F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 22 Ottobre 2015 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO GIUSTI, FRANCESCA VETTORI, MAURO CEVOLI, MASAHUDU ALHASSAN, RICHMON BOAKYE YIADOM, ISAAC COFIE, EDMUND ETSE HOTTOR, ALESSANDRO ZARBANO, GIUSEPPE MAROTTA, MANUEL MONTIPÒ, ARMANDO ORTOLI, GIANLUCA SOTTOVIA, ALFONSO FAIELLA, CLEMENTE FILIPPI, ROMULO EUGENIO TOGNI, ALESSANDRO TULLI, ALBERTO FRISON, MAURIZIO RICCARDI, GINO CORIONI, Società FC JUVENTUS Spa, CALCIO BRESCIA Spa, CALCIO PADOVA Spa, SS JUVE STABIA Srl, AS VARESE 1910 Spa, ASG NOCERINA Srl – (nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 22 Ottobre 2015 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO GIUSTI, FRANCESCA VETTORI, MAURO CEVOLI, MASAHUDU ALHASSAN, RICHMON BOAKYE YIADOM, ISAAC COFIE, EDMUND ETSE HOTTOR, ALESSANDRO ZARBANO, GIUSEPPE MAROTTA, MANUEL MONTIPÒ, ARMANDO ORTOLI, GIANLUCA SOTTOVIA, ALFONSO FAIELLA, CLEMENTE FILIPPI, ROMULO EUGENIO TOGNI, ALESSANDRO TULLI, ALBERTO FRISON, MAURIZIO RICCARDI, GINO CORIONI, Società FC JUVENTUS Spa, CALCIO BRESCIA Spa, CALCIO PADOVA Spa, SS JUVE STABIA Srl, AS VARESE 1910 Spa, ASG NOCERINA Srl - (nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015). I patteggiamenti Alla riunione del 11.9.2015 i Signori Leonardo Giusti, Francesca Vettori, Isaac Cofie, Edmund Etse Hottor, Alessandro Zarbano, Alberto Frison, Romulo Eugenio Togni con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 13.10.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Leonardo Giusti, Francesca Vettori, Isaac Cofie, Edmund Etse Hottor, Alessandro Zarbano, Alberto Frison, Romulo Eugenio Togni hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“- pena base per il Sig. Leonardo Giusti, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h CGS per mesi 21 (ventuno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 14 (quattordici); - pena base per la Sig.ra Francesca Vettori, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h CGS per mesi 8 (otto) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 20 (venti); - pena base per il Sig. Isaac Cofie, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00); - pena base per il Sig. Edmund Etse Hottor, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00); - pena base per il Sig. Alessandro Zarbano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) e € 2.000,00 (€ duemila/00); la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) viene interamente convertita nell’ammenda di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00), pertanto la sanzione finale totale sarà di € 37.000,00 (€ trentasettemila/00). - pena base per il Sig. Alberto Frison, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci); - pena base per il Sig. Romulo Eugenio Togni, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; Le posizioni dei Signori Mauro Cevoli, Clemente Filippi e della Società SS Juve Stabia Srl, stante la non presenza dei deferiti alla riunione del 11.9.2015, sono state definite anche esse alla riunione del 15.10.2015. [“- pena base per il Sig. Mauro Cevoli, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h CGS per giorni 70 (settanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 47 (quarantasette); - pena base per il Sig. Clemente Filippi, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); - pena base per la Società SS Juve Stabia Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Le posizioni non patteggiate Il procedimento è proseguito per le rimanenti posizioni deferite. Alla riunione del 15.10.2015, alla quale si è pervenuti a seguito dei rinvii necessari per la formalizzazione delle richieste di applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, è stato dichiarato aperto il dibattimento in ordine alle posizioni: - del Sig. MASAHUDU ALHASSAN, all’epoca dei fatti tesserato con la Società Genoa Cricket and FC Spa, attualmente tesserato con la Società Latina Calcio Srl per la 1) violazione dell’art.1 bis, co 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 3, co. 1, Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’assistenza del Sig. Leonardo Giusti, in occasione del tesseramento, quale giovane di serie, con la Società Genoa il 1.12.2010, senza conferirgli formale mandato come previsto dall’art. 23 del Regolamento agenti; 2) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015 per essersi avvalso dell’assistenza del Sig. Leonardo Giusti, in occasione del contratto da professionista stipulato con la Società Genoa in data 18.02.2011, senza conferirgli formale mandato; 3) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 21, co. 5, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015 e in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Leonardo Giusti, al quale aveva conferito incarico scritto, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società Genoa in data 12.12.2011; - del Sig. RICHMON BOAKYE YIADOM, calciatore all’epoca dei fatti, tesserato con la Società Genoa Cricket and FC Spa, attualmente tesserato con la Società Atalanta Bergamasca Spa per la 1) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), e dell’art. 10, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 3, co. 1, 5, co. 1, e 13, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010 per essersi avvalso di fatto dell’agente Leonardo Giusti, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del tesseramento, quale giovane di serie, con la Società Genoa in data 28.01.2009; 2) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente) e