F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (attuale responsabile area tecnica della Società L’Aquila Calcio s.s. 2014/15 e legale rappresentante di fatto della Società Morro D’Oro – (nota n. 0411/327 pf14-15 GT/dl del 9.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 01 Ottobre 2015 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (attuale responsabile area tecnica della Società L’Aquila Calcio s.s. 2014/15 e legale rappresentante di fatto della Società Morro D’Oro - (nota n. 0411/327 pf14-15 GT/dl del 9.7.2015). Il Deferimento Con atto del 9 luglio 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Ercole Di Nicola, Responsabile per la stagione sportiva 2014/15 dell’ Area Tecnica della Società L’Aquila Calcio e all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società Morro D’Oro – Settore Giovanile, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 8 del CGS per avere firmato, nel periodo in cui era dirigente della Società ASD Morro D’Oro, scritture false, apponendovi il timbro della ASD Morro D’Oro – Settore Giovanile, con la firma apocrifa del Sig. Scarpone Mario, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio e di appropriarsi di denaro contante corrispettivo dei contratti pubblicitari; inoltre per essersi appropriato di denaro contante, per un ammontare pari ad euro 525.824,00 corrispettivo dei proventi di contratti di sponsorizzazione della menzionata Società; inoltre per avere compilato indebitamente alcuni assegni bancari, recanti firma apocrifa del Sig. Scarpone Mario, titolare del conto corrente, quale formale detentore del patrimonio della Società; infine per avere evaso (negli anni 2008 e 2009) in qualità di amministratore di fatto della ASD Morro D’Oro – Settore Giovanile, le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentando le dichiarazioni relative alle citate imposte. Nei termini consentiti dalla normativa federale il deferito ha fatto pervenire una memoria difensiva. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità del Sig. Di Nicola per i fatti di cui all’atto di deferimento, con conseguente applicazione nei confronti di quest’ultimo della sanzione di 5 (cinque) anni di inibizione. È altresì comparso il Sig. Di Nicola, assistito dal proprio legale, quest’ultima si è riportata alle memorie difensive e ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito; il Sig. Di Nicola ha rilasciato spontanee dichiarazioni in propria difesa concludendo per il proprio proscioglimento. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rileva che dalla documentazione allegata all’atto di deferimento si evince che nel caso in esame risultano integrati gli estremi previsti dall’articolo 38 comma 5) lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, essendo stato iniziato un procedimento penale riguardante gli stessi fatti addebitati in sede di procedimento disciplinare al Sig. Ercole Di Nicola, il quale è stato anche sottoposto, in relazione ai fatti di cui sopra, a misure di custodia cautelare. Nel procedimento penale potranno essere compiutamente accertate, ad avviso del Tribunale, circostanze di fatto tali da fornire ulteriori elementi utili di giudizio, allo stato non ricavabili con sufficiente grado di certezza dagli atti, ai fini della definizione del presente procedimento. Tanto premesso, ritenutane l’opportunità, ordina la sospensione del procedimento, disponendo altresì la sospensione dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado ai sensi dell’articolo 34 bis n. 1 del CGS della FIGC per tutta la durata della sospensione sopra disposta.
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