F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile), PAOLA DI MARINO, MYRIAM GRIECO e CATERINA KENSBOCK (calciatrici della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE – (nota n. 0040/624 pf14-15 GT/dl del 1.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile), PAOLA DI MARINO, MYRIAM GRIECO e CATERINA KENSBOCK (calciatrici della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 0040/624 pf14-15 GT/dl del 1.7.2015). Il deferimento Con atto del 1° luglio 2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. Raffaele Riccio (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile), per rispondere, con riferimento alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non avere redatto l’accordo economico con le calciatrici Paola De Marino, Myriam Grieco e Caterina Kensbock sull’apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al deposito dello stesso; - le calciatrici Paola De Marino, Myriam Grieco e Caterina Kensbock, all’epoca dei fatti tesserate per la Società ASD Napoli Calcio Femminile per rispondere, con riferimento alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non avere redatto l’accordo economico che le riguardava sull’apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al deposito dello stesso; - la Società ASD Napoli Calcio Femminile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle sopra descritte condotte poste in essere dalle persone fisiche deferite predette. La Procura ha proceduto all’istruttoria a seguito della segnalazione del Presidente della LND in data 18 febbraio 2015, con cui questi segnalava che, a seguito di un controllo effettuato, non risultavano depositati gli accordi economici delle suindicate atlete tesserate con la Società ASD Napoli Calcio Femminile. Prima dell’udienza la Società ha depositato memoria. Alla riunione del 16 settembre 2015 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni; - per Raffaele Riccio, l’inibizione di mesi 6 (sei); - per Paola De Marino, Myriam Grieco e Caterina Kensbock, squalifica di 4 (quattro) giornate; - per la Società ASD Napoli Calcio Femminile, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). I motivi della decisione Il deferimento a carico del Presidente della Società in relazione al deposito dell’accordo economico tra la Società e la calciatrice Paola De Marino risulta fondato. Il mancato tempestivo deposito dell’accordo è, invero, ammesso dalla Società medesima, sebbene essa la imputi ad una mera dimenticanza che sarebbe stata commessa in buona fede, posto che il comportamento negligente in ogni caso non risulta scusabile. Parimenti risulta fondato il deferimento riguardante la mancata utilizzazione degli appositi modelli per gli accordi economici relativi alle altre due calciatrici, Myriam Grieco e Caterina Kensbock ed il successivo mancato deposito degli accordi medesimi. Dalla documentazione depositata dalla Società risulta, infatti, che esse sono rientrate rispettivamente in Australia ed in Cina il 12.9.2014 e il 6.9.2014 e, dunque, quand’anche non avessero fatto ritorno in Italia successivamente, circostanza questa non dimostrata malgrado le calciatrici siano ancora tesserate per la Società, la Società avrebbe senz’altro dovuto provvedere agli incombenti in esame. I deferimenti a carico delle calciatrici vanno invece respinti posto che le medesime, sebbene possano provvedere al deposito dei relativi accordi economici, non hanno alcun 16 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 obbligo di provvedervi, trattandosi di mera facoltà delle tesserate ai sensi dell’art. 94, comma 2 NOIF. Peraltro si fa osservare che sussiste ampia e consolidata giurisprudenza federale che afferma in maniera definitiva tale principio. Dalla responsabilità del Sig. Riccio consegue quella oggettiva della Società. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, proscioglie le calciatrici deferite; Infligge a Raffaele Riccio, l’inibizione di mesi 2 (due) e alla Società ASD Napoli Calcio Femminile, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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