F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 27 Ottobre 2015 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (all’epoca dei fatti dirigente della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl) – (nota n. 2144/212 pf13-14 AM/ma del 2.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 27 Ottobre 2015 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (all’epoca dei fatti dirigente della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl) - (nota n. 2144/212 pf13-14 AM/ma del 2.9.2015). Il Deferimento Con atto del 2 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il “Sig. Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti dirigente della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere della violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS (ora 1bis, comma 1, del CGS)…per avere preteso ed ottenuto dal calciatore minore Ruis Zenuni e dalla di lui famiglia la corresponsione della somma euro 25.000,00 mediante assegni bancari con la falsa promessa di tesseramento dello stesso per la Società L’Aquila Calcio, benché fosse a conoscenza che ciò non era possibile poiché il calciatore, essendo di nazionalità albanese, era privo dei requisiti previsti dalla normativa Federale ai fini dell’ottenimento del tesseramento, così procurandosi un indebito ed illecito profitto ai danni dello Zenuni ed arrecando, altresì, allo stesso ed alla di lui famiglia un notevole danno economico”. La Procura evidenzia altresì che gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, Elio Guizzi, all’epoca dei fatti presidente della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl e la Società medesima hanno chiesto l’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies CGS, in merito alla quale la Procura ha prestato il proprio assenso ed il Presidente Federale nulla ha osservato al riguardo (come da C.U. 47/A del 21 luglio 2015). Le memorie difensive Il deferito ha depositato memoria con la quale chiede la sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale pendente a carico del deferito presso il Tribunale di L’Aquila e nel merito il proscioglimento. Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il Sig. Di Nicola accompagnato dal proprio difensore. Preliminarmente il difensore del Di Nicola ha insistito sulla richiesta di sospensione del procedimento in atti, rilevando anche l’esigenza di allegazione difensiva. La Procura Federale si è opposta alla suddetta richiesta, ritenendola strumentale in quanto i fatti accertati nel procedimento disciplinare assumerebbero di per se una rilevanza fattuale idonea a comporre una decisione di merito sullo stesso. Il TFN-SD si è riservato sulla richiesta della difesa del Sig. Di Nicola e all’esito della camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sull’istanza di sospensione del presente procedimento in attesa dell’esito del procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Teramo, si riserva di decidere all’esito del dibattimento.” Il dibattimento pertanto è proseguito. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di anni 2 (due) nei confronti del deferito Di Nicola. La difesa del Di Nicola ha reiterato la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare e in subordine il proscioglimento del deferito. Il Di Nicola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in propria difesa. I motivi della decisione Il Tribunale in primo luogo ritiene che non vi siano i presupposti per la sospensione del procedimento richiesta dal deferito. Ciò in ragione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello penale statale, ribadita dall’art. 38, comma 5, del CGS a mente del quale il procedimento sportivo prosegue indipendentemente dalla pendenza di quello penale, e del fatto che nella fattispecie sussistono elementi pienamente sufficienti ai fini del decidere, raccolti anche con la partecipazione del deferito, il quale peraltro formula la richiesta di sospensione affidandosi a motivazioni generiche senza addurre esigenze probatorie specifiche. Nel merito il Tribunale ritiene che il deferito Ercole Di Nicola ha violato i doveri di probità, correttezza e lealtà previsti dall’art. 1 bis del CGS, avendo ricevuto nell’interesse del minore Ruis Zenuni degli assegni per il controvalore di euro 35.000,00 a fronte della promessa di tesseramento del medesimo calciatore nonostante questi fosse di nazionalità albanese e non potesse essere tesserato. La conoscenza della nazionalità albanese da parte del Di Nicola del calciatore Ruis Zenuni al momento della percezione degli assegni risulta, in particolare, oltreché da quanto affermato in sede di audizione dalla madre Etleva Zenuni del calciatore e dallo stesso calciatore Ruis Zenuni, dalle dichiarazioni in tale sede rese da Domenico Falanga, avvocato incaricato di curare gli interessi del Ruis, secondo cui: “Ero a conoscenza della nazionalità che all’epoca era ancora cittadino albanese, io lo portai all’Aquila perché la madre mi dette assicurazioni che nel giro di breve tempo avrebbe compiuto la cittadinanza italiana. Vero