dell’art. 10, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 3, co. 1, 5, co. 1, e 13, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso di fatto dell’agente Leonardo Giusti, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto da professionista stipulato con la Società Genoa in data 3.04.2009; 3) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso di fatto dell’operato dell’agente Giusti, in occasione del contratto stipulato il 12.11.2009 con il Genoa, senza rilasciargli mandato scritto; 4) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 16, co. 1, e 21, co. 3, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso, di fatto, dell’opera professionale dell’agente Leonardo Giusti, soggetto non autorizzato, in occasione dei contratti stipulati con la Società Genoa in data 19.07.2010 ed in data 29.01.2011, nonché in occasione del contratto stipulato con il Sassuolo in data 1.07.2011; - del Sig. ORTOLI ARMANDO, all’epoca dei fatti Direttore sportivo con poteri di rappresentanza della Società Frosinone Calcio Srl per la 1) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito mandato all’agente Leonardo Giusti volto alla stipula del contratto di Alberto Frison, avvenuto in data 19.01.2011, quando il medesimo agente rappresentava di fatto gli interessi del medesimo calciatore, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare entrambe le controparti contrattuali; 2) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Leonardo Giusti, al quale il Frosinone aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Alberto Frison con la predetta Società in data 19.01.2011; - del Sig. RICCARDI MAURIZIO, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa per la 1) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Vettori, cui la Società aveva conferito regolare mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Claudio Pani con la Società Piacenza in data 31.08.2011; 2) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell’agente Leonardo Giusti, in occasione della risoluzione del contratto tra il calciatore Alessandro Tulli e la Società Piacenza in data 12.01.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Giusti rappresentasse di fatto il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; - del Sig. GIUSEPPE MAROTTA, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società FC Juventus Spa per la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Manuel Montipò, cui la Società Juventus aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Yussif Raman Chibsah con la predetta Società Juventus in data 2.01.2012; - del Sig. MANUEL MONTIPÒ, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C. per la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 19, co. 2, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per aver assistito la Società Juventus Spa, in occasione del contratto stipulato dal calciatore Yussif Raman Chibsah con la Società Juventus in data 2.1.2012, dalla quale riceveva formale mandato, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel citato contratto; - del Sig. GIANLUCA SOTTOVIA, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società Calcio Padova Spa per la violazione dell’art. 1 bis, co. 1 CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1 delle NOIF per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Leonardo Giusti, cui la Società Padova conferiva mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Daniel Cappelletti con la predetta Società in data 18.08.2010; - del Sig. ALESSANDRO TULLI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza e con la Società Latina, attualmente tesserato con la Società Lupa Roma FC Srl per la 1) violazione dell’art. 1 bis, co. 1 CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 10, co. 4 e 15, co. 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Mauro Cevoli, in forza di formale mandato rilasciatogli, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la Società Piacenza, controparte contrattuale nella medesima operazione, come si evince dalla scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dalla medesima Società; determinando, altresì, una situazione di conflitto di interessi e facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti del Piacenza, dalla Sport Promotion Srl di cui il Cevoli era socio, in data 10.9.2010, dell’importo di € 27.500,00 (a seguito della riunione al presente procedimento di quello avente numero 11133/518pf11-12); 2) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 21, co. 5, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Alessandro Marino, al quale aveva conferito formale incarico scritto, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Latina in data 27.08.2012; 3) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell’agente Leonardo Giusti, nonostante avesse conferito incarico scritto all’agente Francesca Vettori; - del Sig. LUIGI CORIONI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Brescia Spa per la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, co. 2, e 10, commi 1 e 11, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver sottoscritto una dichiarazione debitoria intestata alla Società Sport Promotion International Ltd, Società riconducibile all’agente Giusti (cfr. lettera G della parte motiva), per l’attività di consulenza prestata per il tesseramento del calciatore Barusso Ahmed Apimah, il cui contratto veniva stipulato in data 27.07.2009; facendo, pertanto, sì, attraverso tale condotta, che il compenso spettante all’agente Leonardo