F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa) – (nota n.10250/1456 pf10-11 AM/Seg. dell’11.5.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015
(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa) - (nota n.10250/1456 pf10-11 AM/Seg. dell’11.5.2015).
Con deferimento in data 11/5/15 la Procura Federale ha deferito: - il Sig. Michele Pirro, che dal 24 luglio 2008 all’11 agosto 2009 ha ricoperto la carica di consigliere delegato della Società SS Calcio Venezia Spa, con i poteri già specificati nel paragrafo B) alla lettera d) della parte motiva del deferimento, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C.) e dell’art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate in atti di distrazione di beni dal patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, consistenti nell’autoliquidazione di compensi non dovuti per euro 201.731,40 e, nel periodo precedente, di ulteriori compensi non dovuti per euro 26.120,20, pur in assenza di specifica delibera del C.d.A. e pur non essendo mai stato assunto dalla Società come dipendente, nella sottrazione di importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato “Anticipi a Fornitori” di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22), dei quali euro 89.849,00 erano stati da lui direttamente distratti attraverso un giroconto di pari importo effettuato il 31.12.2008 e avente come contropartita il mastro di conto n. 35/0505/F denominato “Pirro Michele”; nella liquidazione di euro 52.720,36 in favore della Società Edizioni Prestige Spa (a fronte delle fatture n. 73 del 31 luglio 2008, n. 78 del 26 agosto 2008 e n. 11 del 25 marzo 2009 emesse nei confronti del sodalizio per complessivi euro 58.700), della quale era socio, per generiche prestazioni pubblicitarie su un giornale di calcio, privando la medesima Società di risorse economiche e facendosi soddisfare in via preferenziale rispetto ad altri creditori privilegiati, quali dipendenti, enti previdenziali ed erario; siffatte condotte hanno avuto, secondo l’assunto della Procura Federale, conseguenze pure amministrative e gestionali in danno della Società, anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. Il tutto in associazione con i Sig.ri Arrigo Poletti e Ugo Poletti; Il patteggiamento Alla riunione del 2.7.2015 il Sig. Michele Pirro con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 23.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Michele Pirro ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Pirro, sanzione della inibizione di anni 4 (quattro) e mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 3 (tre)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre) nei confronti del Sig. Michele Pirro. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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