è che fu la prima cosa che dissi al Di Nicola nel portarlo al corrente della situazione di Zenuni” e dalle dichiarazioni in sede di audizione di Angelo Antonio Ranucci, all’epoca Segretario generale della Società L’Aquila Calcio, secondo cui “quando Ercole Di Nicola mi disse che andava tesserato un giocatore albanese (la variazione di tesseramento, unitamente al contratto, è stato firmato da Zenuni Ruis in data 2 agosto 2011 n.d.r.) sollevai delle perplessità in quanto extracomunitario. Si trattava di principi basilari per quella categoria in tema di tesseramenti”. La conoscenza della nazionalità albanese da parte del Di Nicola si desume, peraltro, anche in via presuntiva dalla circostanza che il Di Nicola, nella sua qualità di dirigente che si occupava del reclutamento dei calciatori per la Società, aveva trattato direttamente il tesseramento del calciatore, com’è comprovato dal fatto che egli ricevette personalmente dal Falanga sul finire del luglio 2011 gli assegni per un controvalore di euro 35.000, talché non poteva evidentemente essere all’oscuro della nazionalità dello Zenuni, che, peraltro, veniva espressamente indicata di lì a breve nel modello di “variazione di tesseramento”, modello che egli stesso invitava il Ranucci a non inviare alla Lega con immediatezza, non appena sottoscritto, ma solo successivamente, essendo stato il modello di “variazione di tesseramento” firmato il 2 agosto 2011 ed inviato su sua indicazione alla competente Lega solo in data 29.10.2011, così come riferito dal Ranucci (“il Di Nicola mi disse che prima di spedirlo dovevo attendere il suo benestare perché voleva valutarlo meglio dal punto di vista tecnico. Io non trovai niente di strano perché anche in altre circostanze era avvenuto di ritardare l’invio di un tesseramento già firmato”). Del pari risulta comprovata anche la percezione da parte del Di Nicola di assegni per un controvalore complessivo di euro 35.000, emessi nell’interesse del solo calciatore Ruis Zenuni, atteso che tale circostanza è pacificamente ammessa dal Di Nicola, così come è provato il fatto che tali somme, in ragione del momento della percezione degli assegni e dell’effettivo beneficiario, erano in realtà il controvalore destinato al Di Nicola per la promessa di tesseramento e non anche delle anticipazioni per spese di vitto ed alloggio. In proposito non appare, infatti, attendibile la giustificazione del medesimo Di Nicola secondo cui egli avrebbe ricevuto tali somme nella convinzione che esse erano destinate alle spese di vitto e alloggio di tre calciatori (Zenuni, Martino e Buccin) e che a tale scopo egli, per la limitata parte portata all’incasso, le avrebbe destinate, mentre può presumersi per quanto detto che esse rappresentavano il controvalore per il tesseramento, atteso che: - lo stesso Di Nicola ammette di essersi reso conto al momento della percezione che il soggetto che aveva emesso gli assegni era il medesimo, e cioè evidentemente la madre del calciatore Ruis Zenuni (8 assegni ciascuno di euro 3.500,00 mentre, come risulta dall’audizione del Falanga, per un controvalore di euro 7.000,00 l’emittente era verosimilmente lo stesso Falanga a garanzia degli assegni emessi dalla madre dello Zunini, sempre dunque nell’interesse di questi, come fatto presente dallo medesimo Falanga al Di Nicola, che dunque ne era consapevole), con la conseguenza che le somme non potevano all’evidenza essere destinate alle spese per il mantenimento di altri calciatori; - il calciatore Ruis Zenuni riferisce in sede di audizione che le spese di vitto ed alloggio gli sarebbero state pagate solo per pochi giorni; - parte delle somme risultano esser state portate all’incasso, ancorché infruttuosamente, addirittura ben dopo il diniego di variazione di tesseramento da parte della Lega (data di richiesta di incasso 30.11.2011, a fronte della comunicazione di diniego del 10.11 2011); - gli importi degli assegni incassati non risultano mai transitati nella contabilità della Società, come affermato in sede di audizione dal Segretario generale Elio Gizzi (“sono sicurissimo che nessuno di questi assegni sia entrato nei bilanci della mia Società…per quanto riguarda i responsabili dei fornitori eravamo io e Fabio Aureli”); - dalle indagini penali acquisite agli atti e dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale risulta, inoltre, che gli importi erano essenzialmente destinati a beneficio del Di Nicola (vedi relazione della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di L’Aquila del 3 giugno 2013 ed allegati in atti e, per l’assegno di euro 3.500 n. 8.200.384.560-07, quanto risulta dalle dichiarazioni di Agliano alla Procura Federale secondo cui tale assegno risulta utilizzato dal Di Nicola per pagare spese di “scouting” di calciatori all’Agliano, che avrebbe agito per amicizia del Di Nicola). Sussiste, pertanto, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità contestati al Di Nicola. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al Sig. Di Nicola la sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it