F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIA FERRO (Presidente della Società ASDCF Permac Vittorio Veneto), FATMIRE ASANI, SARA BOTTOLI, ELENA BURIOLA, CHIARA CANAL, ALICE CASAGRANDE, GLORIA CAZZARO, MADDALENA CETTOLIN, GIORGIA CISOTTO, VIOLA CUTIFANI, GIULIA DA RE, FRANCESCA DA ROS, ADRIANA DE MARTIN, MONICA FURLAN, JESSICA GHIRARDO, BARBARA PANCOT, MARISTELLA PAOLETTI, ROBERTA PIAI, GIULIA REGINATO, CHIARA SIMEONI, MARTA SOMMARIVA, RITA SPINAZZE e FRANCESCA ZANELLA (calciatrici della Società ASDCF Permac Vittorio Veneto), Società ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO – (nota n. 0043/627 pf14-15 GT/dl del 1.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIA FERRO (Presidente della Società ASDCF Permac Vittorio Veneto), FATMIRE ASANI, SARA BOTTOLI, ELENA BURIOLA, CHIARA CANAL, ALICE CASAGRANDE, GLORIA CAZZARO, MADDALENA CETTOLIN, GIORGIA CISOTTO, VIOLA CUTIFANI, GIULIA DA RE, FRANCESCA DA ROS, ADRIANA DE MARTIN, MONICA FURLAN, JESSICA GHIRARDO, BARBARA PANCOT, MARISTELLA PAOLETTI, ROBERTA PIAI, GIULIA REGINATO, CHIARA SIMEONI, MARTA SOMMARIVA, RITA SPINAZZE e FRANCESCA ZANELLA (calciatrici della Società ASDCF Permac Vittorio Veneto), Società ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO - (nota n. 0043/627 pf14-15 GT/dl del 1.7.2015). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale, Avv. Di Leginio, che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'irrogazione delle seguenti sanzioni a: - Ferro Patrizia, inibizione di mesi 6 (sei); - Asani Fatmire, Bottoli Sara, Buriola Elena, Canal Chiara, Casagrande Alice, Cazzaro Gloria, Cettolin Maddalena, Cisotto Giorgia, Cutifani Viola, Da Re Giulia, Da Ros Francesca, De Martin Adriana, Furlan Monica, Ghirardo Jessica, Pancot Barbara, Paoletti Maristella, Piai Roberta, Reginato Giulia, Simeoni Chiara, Sommariva Marta, Spinazze Rita e Zanella Francesca, squalifica di 4 (quattro) giornate; - la Società ASDCF Permac Vittorio Veneto, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). La Società deferita, che ha contestato la violazione in ordine all’utilizzo di un modulo difforme da quello prescritto per la stipula degli accordi economici con le calciatrici. Non sono comparse le altre parti deferite. Osserva quanta segue. II deferimento Con atto dell’1 luglio 2015 la Procura Federale ha deferito i soggetti di seguito indicati, per rispondere (testualmente): - Ferro Patrizia, “…con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per non aver redatto l’accordo economico con le calciatrici …” sopra indicate “sull’apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al relativo deposito dello stesso”; - Asani Fatmire, Bottoli Sara, Buriola Elena, Canal Chiara, Casagrande Alice, Cazzaro Gloria, Cettolin Maddalena, Cisotto Giorgia, Cutifani Viola, Da Re Giulia, Da Ros Francesca, De Martin Adriana, Furlan Monica, Ghirardo Jessica, Pancot Barbara, Paoletti Maristella, Piai Roberta, Reginato Giulia, Simeoni Chiara, Sommariva Marta, Spinazze Rita E Zanella Francesca: “…con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per non aver redatto l’accordo economico che le riguardava sull’apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al relativo deposito dello stesso”; - LA Società ASDCF Permac Vittorio Veneto, “…ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle sopra descritte condotte poste in essere dal presidente Ferro Patrizia e dalle calciatrici …” innanzi elencate. II fatto All’esito degli accertamenti disposti in seguito alla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti, la Procura Federale rilevava che, per la stagione sportiva 2014/2015, la Società ASDCF Permac Vittorio Veneto non aveva depositato nei termini gli accordi economici stipulati con 22 calciatrici e, inoltre, che per detti accordi non era stato utilizzato il prescritto apposito modulo. Rilevava, inoltre, che tale adempimento non era stato curato dalle atlete interessate. Con atto del 28 aprile 2015, la Procura Federale comunicava agli odierni deferiti la conclusione delle indagini e, successivamente, acquisiva agli atti la memoria difensiva redatta dal Presidente Ferro. I motivi delia decisione Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso. A.- In primo luogo occorre prendere atto che all’odierno dibattimento la Procura Federale, in risposta alla eccezione difensiva della Società e interpellata sul documento contestato (modulo difforme da quello prescritto), si è rimessa alla valutazione di questo Tribunale, non rivenendolo negli atti del fascicolo. Consegue che questa contestazione non risulta supportata da prova alcuna, sicché per essa tutti i soggetti deferiti devono essere prosciolti. B.- L’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF prescrive che gli accordi economici devono essere redatti su appositi moduli e che, “entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione”, le Società devono provvedere al loro deposito, curando di darne comunicazione ai calciatori. È documentalmente provato ed è stato anche ammesso dal deferito Presidente Ferro, che il richiamato adempimento non è stato posto in essere nei termini cennati: questa contestazione, quindi, trova puntuale ed esaustivo fondamento probatorio, sicché sul punto non occorrere aggiungere altro. Di essa risponde con il Presidente deferito anche la Società ASDCF Permac Vittorio Veneto, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. C.- Le contestazioni mosse alle calciatrici deferite, per non aver costoro provveduto al deposito degli accordi, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà (la norma così recita: “il deposito può essere effettuato”) di provvedere al deposito dell’accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso. Trattandosi di mera facoltà, ovviamente la norma non contempla sanzioni neanche per quel che concerne la “conservazione” degli accordi economici raggiunti, che sono sanzionati con la nullità, ex art. 43, comma 2, del Regolamento L.N.D., solo allorquando risultino stipulati (testualmente) “…fra Società e calciatori/calciatrici ^non professionisti^ e ^giovani dilettanti^, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme”. Peraltro si fa osservare che sussiste ampia e consolidata giurisprudenza federale che afferma in maniera definitiva tale principio. Considerato, infine, che agli atti del procedimento non è stata versata prova alcuna in ordine a tali violazioni, anche per questa contestazione deve essere disposto il proscioglimento dei soggetti deferiti. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall’art. 19, comma 1, e 18, comma 1, del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: - per Ferro Patrizia, mesi 1 (uno) di inibizione; - per la Società ASDCF Permac Vittorio Veneto, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Proscioglie tutti i deferiti dagli altri capi di incolpazione loro ascritti.
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