Giusti, che di fatto rappresentava il calciatore, venisse corrisposto dal Brescia, che si sostituiva così al calciatore stesso; - del Sig. ALFONSO FAIELLA, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl per la 1) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito incarico all’agente Francesca Vettori, in occasione della stipula del contratto tra il calciatore Barusso Ahmed Apimah e la Società Nocerina in data 31.01.2012, così concorrendo a determinare una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Vettori rappresentasse, di fatto, anche il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; 2) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Francesca Vettori, cui la Società Nocerina aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Barusso Ahmed Apimah con la predetta Società in data 31.01.2012; - delle Società FC JUVENTUS Spa, CALCIO PADOVA Spa, AS VARESE 1910 Spa, CALCIO BRESCIA Spa e ASG NOCERINA Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri legali rappresentanti all’epoca dei fatti. Esaurita la discussione, la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento, per intervenuta prescrizione, per il Sig. Tulli in relazione al capo di incolpazione di cui al deferimento n. 11133/518pf11-12 riunito al presente, ed al Sig. Boakie in relazione ai primi due capi di incolpazione. In relazione alle posizioni residue ha chiesto invece infliggersi le seguenti sanzioni: 1) al Sig. MASAHUDU ALHASSAN, l’ammenda di € 11.000,00 (euro undicimila/00); 2) al Sig. RICHMON BOAKYE YIADOM, l’ammenda di € 13.000,00 (euro tredicimila/00); 3) al Sig. ORTOLI ARMANDO, la sospensione per mesi 1 (uno) e l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00); 4) al Sig. RICCARDI MAURIZIO, l’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); 5) al Sig. GIUSEPPE MAROTTA, l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00); 6) al Sig. MANUEL MONTIPÒ, la inibizione per mesi 1 (uno); 7) al Sig. GIANLUCA SOTTOVIA, l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00); 8) al Sig. ALESSANDRO TULLI, l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00); 9) al Sig. GINO CORIONI, l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00); 10) al Sig. ALFONSO FAIELLA, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); 11) alla Società FC JUVENTUS Spa, l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00); 12) alla Società A.S. VARESE 1910 Spa, l’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00); 13) alla Società CALCIO BRESCIA Spa, l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00); 14) la Società ASG NOCERINA Srl, l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00); 15) alla Società CALCIO PADOVA Spa, l’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00). Nel corso della discussione, il Sig. Riccardi, a mezzo del proprio difensore, ha depositato documentazione, estratta dal procedimento n. 518/2012, a sostegno dell’eccezione di improcedibilità dell’odierno deferimento, mentre i Sigg.ri Marotta e Montipò copia del CCNL e fac simili di contratti di tesseramento ai fini della esenzione da qualsiasi responsabilità per l’impossibilità materiale di tenere il comportamento contestato. Pertanto, tutti i deferiti hanno concluso per il rigetto del deferimento e comunque per l’accoglimento delle conclusioni in parte contenute nei propri scritti difensivi ed in parte formulate all’esito dell’ampia discussione alla quale hanno dato corso. In via preliminare è necessario esaminare le eccezioni di improcedibilità e di inutilizzabilità dei documenti formulate dal Sig. Riccardi. Nel corso della discussione, il deferito ha eccepito la violazione del termine di conclusione delle indagini e/o di intervenuta prescrizione e/o di improcedibilità dell’azione disciplinare e/o di inutilizzabilità di tutti i documenti e/o atti di indagine sotto un duplice profilo. In base al primo, per il quale ha depositato alcuni documenti asseritamente estratti dal procedimento n. 518/2012, ha censurato a vario titolo il deferimento in quanto la Procura Federale, pur essendo già in possesso della prova della fondatezza delle accuse, non avrebbe concluso il procedimento disciplinare nei termini previsti dalla previgente normativa. Le eccezioni sono infondate. Dall’esame dei documenti depositati emerge che nessuno degli stessi sia riferibile al Dott. Riccardi, talché non è possibile ascrivere alla Procura alcun ritardo, atteso che quelli sui quali si fonda l’odierno deferimento e nello specifico l’incolpazione del Sig. Riccardi sono stati acquisiti ritualmente all’esito dell’attività di indagine successivamente effettuata e devono ritenersi perfettamente utilizzabili. Sotto un secondo profilo, il deferito fa discendere l’improcedibilità del deferimento dall’applicazione della normativa prevista dall’art. 32 CGS, per cui tutte le indagini devono essere concluse nel termine di quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Ebbene, tenuto conto che la normativa vigente è stata introdotta il 30 luglio 2014 e che le indagini sono iniziate nella stagione sportiva 2012/2013, è pacifica l’irretroattività della prima e la legittimità dell’operato della Procura Federale. Nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. La vicenda trae origine dalla nota, recante prot. n. 4118/518pf11-12, con la quale la Procura Federale ha disposto l’apertura di un’attività di indagine in relazione a quanto rappresentato nel Comunicato della Guardia di Finanza di Piacenza del 20.12.2011 ed alla conseguente attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza in merito a “ipotesi di reato riguardante l’utilizzo ed emissione di fatture per operazioni mai effettuate afferenti dirigenti del Piacenza Calcio ed agenti di calciatori, nonché ipotesi di frode sportiva relativa alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori e calciatori stessi”. L’indagine relativa al procedimento n. 518 pf11-12 è stata particolarmente complessa e si è articolata nell’acquisizione di documentazione presso l’Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A e B (costituita dalle variazioni di tesseramento, dagli accordi economici e dalle eventuali risoluzioni, dai contratti di prestazione sportiva e dalle scritture integrative) e presso la Commissione Agenti (costituita da copia dei mandati conferiti dai taluni calciatori e dei mandati conferiti dalle Società, per tali calciatori, agli agenti Leonardo Giusti, Francesca Vettori, Mauro Cevoli, Lara Palmigiani e Federico Cavalli) nonché nelle audizioni di tesserati e agenti di calciatori dalle quali sono emerse ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari a carico degli agenti Leonardo Giusti, Francesca Vettori, Mauro Cevoli e del calciatore Apimah Ahmed Barusso, soggetti che hanno comunque definito l’odierno deferimento ricorrendo all’istituto di cui all’art. 23 CGS. È stato quindi disposto provvedimento di stralcio, con apertura contestuale da parte della Procura Federale del procedimento recante prot. 3905/488pf12-13/SP/dl del 31.12. 2012, con il quale è stata disposta contestualmente l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 518 pf11-12. Inoltre, è stata acquisita copia degli atti d’indagine facenti parte del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste (n. 5933/11 NRN) avente ad oggetto: “notizie relative al procedimento penale a carico dell’agente di calciatori Francesca Vettori”. La corposa attività di indagine ha consentito di accertare la sistematica violazione, da parte del Sig. Giusti e della Sig.ra Vettori, di numerose norme federali e, in particolar modo, del Regolamento Agenti. Sebbene i deferiti abbiano definito anticipatamente il deferimento, la disamina delle condotte dagli stessi tenute è necessaria al fine di comprendere la fondatezza del deferimento anche in ordine alle posizioni degli altri soggetti coinvolti. Il Sig. Leonardo Giusti, pur non avendo il titolo di agente, ha esercitato tale attività avvalendosi dell’agente Mauro Cevoli mentre, dopo aver superato l’esame e conseguito la relativa licenza il 18 maggio 2009, quasi contestualmente alla moglie Sig.ra Francesca Vettori (6 luglio 2009), ha iniziato a lavorare con quest’ultima, dividendo con lei mandati dei calciatori e della Società. È peraltro emersa un’attività di reclutamento del Sig. Giusti di giovani calciatori ghanesi, dei quali ha promosso e favorito il loro arrivo in Italia da minorenni, fornendo a molti di loro vitto e alloggio presso la sua abitazione di Pescia. Dall’esame della documentazione acquisita, ovvero dalla visura camerale della Società Sport Systems Srl, si evince che il Sig. Giusti risultava essere socio della Società in questione, detenendo il 50% delle quote azionarie quando ancora non era titolare della licenza di agente di calciatori nonché l’Amministratore delegato della Società di agenti Sport Promotion Srl, comportamenti posti in violazione dell’art. 4, co. 2 lettera d), del Regolamento agenti vigente dal 1/2/2007 al 7/4/2010, che prevede espressamente che “la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da soci agenti”. All’esito delle risultanze istruttorie si evince che il Giusti si è avvalso dell’operato dell’agente Mauro Cevoli instaurando con questi un rapporto professionale avente carattere continuativo finalizzato a eludere la normativa sul conflitto di interessi, nonché per consentirgli di esercitare abusivamente l’attività di agente quando ancora non era in possesso della Licenza; tale circostanza si verificava in quanto il Sig. Mauro Cevoli si prestava a svolgere formalmente l’attività di agente nei confronti dei calciatori Andrea Cossu, Claudio Pani e Alberto Frison, i quali, però, in realtà erano rappresentati di fatto dal Giusti. L’agente Giusti, nel corso dell’esercizio della propria attività professionale, si avvaleva dell’operato della moglie Francesca Vettori, agente di calciatori, la quale riceveva mandato dai calciatori Boakye Yiadom Richmon, Hottor Edmund Etse, Cofie Isaac, Andrea Cossu, Claudio Pani, Alberto Frison, Alessandro Tulli, Franco Michele e Gaetano Carrieri, i quali però risultavano assistiti di fatto dal marito. Tali dinamiche relazionali erano finalizzate alla dissimulazione dell’attività effettivamente svolta dal Giusti ed alla instaurazione di una collaborazione professionale avente carattere continuativo tesa ad eludere le norme sul conflitto di interessi che vietano l’instaurazione di rapporti di collaborazione tra agenti destinati a permanere nel tempo. MASAHUDU ALHASSAN Al deferito è contestata la 1) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 3, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’assistenza del Sig. Leonardo Giusti, in occasione del tesseramento, quale giovane di serie, con la Società Genoa il 1.12.2010, senza conferirgli formale mandato come previsto dall’art. 23 del Regolamento agenti; 2) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015 per essersi avvalso dell’assistenza del Sig. Leonardo Giusti, in occasione del contratto da professionista stipulato con la Società Genoa in data 