F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 08 Luglio 2015 RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI E PIETRO LEONARDI

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 08 Luglio 2015 RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI E PIETRO LEONARDI Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Gianfranco Tobia – Presidente f.f., dall’Avv. Arturo Perugini e dall’Avv. Giuseppe Febbo - componenti - vista la nota del 7 luglio 2015 trasmessa dalla Procura Federale FIGC con la quale si chiede che sia disposta la sospensione cautelare dei Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del C.G.S.; - preso atto che l’istanza chiarisce, con riferimento al procedimento aperto per il fallimento del Parma F.C. S.p.A. ed alle violazioni disciplinari dei suoi amministratori, che i Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi avrebbero causato con il loro comportamento il dissesto della Società; - preso atto, altresì, che la Procura Federale segnala il particolare disvalore delle condotte dei Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi in ambito sportivo e il grave pericolo che possano reiterare le stesse nelle more dello svolgimento delle attività connesse al procedimento disciplinare; - ritenuto che la gravità dei fatti e comportamenti rappresentati e attribuiti con riferimento al fallimento della società Parma F.C. S.p.A., pur se non ancora sottoposti al vaglio del giudizio disciplinare, spingono questo Tribunale ad accogliere l’istanza proposta; - valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dei requisiti posti dall’art. 20 C.G.S. sospende i Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Si avvisano gli interessati che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del C.G.S., decorso tale termine, il provvedimento di sospensione diverrà inefficace, salvo eventuali proroghe. Avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto reclamo a questo stesso Tribunale Federale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 C.G.S.
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