F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 30 Settembre 2015 (380) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIETRO MANENTI (Presidente del CDA della Società Parma FC Spa dal 9.2.2015 alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19.3.2015) – (nota n. 1926/1070 pf14-15 AM/SP/ma del 24.8.2015)
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 30 Settembre 2015
(380) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIETRO MANENTI (Presidente del CDA della Società Parma FC Spa dal 9.2.2015 alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19.3.2015) - (nota n. 1926/1070 pf14-15 AM/SP/ma del 24.8.2015)
Il deferimento Con provvedimento del 24 agosto 2015 il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale il Signor Giampietro Manenti, dal 9 febbraio 2015 al 19 marzo 2015 (data di intervenuta dichiarazione di fallimento della Società) rivestente il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Parma FC Spa, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1bis, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto Federale, per avere tentato, utilizzando i POS della Società odierna fallita, di versare nelle casse sociali della stessa somme di denaro di provenienza illecita tramite carte di pagamento clonate e per aver tentato di ricevere somme di provenienza illecita presso la Banca Monte dei Paschi di Siena mediante frodi informatiche con l’ausilio di una organizzazione criminale in ciò specializzata e, in particolare, intrattenendo rapporti continui con il Sig. A.A. alla stessa appartenente, in violazione del principio di corretta gestione delle Società affiliate alla FIGC ed in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo. Nessuno è comparso per l’odierno deferito che nel termine prescritto ha tuttavia depositato memoria difensiva con la quale, in sintesi, tende a sminuire le proprie responsabilità rappresentando che era stato contattato da A.A. che gli aveva sottoposto una sponsorizzazione per importi di rilievo e che nessun sospetto aveva avuto circa la provenienza illecita delle somme proposte; ribadisce, al contrario di aver agito sempre al fine di provare a salvare la assai compromessa situazione finanziaria del Parma Calcio e, a tal fine, di aver intrattenuto rapporti con soggetti italiani e esteri di caratura internazionale e di provato prestigio; l’aver accettato alcune conversazioni era stato fatto solo al fine di ascoltare quanto gli interlocutori avevano da proporre. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di 5 (cinque) anni di inibizione oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della Figc. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. L’odierno incolpato, infatti, risulta effettivamente aver commesso gli atti oggetto di incolpazione di cui sopra. Di ciò si trae evidenza dall’informativa della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, resa al Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento penale a carico, fra gli altri, dello stesso odierno deferito, nonché dall’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, fonti di prova, agli atti, che hanno portato al rinvio a giudizio del Sig. Manenti. Dall’esame di questi documenti emergono effettivamente le cattive condotte del Manenti nel breve periodo (poco più di un mese) in cui è stato Presidente pro tempore del Parma FC Spa (fino alla nota dichiarazione di fallimento del 19 marzo 2015). Il Manenti, infatti, nell’ambito di una complessa attività scientemente preparatoria, oggetto di intercettazioni telematiche e telefoniche da parte degli Organi di Polizia, risulta avere fornito gli estremi bancari della Società Parma, su richiesta dell’organizzazione criminale sua sodale, al fine di far confluire sui conti correnti ingenti somme di provenienza illecita (come si deduce chiaramente dalle conversazioni, intercettate, tra i soggetti appartenenti alla detta organizzazione) che sarebbero dovute risultare come sponsorizzazioni (in realtà inesistenti). Risulta, sempre dall’informativa della Polizia Tributaria, che il 16 febbraio 2015 il deferito si è recato, con ciò, evidentemente, dimostrando di essere quantomeno pienamente consapevole del disegno criminoso che si stava tentando di porre in essere, allo Stadio del Parma per assistere all’effettuazione, da parte di A.A., della verifica del funzionamento degli apparati POS al fine di far confluire somme contenute nelle carte di credito, anche clonate, in possesso dell’organizzazione criminale di cui sopra. Inoltre, sempre dalle intercettazioni, risulta anche come il Manenti si sia adoperato fattivamente affinché somme illecite, di particolare entità, sempre all’interno del medesimo disegno criminoso, potessero pervenire nelle casse del Parma Calcio tramite l’accesso abusivo ai server della Banca UBS di Zurigo, procedendo, per conto dell’organizzazione, alle verifiche di fattibilità presso la Banca MPS. D’altra parte, dall’ordinanza di custodia cautelare si evince che il Manenti risulta indagato per aver compiuto, in concorso con A.A., atti idonei diretti in modo non equivoco ad impiegare nelle attività del Parma Calcio somme di denaro, provento di frodi informatiche e/o giacenti su carte di pagamento clonate, che sarebbero dovute apparire come incassi per la vendita di biglietti o merchandising del Parma Calcio o come sponsorizzazioni. I tentativi effettuati per ottenere illecitamente le somme necessarie ad evitare il fallimento della Società di cui, all’epoca, era Presidente l’odierno deferito non hanno poi avuto, per meri motivi tecnici, il fine sperato dall’organizzazione e il denaro, perciò, non è potuto pervenire a destinazione tramite i canali telematici nonostante l’attività posta in essere. Non si può, pertanto, certo ritenere, come arditamente sostenuto nella propria memoria difensiva dal Manenti, che lo stesso non aveva avuto mai alcun sospetto circa l’eventuale provenienza illecita delle somme o dubbi sulla persona A.A. Tali affermazioni sono assolutamente contrastate dalle evidenze probatorie e, in particolare, da tutta la complessa attività investigativa (numerosissime e, nel tenore, inequivoche sono le intercettazioni telematiche e telefoniche agli atti) da cui, al contrario, emerge la fattiva collaborazione del deferito con i soggetti sopra descritti e, ovviamente, la perfetta conoscenza, da parte del Manenti, dei fatti illeciti che si stavano perpetrando e dei soggetti - in particolare A.A., con cui effettivamente intratteneva rapporti continui - cui si era in qualche modo legato per tentare disperatamente di ottenere denaro da versare nelle vuote casse della Società da lui presieduta. Nel caso dell’odierno deferimento i citati fatti addebitati al Manenti appaiono pienamente provati e, certamente, di particolare gravità, tanto da supportare la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Roma con, addirittura, la custodia cautelare in carcere del deferito – e tali da giustificare l’accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura Federale. Il complesso degli elementi di prova a carico del Manenti non lasciano alcun dubbio, in ambito di giustizia sportiva domestica, circa le condotte tenute dal deferito in spregio dei fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità – posti alla base delle regole della FIGC e del CONI – cui sono ovviamente tenuti tutti gli appartenenti all’Ordinamento sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere al Sig. Giampietro Manenti la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque), con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della Figc.
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