F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 08 Luglio 2015 (219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SF Aversa Normanna Srl) e della Società SF AVERSA NORMANNA Srl – (nota n. 11411/864pf14-15/SP/blp del 4.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 08 Luglio 2015
(219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SF Aversa Normanna Srl) e della Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 11411/864pf14-15/SP/blp del 4.6.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 04.06.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 15.05.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Giovanni Spezzaferri, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché alle mensilità di gennaio e febbraio 2015 In aggiunta, in relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SF Aversa Normanna Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il dibattimento Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, Avv. Giua e Dott. Scarpa, i quali, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie: mesi 3 (tre) di inibizione, nonché ulteriori giorni 15 (quindici) ai fini della recidiva, a carico del Sig. Giovanni Spezzaferri; penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, nonché € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda, ai fini della recidiva, a carico della SF Aversa Normanna Srl. Motivi della decisione Il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento disciplinare si rivelano pacifiche avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato l’omesso deposito, presso la medesima Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché per quelle di gennaio e febbraio 2015. Ne discende che il Sig. Spezzaferri si è reso inequivocabilmente responsabile, per di più in termini di recidiva ex art 21, comma 1, CGS, delle violazioni disciplinari ascritte nei suoi riguardi, al pari della SF Aversa Normanna Srl, la cui responsabilità disciplinare in via diretta discende inevitabilmente da quella del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale federale nazionale -Sez,. Disciplinare-, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Spezzaferri, la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), nonché, a carico della SF Aversa Normanna Srl, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell’ammenda di importo pari a € 500,00 (€ cinquecento).
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