F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO ORAZIO SCARCELLA (Presidente della Società ASD Apulia Trani), EMILIA ALBANESE, LEONARDA BIANCOFIORE, GRAZIA CAMERO, MARIA D’ADDATO, MICHELA DEL VECCHIO, DOMIZIANA DE MARINIS, FEDERICA DIAFERIA, MARIA PIA DICILLO, ANTONELLA LOPS, MARIKA MAINO, SANTINA MANZI, GIUSEPPINA MARIANO, ANGELA MERGOLA, YLENIA NARSETE, IOLE GABRIELLA PERRONE, STEFANIA SAVINO, IRENE SPALLUCCI, TERESA TONDO (calciatrici della Società ASD Apulia Trani), Società ASD APULIA TRANI – (nota n. 0094/626 pf14-15 GT/dl del 2.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO ORAZIO SCARCELLA (Presidente della Società ASD Apulia Trani), EMILIA ALBANESE, LEONARDA BIANCOFIORE, GRAZIA CAMERO, MARIA D’ADDATO, MICHELA DEL VECCHIO, DOMIZIANA DE MARINIS, FEDERICA DIAFERIA, MARIA PIA DICILLO, ANTONELLA LOPS, MARIKA MAINO, SANTINA MANZI, GIUSEPPINA MARIANO, ANGELA MERGOLA, YLENIA NARSETE, IOLE GABRIELLA PERRONE, STEFANIA SAVINO, IRENE SPALLUCCI, TERESA TONDO (calciatrici della Società ASD Apulia Trani), Società ASD APULIA TRANI - (nota n. 0094/626 pf14-15 GT/dl del 2.7.2015). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale, Avv. Di Leginio, che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'irrogazione delle seguenti sanzioni a: - Scarcella Alessio Orazio, inibizione di mesi 6 (sei); - Camero Grazia, Del Vecchio Michela, De Marinis Domiziana, Diaferia Federica, Dicillo Maria Pia, Maino Marika, Manzi Santina, Mariano Giuseppina, Mergola Angela e Narsete Ylenia, squalifica di 2 (due) giornate; - Albanese Emilia, Biancofiore Leonarda, D’Addario Maria, Lops Antonella, Perrone Iole Gabriella, Savino Stefania, Spallucci Irene e Tondo Teresa, squalifica di 4 (quattro) giornate; - la Società ASD Apulia Trani, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); Nessuno è comparso per le parti deferite. Osserva quanto segue. II deferimento Con atto del 2 luglio 2015 la Procura Federale ha deferito i soggetti di seguito indicati, per rispondere (testualmente): - Scarcella Alessio Orazio, “…con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto, dopo aver stipulato sull’apposito modulo, gli accordi economici riguardanti n. 11 calciatrici …, al relativo deposito entro il termine previsto dalla normativa federale; e per non aver redatto, inoltre, sull’apposito modulo, gli accordi economici con altre 7 calciatrici …, non provvedendo neanche, conseguentemente, al relativo deposito entro il termine previsto dalla normativa federale”; - Camero Grazia, Del Vecchio Michela, De Marinis Domiziana, Diaferia Federica, Dicillo Maria Pia, Maino Marika, Manzi Santina, Mariano Giuseppina, Mergola Angela, Narsete Ylenia e Spallucci Irene, “…con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., tutte calciatrici all’epoca dei fatti tesserate per la Società ASD Apulia Trani, per non provveduto, dopo aver redatto l’accordo economico sull’apposito modulo, al relativo deposito dello stesso entro il termine previsto dalla normativa federale e di settore e per non aver segnalato tali violazioni alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza”; - Albanese Emilia, Biancofiore Leonarda, D’Addario Maria, Lops Antonella, Perrone Iole Gabriella, Savino Stefania, Spallucci Irene e Tondo Teresa, “…con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., tutte calciatrici all’epoca dei fatti tesserate per la Società ASD Apulia Trani, per non redatto l’accordo che le riguardava sull’apposito modulo e per non aver provveduto, dopo aver redatto l’accordo economico sull’apposito modulo, al relativo deposito dello stesso entro il termine previsto dalla normativa federale e di settore e per non aver, conseguentemente, provveduto al relativo deposito dello stesso”; - LA Società ASD APULIA TRANI, “…ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle sopra descritte condotte poste in essere dal presidente Scarcella Alessio Orazio e dalle calciatrici…”” sopra elencate. II fatto All’esito degli accertamenti disposti in seguito alla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti, la Procura Federale rilevava che, per la stagione sportiva 2014/2015, la Società ASD Apulia Trani non aveva depositato nei termini gli accordi economici stipulati con 18 calciatrici e, inoltre, che solo per 11 di essi era stato utilizzato l’apposito modulo. Rilevava, poi, che tale adempimento non era stato curato dalle atlete interessate. Con atto del 21 aprile 2015, la Procura Federale comunicava agli odierni deferiti la conclusione delle indagini e, successivamente, acquisiva agli atti la memoria difensiva redatta il’11 maggio 2015 dal Presidente Ferro. I motivi delia decisione Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso. A.- In primo luogo occorre prendere atto che all’odierno dibattimento la Procura Federale, interpellata sul documento contestato (modulo difforme da quello prescritto), si è rimessa (testualmente a verbale) “alla valutazione del Tribunale, non rivenendolo negli atti del fascicolo”. Consegue che questa contestazione non risulta supportata da prova alcuna, sicché per essa tutti i soggetti deferiti devono essere prosciolti. B.- L’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF prescrive che gli accordi economici devono essere redatti su appositi moduli e che, “entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione”, le Società devono provvedere al loro deposito, curando di darne comunicazione ai calciatori. É documentalmente provato ed è stato anche ammesso dal deferito Presidente Scarcella, che il richiamato adempimento non è stato posto in essere nei termini cennati: questa contestazione, quindi, trova puntuale ed esaustivo fondamento probatorio, sicché sul punto non occorrere aggiungere altro. Di essa risponde con il Presidente deferito anche la Società ASD Apulia Trani, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. C.- Le contestazioni mosse a tutte le calciatrici, per non aver provveduto al deposito degli accordi stipulati, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà (la norma così recita: “il deposito può essere effettuato”) di provvedere al deposito dell’accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso. Trattandosi di mera facoltà, ovviamente la norma non contempla sanzioni neanche per quel che concerne la “conservazione” degli accordi economici raggiunti, che sono sanzionati con la nullità, ex art. 43, comma 2, del Regolamento L.N.D., solo allorquando risultino stipulati (testualmente) “…fra Società e calciatori/calciatrici ^non professionisti^ e ^giovani dilettanti^, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme”. Peraltro si fa osservare che sussiste ampia e consolidata giurisprudenza federale che afferma in maniera definitiva tale principio. Considerato, infine, che agli atti del procedimento non è stata versata prova alcuna in ordine a tali violazioni, anche per questa contestazione deve essere disposto il proscioglimento dei soggetti deferiti. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 19, comma 1, e 18, comma 1, del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per la violazione dell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, infligge le seguenti sanzioni: - per Scarcella Alessio Orazio, inibizione di mesi 1 (uno); - per la Società ASD Apulia Trani, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Proscioglie tutti i deferiti dagli altri capi di incolpazione loro ascritti.
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