18.02.2011, senza conferirgli formale mandato; 3) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 21, co. 5, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015 e in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Leonardo Giusti, al quale aveva conferito incarico scritto, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società Genoa in data 12.12.2011. Il deferimento deve ritenersi fondato. Le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dal Sig. Capozucca, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Genoa FC Spa, incaricato dalla medesima Società alla definizione della trattativa in questione, hanno consentito di accertare che il Sig. Giusti ha rappresentato e prestato assistenza professionale di fatto al calciatore Alhassan Masahudu, che non aveva conferito regolare mandato se non nel settembre 2011, favorendone dapprima il tesseramento quale giovane di serie con il Genoa il 1° dicembre 2010 e poi da professionista, sempre con il Genoa in data 18 febbraio 2011. Infine, in occasione dei contratti stipulati nel 2011, tra il Genoa ed il calciatore Alhassan non venivano indicati né il nominativo del Sig. Giusti, della cui opera professionale il predetto calciatore si era avvalso, né quello della Sig.ra Vettori, della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa. La scelta del deferito di rimanere assente e di non difendersi conferma ulteriormente la fondatezza delle incolpazioni per cui si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale. RICHMON BOAKYE YIADOM La Procura Federale ha concluso eccependo l’intervenuta prescrizione per i primi due capi di incolpazione, effettivamente maturatasi. In relazione ai due restanti il deferimento è fondato. Al Sig. Boakye sono contestate 3) la violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso di fatto dell’operato dell’agente Giusti, in occasione del contratto stipulato il 12.11.2009 con il Genoa, senza rilasciargli mandato scritto, e la 4) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 16, co. 1, e 21, co. 3, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso, di fatto, dell’opera professionale dell’agente Leonardo Giusti, soggetto non autorizzato, in occasione dei contratti stipulati con la Società Genoa in data 19.07.2010 ed in data 29.01.2011, nonché in occasione del contratto stipulato con il Sassuolo in data 1.07.2011. Il deferito invoca la propria buona fede nella commissione dei fatti allo stesso contestati, assumendo di essersi totalmente affidato ai Sigg.ri Giusti e Vettori nei confronti dei quali avrebbe vissuto una sorta di timore riverenziale anche in ragione dell’ospitalità offertagli. Sostiene, altresì, di non essere imputabile di alcunché atteso che al momento della stipula dei vari contratti, in parte sottoscritti da minorenne ed in parte da maggiorenne, il Sig. Giusti avrebbe ricoperto il ruolo di tutore controfirmando quelli in cui il deferito non aveva ancora raggiunto la maggiore età mentre per gli altri il deferito asserisce di non aver ben compreso quanto stesse accadendo. Per tali motivi – conclude – gli effetti “disciplinari” delle violazioni contestualmente commesse rimangono in capo all’esercente la potestà, nel primo caso, e comunque non sorgerebbero a proprio carico, nel secondo, per l’assenza dell’elemento psicologico. La tesi, per quanto suggestiva, non è accoglibile se non relativamente al riconoscimento di circostanze attenuanti idonee a contenere le richieste sanzionatorie della Procura Federale nella misura di cui al dispositivo. Risulta pacifica la circostanza che il deferito abbia compiuto alcuni dei fatti contestati quando era minorenne – quindi in uno stato di incapacità legale – ma aveva compiuto 16 anni, età che, per l’ordinamento italiano, lo pone nella condizione per essere emancipato e lo abilita, altresì, all’effettuazione di prestazioni lavorative. Peraltro, i contratti ed i tesseramenti che lo stesso ha concluso alla presenza del proprio “tutore” non sono di per sé invalidi ma, proprio perché soggetti all’ordinaria azione di annullamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1425 c.c., producono effetti in capo allo stipulante che, dall’esame dei documenti depositati anche dalla difesa, sono consistiti in un indiscutibile incremento patrimoniale ottenuto dallo stesso. Per tali motivi, la validità dei contratti conclusi, se integrante fattispecie disciplinarmente rilevanti, non può essere limitata ai soli effetti vantaggiosi per il solo fatto dell’età ma si estende anche ad ogni aspetto legato all’osservanza delle regole federali che il tesseramento impone, per cui è lecito concludere che il deferito sia responsabile per le violazioni commesse tanto quando era minorenne quanto al raggiungimento della maggiore età. È altrettanto vero, però, che la giovane età del Sig. Boakye unita alla naturale inesperienza, alla rilevante circostanza di essersi trovato proiettato in una realtà socio culturale ben distante dalla propria ed all’entusiasmo legato al suo ingresso nel mondo del calcio, possano averne offuscato la capacità di giudizio non consentendogli di ben comprendere il disvalore giuridico legato ad un aspetto regolamentare che lo stesso ha di fatto violato. Per tali motivi è opportuno riconoscere delle circostanze attenuanti ai fatti dallo stesso compiuti, contenendo la sanzione nei limiti di cui al dispositivo. ARMANDO ORTOLI Al deferito è stata contestata la 1) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito mandato all’agente Leonardo Giusti volto alla stipula