F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PISTOLESI (legale rappresentante p.t. della Società ASD Castelfranco CF), Società ASD CASTELFRANCO CF – (nota n. 9975/555 pf14-15 MS/vdb del 6.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PISTOLESI (legale rappresentante p.t. della Società ASD Castelfranco CF), Società ASD CASTELFRANCO CF - (nota n. 9975/555 pf14-15 MS/vdb del 6.5.2015). Il Deferimento Con provvedimento del 6 maggio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: - Il Signor Alessandro Pistolesi, Legale Rappresentante pro tempore della Società ASD Castelfranco CF, per rispondere della violazione di cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, gli accordi economici sottoscritti con 5 atlete. 2) La Società ASD Castelfranco CF, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale Rappresentante pro tempore. Il patteggiamento Alla riunione del 8.6.2015 il Sig. Alessandro Pistolesi e la Società ASD Castelfranco CF con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 21.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Pistolesi e la Società ASD Castelfranco CF hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Pistolesi, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ASD Castelfranco CF, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Alessandro Pistolesi; - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Castelfranco CF. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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