F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 27 Luglio 2015 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE AMBROSINI (calciatore tesserato per la Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl – (nota n. 11679/408pf14-15/GT/dl del 8.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 27 Luglio 2015 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE AMBROSINI (calciatore tesserato per la Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl - (nota n. 11679/408pf14-15/GT/dl del 8.6.2015). Il deferimento Con provvedimento del 8.6.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. Cesare Ambrosini, tesserato in qualità di calciatore per la Società Calcio Como Srl, per la violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del nuovo CGS anche in relazione all’articolo 12, commi 5 e 7, dello stesso CGS, in relazione alla condotta come meglio descritta nel deferimento; 2) la Società Calcio Como Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, Sig. Cesare Ambrosini, così come sopra descritto. Il patteggiamento Alla riunione del 13.7.2015 il Signor Cesare Ambrosini, la Società Calcio Como Srl con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 27.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Cesare Ambrosini e la Società Calcio Como Srl hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cesare Ambrosini, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate; pena base per la Società Calcio Como Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Cesare Ambrosini, squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - per la Società Calcio Como Srl, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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