del contratto di Alberto Frison, avvenuto in data 19.01.2011, quando il medesimo agente rappresentava di fatto gli interessi del medesimo calciatore, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare entrambe le controparti contrattuali; 2) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Leonardo Giusti, al quale il Frosinone aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Alberto Frison con la predetta Società in data 19.01.2011. Le risultanze dell’attività di indagine ed i documenti acquisiti confermano la fondatezza dei capi di incolpazione, per cui si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale. GIUSEPPE MAROTTA e FC JUVENTUS Spa – MANUEL MONTIPÒ Alle parti è contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, co. 4, e 19, co. 2, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF per non essersi assicurati che il nominativo dell’agente Manuel Montipò, cui la Società Juventus aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Yussif Raman Chibsah con la predetta Società Juventus in data 2.01.2012. Le posizioni possono trattarsi congiuntamente perché connesse soggettivamente ed oggettivamente. I deferiti, con motivazioni sostanzialmente identiche, hanno sostenuto, per un verso, l’impossibilità materiale di attenersi al precetto normativo non esistendo nel modulo del quale è obbligatorio l’utilizzo una parte riservata all’indicazione del nominativo dell’agente, per un altro, in particolare la difesa del Sig. Marotta, la circostanza che la normativa statuale ed il CCNL di categoria, norme di rango superiore rispetto a quelle federali, non prevedono un obbligo del genere. Le eccezioni sono infondate. Prendendo le mosse dalle deduzioni del Sig. Marotta, è opportuno rilevare che è proprio la libera scelta effettuata dal privato di aderire all’ordinamento federale e di svolgere attività rilevante per lo stesso che fa sorgere l’obbligo – e di certo non la mera facoltà – di rispettare le norme regolamentari, risultando irrilevante, nel caso di specie, la sovraordinazione gerarchica delle une rispetto alle altre. Gli articoli che si assumono violati impongono ben determinati comportamenti (nello specifico “indicazione del nome dell’agente”), nulla vietando “alle parti di integrare il detto modulo indicando tutte le clausole ed i limiti di mandato, onde chiarire l’effettiva volontà̀ delle stesse, ma in alcun caso può̀ essere violato il requisito formale minimo di cui al disposto dell’art. 10 comma 1 del Regolamento Agenti all’epoca in vigore. La circostanza di non avere formalizzato l’incarico all’Agente con le modalità̀ regolamentari, circostanza risultata pacifica nel processo, integra la violazione disciplinare formalmente contestata all’Agente” (ex multis: CGF, SU, CU 81/2012-2013; TFN, SD, CU 10/2015-2016). Pertanto, i deferiti devono ritenersi responsabili per le violazioni ascritte e sanzionati nella misura richiesta dalla Procura Federale che si ritiene congrua. Alla responsabilità del Sig. Marotta, legale rappresentante, consegue quella diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. RICCARDI MAURIZIO Al deferito sono contestate: 1) la violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Vettori, cui la Società aveva conferito regolare mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Claudio Pani con la Società Piacenza in data 31.08.2011; 2) la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell’agente Leonardo Giusti, in occasione della risoluzione del contratto tra il calciatore Alessandro Tulli e la Società Piacenza in data 12.01.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Giusti rappresentasse di fatto il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione. Superate le eccezioni di improcedibilità, il deferito, nel merito, contesta sotto più profili la fondatezza del deferimento. Lo stesso difatti eccepisce l’insussistenza della violazione di cui agli artt. 22.4 REAC 2010 e 93 NOIF. Al riguardo, valgano le stesse considerazioni effettuate per i Sigg.ri Marotta e Montipò. Come già dedotto, ferma restando la cogenza delle richiamate norme, nulla vieta “alle parti di integrare il detto modulo indicando tutte le clausole ed i limiti di mandato, onde chiarire l’effettiva volontà̀ delle stesse, ma in alcun caso può̀ essere violato il requisito formale minimo di cui al disposto dell’art. 10 comma 1 del Regolamento Agenti all’epoca in vigore. La circostanza di non avere formalizzato l’incarico all’Agente con le modalità̀ regolamentari, circostanza risultata pacifica nel processo, integra la violazione disciplinare formalmente contestata all’Agente” (ex multis: CGF, SU, CU 81/2012-2013; TFN, SD, CU 10/2015-2016). Pertanto la violazione deve ritenersi commessa. Il Sig. Riccardi, sotto altro profilo, eccepisce l’insussistenza della violazione sia perché la Società che rappresentava aveva conferito il mandato all’agente sia perché la norma che si assume violata avrebbe ad oggetto la “stipula” e non la “risoluzione” di un contratto. L’eccezione è infondata. Punto di partenza è costituito dalla situazione tutelata dall’ordinamento federale, consistente nella necessità di evitare situazioni di conflitto in senso lato (art. 20, co. 9, REAC) che invece, nel caso di specie si è creata nel momento in cui l’agente ha assistito entrambe le parti in una vicenda contrattuale. In relazione a tale ultimo aspetto è bene rilevare che sebbene la lettera della norma che si assume violata faccia riferimento al termine “stipula” il complesso normativo chiarisce che la situazione