F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015 (235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC fino al 31.3.2015) – (nota n. 633 PF 14-15 – prot. n. 2965/F del 23.03.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015
(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC fino al 31.3.2015) - (nota n. 633 PF 14-15 - prot. n. 2965/F del 23.03.2015).
Il deferimento Con provvedimento 17 giugno 2015, il Procuratore Nazionale dello Sport presso il CONI – applicato ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, 46 e 52 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, giusta provvedimento di applicazione del 29 marzo 2015 (Prot. N. 3284/f) - ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Gianluca Fiorini, per violazione dell’art. 1 bis del CGS FIGC e dell’art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. c) CGS FIGC per (i) essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità propri di chi svolge attività rilevante per l’Ordinamento federale, (ii) aver – attraverso l’invio a più persone di messaggi sms dal 22 febbraio al 21 marzo 2015 - espresso giudizi lesivi della reputazione del Procuratore dott. Stefano Palazzi nonché di tutta la Procura federale della FIGC con espressioni idonee a ledere il prestigio della predetta Procura federale, contenenti attribuzione di fatti determinati di cui non è stata provata la verità. Le richieste conclusive delle parti Alla riunione odierna, la Procura nazionale dello Sport – rappresentata dall’Avv. Livia Rossi – ha concluso per l’accertamento della responsabilità del deferito con l’irrogazione della sanzione di anni 1 (uno) di inibizione e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Il deferito – presente personalmente - ha illustrato le proprie argomentazioni difensive e richiesto il proscioglimento da ogni addebito. Motivi della Decisione 1. - Deve essere valutata, in via preliminare, la tempestività di una porzione delle indagini svolte dal Procuratore Nazionale del CONI. L’art. 32 quinques punto 3. CGS stabilisce, infatti, che la durata delle indagini non può superare “40 giorni dalla iscrizione nel registro del fatto e dell’atto rilevante”, e che “gli atti compiuti dopo non possono essere utilizzati”. Tale perentorio termine di conclusione delle indagini è – ai sensi dell’art. 52 punto 1. CGS del CONI - applicabile – previo dimezzamento del medesimo - alla azione della Procura Generale dello Sport del CONI, allorché agisce in funzione vicaria di “applicato”. Nel caso di specie, il provvedimento di “applicazione” - che devesi ritenere contestuale, e, comunque, appena anteriore alla dovuta iscrizione nel registro del procedimento in corso (art. 53 punto 1. CGS CONI) - è del 29.03.2015, mentre la testimonianza del tesserato Carlo Osti risulta assunta solo in data 13.05.2015, e, quindi, successivamente alla scadenza, sia del termine dimezzato di 20 gg. previsto dalla richiamata norma in ordine alla “applicazione”, che, comunque, del termine ordinario di 40 gg. Tuttavia, si deve anche considerare, da un lato, che è proprio la Procura Generale dello Sport a poter autorizzare – in presenza di motivate ragioni - la proroga del richiamato termine di 40 gg “per la medesima durata fino a un massimo di 2 volte”, dall’altro, come, nella specie, la mancata comparizione del Fiorini avesse reso necessaria, ai fini della opportuna conferma della autenticità del contenuto dei messaggi SMS da esso inviati, la, altrimenti ultronea, audizione dell’Osti. Ne consegue che anche la audizione di Osti deve essere ricompresa tra gli atti utilizzabili nell’odierno procedimento. 2. - Il contenuto dei messaggi SMS inviati dal Fiorini al cellulare dell’Osti è gravemente offensivo nei confronti del Dott. Palazzi, di tutti i componenti della Procura Federale e di altri soggetti federali e la relativa condotta – ancorché esauritasi nella comunicazione con una sola persona – non può restare esente - sul piano sostanziale - da più che fondata critica. Altro, tuttavia, è valutare se tale comportamento – come già sottolineato assai criticabile, sotto più profili – abbia connotati tali da essere punibile ai sensi delle previsioni per cui è deferimento. 3. - In ordine alla contestata violazione di cui all’art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera c) CGS, il Tribunale osserva come non sussista, in radice, la “dichiarazione lesiva pubblicamente espressa” prevista e punita dalla norma in esame. A prescindere da ogni questione in ordine alla integrazione del requisito della “pubblicità” attraverso una comunicazione apparentemente individuale, ma – in realtà e nella sostanza - inviata a più persone in un ristretto contesto temporale, devesi osservare come non vi è, in questo procedimento, prova sufficiente dell’invio a più destinatari di comunicazioni aventi contenuto offensivo nei confronti dei medesimi soggetti. La generica dichiarazione di Osti circa il fatto che avrebbe appreso (e non, dunque, personalmente verificato) che i suddetti messaggi sarebbero stati inviati a numerose altre persone, senza nemmeno specificare l’identità di queste ultime, non può costituire, infatti, prova che gli SMS in questione fossero a “destinatario plurimo”. 4. - Il difetto di sufficiente prova in ordine al fatto che gli SMS siano stati inviati a più persone non consente di configurare nemmeno la violazione dei generali doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis CGS. Va precisato al riguardo come se vi fosse ragionevole prova di un intento del deferito di far pervenire ai soggetti interessati, e/o comunque far “circolare” le offese ad essi rivolte, la condotta – da ritenere ingiuriosa (ancorché indirettamente, attraverso la prevista “circolazione dell’offesa”) – sarebbe certamente punibile, anche a prescindere dal fatto che tale circolazione si sia poi realizzata. Nella specie, tuttavia, l’unica circostanza certa sono gli apprezzamenti gravemente offensivi nei confronti del Dott. Palazzi, e ad altri soggetti, ma comunicati a una sola persona, e con un mezzo che ne assicurava la riservatezza. Tali apprezzamenti – come si torna a rimarcare – non possono restare esenti da critica sotto più profili, e, anzi, è evidente come essi configurino in astratto un comportamento contrario ai doveri richiamati dall’art. 1 bis CGS e sanzionabile. Di contro, però – in funzione scriminante di una condotta altrimenti indebita – occorre fare applicazione di un principio giuridico fondamentale – presente in tutti gli ordinamenti a tutela dei rapporti privati e della libertà di esprimersi all’interno di essi – giusta il quale non è mai punibile, quale che ne sia la gravità e la infondatezza, quanto una sola persona confidi in privato a un’altra sola persona. Il superamento di tale principio, infatti, porterebbe con sé il sacrificio di una prerogativa naturale di taluni rapporti assai più importante del bene che con tale superamento si tenderebbe a difendere. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie il deferito Gianluca Fiorini dagli addebiti ascrittigli.
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