sport II^ Sezione
Il Presidente
Visto il ricorso n. 8/2015, presentato, in data 18 marzo 2015, da parte della società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. nei confronti della F.I.G.C. e del CONI avverso la decisione emessa dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) in data 31 luglio 2014, nel procedimento di arbitrato prot. n. 0873 del 26 giugno 2014 – 795, con motivazioni mai notificate né pubblicate, che ha respinto l’istanza arbitrale promossa da A.S.D. Pro Piacenza 1919 (oggi A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l.), volta ad impugnare la decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 004/CGF del 08/07/2014) che aveva condannato la società ricorrente alla sanzione di 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontrarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2014/2015 e all’ammenda di euro 3.000,00;
vista la memoria di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC);
udito il Collegio in esito alla discussione;
ritenuto che la questione controversa presenta profili di rilevanza e di principio che potrebbero riguardare altre controversie, anche di competenza di altre Sezioni;
visto l’art. 56, 5° comma, del Codice della Giustizia Sportiva;
PQM
Propone al Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport di disporre che la presente controversia sia decisa dalle Sezioni Unite.
Roma, 13 maggio 2015
IL PRESIDENTE F.to Attilio Zimatore