conflittuale deve essere evitata in ogni vicenda contrattuale non escluse quelle modificative o estintive (art. 3, co. 3 e 4, art. 16, co. 1, REAC 2010-2015). Infine invoca l’applicabilità del favor rei in ragione del Nuovo Regolamento dei procuratori sportivi che consente la doppia rappresentanza. Anche tale richiesta è infondata. Come già affermato, peraltro recentemente (TFN, SD, CU 10/2015-2016), con principio dal quale non si ritiene di doversi discostare, “La possibilità̀ che oggi il Procuratore possa assistere più̀ parti non può̀ far ritenere abrogate le violazioni contestate. Difatti, pur ipotizzando, in un’ottica di favor rei, l’esistenza di una sorta di consenso presunto in ragione dell’assistenza prestata in modo sostanziale dall’agente (oggi procuratore) ad entrambe le parti, non risultavano comunque soddisfatte le condizioni che l’attuale normativa impone per la legittimità̀ della rappresentanza plurima (conferimento doppio mandato, indicazione soggetto tenuto al pagamento, esplicitazione situazione conflitto interessi, ricevimento mandato da parte di tutti i soggetti interessati)”. GIANLUCA SOTTOVIA E CALCIO PADOVA Spa Al deferito è contestata la violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1 delle NOIF per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Leonardo Giusti, cui la Società Padova conferiva mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Daniel Cappelletti con la predetta Società in data 18.08.2010. I documenti acquisiti confermano i fatti addebitati al deferito alla responsabilità del quale, all’epoca legale rappresentante, consegue quella diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. ALESSANDRO TULLI A seguito della riunione al presente procedimento di quello avente numero 11133/518pf11-12, il deferito è stato chiamato a rispondere 1) della violazione dell’art. 1 bis, co. 1 CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 10, co. 4 e 15, co. 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Mauro Cevoli, in forza di formale mandato rilasciatogli, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la Società Piacenza, controparte contrattuale nella medesima operazione, come si evince dalla scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dalla medesima Società; determinando, altresì, una situazione di conflitto di interessi e facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti del Piacenza, dalla Sport Promotion Srl di cui il Cevoli era socio, in data 10.9.2010, dell’importo di € 27.500,00. Il deferito, invece, con l’odierno deferimento è stato chiamato a rispondere della 2) violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 21, co. 5, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Alessandro Marino, al quale aveva conferito formale incarico scritto, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Latina in data 27.08.2012, nonché della 3) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell’agente Leonardo Giusti, nonostante avesse conferito incarico scritto all’agente Francesca Vettori. La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di intervenuta prescrizione quanto al capo di incolpazione oggi rubricato al n. 1), che effettivamente deve ritenersi maturata, e per il riconoscimento della responsabilità del deferito in merito alle ulteriori violazioni allo stesso ascritte. Quanto al capo di incolpazione n. 2), il deferito sostiene che l’aver stipulato il contratto secondo i minimi della categoria di appartenenza per la stagione sportiva 2012/2013 indicati in € 20.000,00 lordi, non avrebbe fatto sorgere il diritto dell’agente al compenso, per cui non sarebbe stato necessario l’inserimento del nominativo. La tesi – che presuppone chiaramente la presenza dell’agente – è smentita, innanzitutto, dalla cifra inserita nel contratto che ammonta ad € 29.000,00 lordi. Per di più, contrariamente a quanto ritenuto, la norma esige semplicemente che il nominativo venga inserito comunque nel contratto a prescindere dal compenso poi effettivamente maturato. Sotto diverso profilo e per certi versi in modo contraddittorio, il deferito sostiene che il Sig. Marino non avrebbe partecipato alla stipula del contratto, risultando documentalmente che il Sig. Tulli lo avrebbe concluso in completa autonomia per essere stata elisa la parte relativa all’assistenza dell’agente. La circostanza è smentita dalla registrazione, presso la Commissione Agenti, dell’incarico di assistenza conferito al Sig. Marino nel giugno 2012, quindi appena due mesi prima della stipula del contratto con il Latina il 27.8.2012. Tale dato di fatto, unito all’entità della cifra pattuita per le prestazioni sportive, è indicativa che l’omessa indicazione del nominativo sia stata finalizzata all’elusione delle normativa di cui è stata contestata la violazione Quanto invece al capo di incolpazione n. 3), il deferito invoca l’esenzione da qualsiasi responsabilità deducendo che i due mandati rilasciati in bianco al Sig. Giusti sarebbero stati abusivamente riempiti con il nominativo della Sig.ra Vettori ovvero ad insaputa dello stesso Tulli. L’evoluzione dei fatti, pertanto, prosegue il deferito, deporrebbe a proprio favore non potendosi ritenere obbligato ad alcuna forma di controllo e versando in completa buona fede. La tesi non è accoglibile. Esiste un generale dovere di probità (art. 1 CGS) che, in uno con la previsione che il calciatore conferisce mandato all’agente, la cui formulazione non può che farlo ritenere esattamente individuato, impone ai tesserati di non rilasciare