CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Ordinanza pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 25 del 28/08/2014 – Novara Calcio spa/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Matera Calcio srl

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Ordinanza pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 25 del 28/08/2014 – Novara Calcio spa/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Matera Calcio srl IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT IN FUNZIONE DI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composto da dott. Franco Frattini, Presidente, prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2014, presentato in data 20 agosto 2014 dalla società Novara Calcio S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli con l’intervento della Matera Calcio srl, rappresentata e difesa dagli avv. proff. Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michele Di Carlo avverso la delibera del Consiglio Federale del 18 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 56/A, di pari data, con cui il Consiglio Federale, dando esecuzione all'ordinanza collegiale n. 24/2014, emessa dal Collegio di Garanzia in data 11 agosto 2014, ha riportato l’organico del Campionato di Serie B 2014-2015 a 22 squadre, stabilendo i relativi criteri. uditi, nell’udienza del 28 agosto 2014, i difensori della parte ricorrente – Novara Calcio s.p.a. – avv. Cesare Di Cintio e avv. Federica Ferrari, nonché i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. - avv. Luigi Medugno e avv. Letizia Mazzarelli e il difensore della parte intervenuta – Matera Calcio s.r.l. - avv. Michele Di Carlo; dato atto della presenza del Presidente del Novara Calcio s.p.a., dott. Massimo De Salvo; ritenuto che con propria ordinanza n. 24 dell’11 agosto 2014 il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte, accogliendo nei limiti di cui alla motivazione il ricorso della Soc. Novara Calcio, ha ritenuto che la FIGC dovesse procedere alla integrazione da 21 a 22 squadre dell’organico del Campionato Serie B, e che detta integrazione non costituisse attività di ripescaggio, secondo quanto stabilito dal CF 171/A per il completamento dell’organico fino a 20 squadre; visti i criteri, che in esecuzione della prescrizione contenuta in tale ordinanza, la FIGC ha stabilito con C.F. del 18 agosto 2014, così colmando un vuoto regolatorio e avviando la procedura per la integrazione, escludendo il mero scorrimento automatico della squadra classificatasi ventiduesima alla fine del Campionato ma prevedendo una molteplicità di requisiti; ritenuto che i criteri e requisiti, che la citata ordinanza aveva prescritto di introdurre, sono in parte ripetitivi di prescrizioni vigenti anche per il ripescaggio, ex CF 171/A, ma in parte nuovi e modificativi rispetto a tale disciplina prevista per una fattispecie diversa; ritenuto perciò che solo nella sostanza la FIGC ha utilizzato criteri ex C.U. 171/A e che il complesso della lex specialis regolante l’integrazione a 22 squadre sia ormai esclusivamente il C.U. 56/A; ritenuto che il C.U. 56/A deriva non da un’autonoma e libera decisione della FIGC, bensì da un ordine del Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte; il C.U. 56/A costituisce dunque esercizio di autonomia regolamentare federale eccezionale e doverosa, e non anche l’esercizio dell’ordinaria regolamentazione delle “promozioni e retrocessioni sul campo” ex art. 27 Statuto FIGC, con la conseguente applicabilità delle relative prescrizioni; considerato che tali prescrizioni non risultano irragionevoli o contrastanti con norme di rango superiore sicché il Collegio non ha titolo ad esprimersi sul merito delle singole disposizioni, derivanti da una scelta consentita alla FIGC nell’esercizio della propria autonomia; considerato dunque che a tale complesso di disposizioni si deve far riferimento quale lex specialis per l’integrazione con una ventiduesima squadra del Campionato Serie B. P.Q.M. RESPINGE la domanda di sospensione della delibera federale di cui al C.U. 56/A del 18 agosto 2014. Dichiara inammissibile l’intervento della società Matera Calcio s.r.l. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI in data 28 agosto 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Il Segretario F.to Annalisa De Luca
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