F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 08 Luglio 2015 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YURY KORABLIN (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. FBC Unione Venezia) e della Società FBC UNIONE VENEZIA – (nota n. 11406/869pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 08 Luglio 2015
(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YURY KORABLIN (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. FBC Unione Venezia) e della Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 11406/869pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 04.06.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 15.05.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Yuri Korablin, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società FBC Unione Venezia, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. In aggiunta, in relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la Società FBC Unione Venezia, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il dibattimento Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta. Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, Avv. Giua e Dott. Scarpa, i quali, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie: mesi 3 (tre) di inibizione, nonché ulteriori giorni 15 (quindici) ai fini della recidiva, a carico del Sig. Yuri Korablin; penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, nonché € 500,00 (€ cinquecento/00), ai fini della recidiva, a carico della Società FBC Unione Venezia. Motivi della decisione Il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue. La sussistenza delle violazioni rispettivamente ascritte al Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società FBC Unione Venezia, nonché alla predetta compagine societaria, risulta comprovata per tabulas. Dalla documentazione prodotta dalla Procura federale a corredo del deferimento in esame, emerge in modo inequivocabile che la Società FBC Unione Venezia non ha depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, adempimento previsto dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII, NOIF. Né al riguardo, ai fini esimenti, hanno pregio le argomentazioni difensive formulate dagli odierni deferiti, peraltro richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali, per la verità risalenti e non più aderenti alla reale e concreta ratio sottesa all’art. 10, comma 3, CGS. Al difensore del Sig. Korablin e della Società FBC Unione Venezia, infatti, sembra sfuggire completamente che l’evoluzione normativo-regolamentare da cui, negli ultimi anni (cfr. comunicato ufficiale FIGC n. 85/A del 08.11.2011 e comunicato ufficiale FIGC n. 142/A del 07.05.2012) è stata interessata la disciplina ex art. 10, comma 3, CGS, ha indotto il legislatore federale a orientarsi, definitivamente, nel senso di ritenere che la richiamata disposizione regolamentare domestica di settore sottenda una verifica “in progress” degli oneri incombenti sulle società sportive; verifica che non si limita al periodo di scadenza di riferimento, ma che contempla tutte le posizioni debitorie a qualsiasi titolo maturate (emolumenti, ritenute Irpef, contributi Inps) dalla compagine societaria interessata, dall’inizio della stagione sportiva sino alle singole scadenze prefissate in base alla categoria professionistica di appartenenza. Pertanto, poiché il mancato assolvimento degli obblighi prescritti con riferimento a un determinato bimestre (trimestre per le società sportive associate alla Lega Professionisti Serie A) si riverbera su quello successivo, la sanzione deve essere necessariamente di nuovo irrogata nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non sia oggetto di adempimento nell’ambito del successivo bimestre (trimestre per le società sportive associate alla Lega Professionisti Serie A) di verifica e controllo. Se così è, e non potrebbe diversamente, alla luce di quanto prescrive il vigente art. 10, comma 3, CGS, è di tutta evidenza la responsabilità disciplinare rispettivamente ascritta ai deferiti; infatti, la Società FBC Unione Venezia non solo ha omesso di depositare, entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014 -secondo bimestre- (cfr. CU TFN n. 46 del 09.04.2015), ma ha per di più reiterato detto comportamento, anche in relazione alle mensilità di novembre e dicembre 2014 -terzo bimestre-, alla scadenza del 16 febbraio 2015 (cfr. CU TFN n. 51 del 16.04.2015) e a quella successiva del 16 aprile 2015, per ciò stesso, allo stato, dovendo essere ulteriormente sanzionata aggiuntiva, tenuto conto degli evidenti profili di recidiva. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare- , in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Korablin, la sanzione dell’inibizione per pesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), nonché, a carico della Società FBC Unione Venezia, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell’ammenda di importo pari ad € 500,00 (€ cinquecento/00).
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