mandati in bianco – a pena di commettere un comportamento quantomeno irregolare – a prescindere dall’utilizzo più o meno fraudolento che ne possa essere fatto. Peraltro, a parte ogni deduzione in merito al diritto – dovere di controllo dell’operato dell’Agente, è da ritenersi non corretto il comportamento di chi si disinteressa totalmente dei diritti dei quali è titolare in una ingiustificabile ottica deresponsabilizzante, soprattutto in ragione del fatto che le omissioni più o meno colpose poste in essere hanno di fatto determinato l’integrazione delle violazioni contestate. Infine bisogna rilevare che, per quanto possa riconoscersi al Sig. Tulli un contegno ispirato alla più totale buona fede, la stessa non scrimina ma, tutt’al più, mitiga il trattamento sanzionatorio come da dispositivo. LUIGI CORIONI E BRESCIA CALCIO Spa Ai deferiti è contestata la violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, co. 2, e 10, commi 1 e 11, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver sottoscritto una dichiarazione debitoria intestata alla Società Sport Promotion International Ltd, Società riconducibile all’agente Giusti (cfr. lettera G della parte motiva), per l’attività di consulenza prestata per il tesseramento del calciatore Barusso Ahmed Apimah, il cui contratto veniva stipulato in data 27.07.2009; facendo, pertanto, sì, attraverso tale condotta, che il compenso spettante all’agente Leonardo Giusti, che di fatto rappresentava il calciatore, venisse corrisposto dal Brescia, che si sostituiva così al calciatore stesso. Il deferito ha validamente contestato l’esistenza della dichiarazione debitoria posta dalla Procura Federale a fondamento dell’incolpazione, motivo per cui, non essendo la stessa acquisita agli atti e quindi, di fatto, non essendovi prova della sua esistenza, non può che pervenirsi al rigetto del deferimento nei confronti del Sig. Corioni e, di conseguenza, del Brescia Calcio Spa. ALFONSO FAIELLA E ASG NOCERINA Srl Al deferito è contestata la 1) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito incarico all’agente Francesca Vettori, in occasione della stipula del contratto tra il calciatore Barusso Ahmed Apimah e la Società Nocerina in data 31.01.2012, così concorrendo a determinare una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Vettori rappresentasse, di fatto, anche il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; 2) violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, co. 4, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Francesca Vettori, cui la Società Nocerina aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Barusso Ahmed Apimah con la predetta Società in data 31.01.2012. L’attività di indagine ha consentito di accertare l’effettivo concretizzarsi dei comportamenti antiregolamentari nel senso indicato nel capo di incolpazione, per cui il deferimento deve ritenersi fondato. Alla responsabilità del deferito, legale rappresentante all’epoca dei fatti, consegue quella diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Leonardo Giusti, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h CGS per mesi 14 (quattordici); - per la Sig.ra Francesca Vettori, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h CGS per mesi 5 (cinque) e giorni 20 (venti); - per il Sig. Isaac Cofie, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); - per il Sig. Edmund Etse Hottor, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); - per il Sig. Alessandro Zarbano, sanzione della ammenda di € 37.000,00 (€ trentasettemila/00); - per il Sig. Alberto Frison, sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci); - per il Sig. Romulo Eugenio Togni, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); - per il Sig. Mauro Cevoli, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h CGS per giorni 47 (quarantasette); - per il Sig. Clemente Filippi, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti); - per la Società SS Juve Stabia Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). Per le posizioni residue, respinge il deferimento nei confronti del Sig. Luigi Corioni e del Calcio Brescia Spa, nonché nei confronti del Sig. Boakye Yiadom Richmon, solo relativamente ai capi di incolpazione nn. 1) e 2), nonché nei confronti del Sig. Tulli solo relativamente al capo di incolpazione n. 1). Per il resto, infligge a) 1) al Sig. Masahudu Alhassan, l’ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00); b) 2) Sig. Richmon Boakye Yiadom, l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); c) 3) al Sig. Armando Ortoli, l’inibizione per mesi 1 (uno); d) 4) al Sig. Maurizio Riccardi, l’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); e) 5) al Sig. Giuseppe Marotta, l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00); f) 6) al Sig. Manuel Montipò, l’inibizione per mesi 1 (uno); g) 7) Sig. Gianluca Sottovia, l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00); h) 8) al Sig. Alessandro Tulli, l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00); i) 10) al Sig. Alfonso Faiella, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); j) 11) alla Società FC Juventus Spa, l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00); k) 12) alla Società Calcio Padova Spa, l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); l) 13) alla Società AS Varese 1910 Spa, l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); m) 15) la Società ASG Nocerina Srl, l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
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