F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 02 Luglio 2015 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 6649/509 pf14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 02 Luglio 2015 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 6649/509 pf14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015). Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare in sede di rinvio disposto dalla Corte Federale d’Appello, a seguito di annullamento dalla decisione del T.F.N. pubblicata sul C.U. del 30.03.2015, e relativa alla dichiarata improcedibilità del deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di Giuseppe Iodice quale Direttore Sportivo della SS Ischia Isola Verde e della medesima Società, osserva la Procura Federale, con atto del 26 febbraio 2015 deferiva innanzi al T.F.N. il Sig. Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della SS Ischia Isola Verde Srl e la stessa Società, il primo per violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 CGS, la seconda ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Motivo del deferimento risiedeva nell’aver – il Sig. Iodice – pronunciato pubblicamente espressioni offensive della onorabilità del Rag. Mario Macalli, Presidente del Consiglio direttivo della Lega Italiana Calcio professionistico, ed in particolare con dichiarazioni contenute in una mail indirizzata ad una pluralità di destinatari e dal contenuto offensivo. Instaurato il procedimento innanzi al T.F.N. al termine dell’istruttoria dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale chiedeva, in accoglimento del deferimento, irrogarsi la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per il Sig. Iodice ed altrettanto per la Società. I difensori dei deferiti, in via preliminare eccepivano la improcedibilità dell’atto per l’omessa notifica, ai loro assistiti dell’avviso di conclusione delle indagini, in quanto comunicato via fax ad un numero telefonico non corrispondente a quello della Società, così come risultante dall’atto di censimento. Il T.F.N. ritenendo “unico atto legittimo per individuare i giusti e corretti indirizzi dei soggetti deferiti debba ritenersi il modulo di censimento…” accoglieva l’eccezione difensiva e dichiarava la improcedibilità del deferimento. Avverso tale decisione ricorreva la Procura Federale, assumendo che l’avviso di concluse indagini doveva considerarsi legittimamente notificato in quanto trasmesso via fax al numero telefonico risultante dall’anagrafe Federale, sito accessibile a tutti gli Organi federali e i cui dati erano forniti dalle Società stesse; aggiungeva la P.F. che l’avviso era comunque pervenuto alla conoscenza degli interessati essendo il numero telefonico contattato riferibile pur sempre alla Società Ischia Isola Verde. La Corte Federale d’Appello in accoglimento del reclamo inoltrato dalla P.F. annullava la decisione del T.F.N. e rinviava gli atti a quest’ultimo per la decisione nel merito. Il T.F.N. valuta l’intero contesto sia delle dichiarazioni contenute nella mail inviata a numerose persone, sia nella intervista rilasciata sul sito internet “Tuttomercato”, come gravemente lesivo della onorabilità del Rag. Mario Macalli, Presidente del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Gioco Professionistico. Dette dichiarazioni integrano la violazione sia dell’art. 1bis comma 1 in quanto da ritenersi contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, all’osservanza dei quali sono tenuti tutti i tesserati; sia dell’art. 5 comma 1 CGS, in quanto dirette a ledere la reputazione di un soggetto operante nell’ambito della F.I.G.C.. Il deferimento merita, pertanto, di essere accolto stante la chiara responsabilità del deferito Iodice. Quanto alla Società la stessa deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per responsabilità oggettiva, non potendosi condividere la tesi difensiva ed il richiamo alla recente sentenza della Corte Federale D’Appello. Tale decisione è riferibile ad una situazione del tutto diversa, dal momento che le dichiarazioni offensive pronunciate dal Sig. Iodice e dirette al Presidente della LICP avevano per oggetto comportamenti e misure adottate dalla Lega stessa nei confronti della Società di appartenenza; per tale motivo le critiche rivolte al Presidente della LICP con toni irriguardosi e offensivi non possono ricondursi “nel fatto personale”, essendo attinenti all’attività svolta dal deferito a favore della Società Ischia Isola Verde. Nella fattispecie sussiste pertanto, ad avviso di questo Tribunale, identità del centro di interesse rispetto alla Società di appartenenza del deferito. Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga le seguenti sanzioni: - ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) ciascuno nei confronti del Sig. Iodice Giuseppe e della Società SS Ischia Isola Verde Srl.
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