F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi) – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi) - (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015). Il deferimento Con atto del 30.7.2015, riportato in epigrafe, la Procura federale deferiva, oltre ad altri soggetti, Flora Antonio, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con Giorgio Flora, Vice Presidente del medesimo sodalizio, Vito Morisco, Daleno Savino, Antonio Ciccarone, soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS all’interno e nell’interesse della Società ed ai calciatori William Carotenuto ed Emanuele Marzocchi, rispettivamente calciatori dell’USD San Severo e della SSD Puteolana 1902 Internapoli, in concorso tra loro e con altri tesserati e non tesserati allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle gare Brindisi-San Severo del 30.11.2014 e Pomigliano-Brindisi del 14.12.2014, valevoli nella s.s. 2014 –15 per il Campionato Serie D Gir. H. Ciò in modo tale che le predette gare terminassero con la vittoria della Società SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica, con l’aggravante, pertanto, di cui all’art. 7, comma 6 del CGS e di quella dell’art. 9 del CGS, nonché della pluralità di illeciti commessi. Alla riunione del 13 agosto 2015, la posizione del Sig. Antonio Flora veniva separata dagli altri deferiti con Ordinanza N. 1 e conseguente rinvio a nuovo ruolo. Il dibattimento Nei termini assegnati il deferito ha fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi del soggetto sottoposto all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - anni 6 (sei) anni di inibizione in continuazione per le due gare in contestazione, oltre ad € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda a carico del Sig. Antonio Flora; É altresì comparso il difensore del deferito il quale, riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo l’erogazione del minimo della sanzione previo applicazione dell’art. 24 del CGS. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. I fatti relativi alle gare contestate sono stati accertati senza alcun ombra di dubbio e definitivamente avvalorati dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.I.P. di Catanzaro dal Sig. Antonio Flora nel corso dell’interrogatorio del 21 maggio 2015, dichiarazioni queste che nel precedente giudizio hanno condotto alla valutazione ed alla effettiva sussistenza della responsabilità diretta del Brindisi Calcio, con le conseguenti e non appellate sanzioni nei confronti di tale sodalizio sportivo. Dette dichiarazioni, peraltro, sono state ampiamente riscontrate dagli esami evidenti delle intercettazioni telefoniche (conversazioni e SMS) che consentono di ricostruire nei dettagli i fatti avvenuti e le singole responsabilità. In tale ricostruzione i ruoli appaiono ben definiti, in quanto in entrambi gli episodi oggetto di contestazione l’allora presidente del Brindisi Antonio Flora mette a disposizione le risorse economiche ed il figlio Giorgio, intercettato, delinea i tratti fondamentali dell'oggetto dell'accordo illecito con Daleno che a sua volta interagisce con Ciccarone per l'organizzazione operativa degli illeciti, come l'individuazione dei soggetti e l'organizzazione dei pagamenti, ai calciatori delle squadre avversarie “disponibili”; il meccanismo di alterazione è collaudato e porta alla realizzazione degli illeciti contestati; tutti gli interlocutori dimostrano di conoscere perfettamente i propri ruoli, ai quali si attengono e che svolgono pressoché senza intoppi. Peraltro risulta evidente la partecipazione del Flora Antonio, tenutosi il 27 novembre 2014, ad un incontro preparatorio di un cosiddetto “filotto” di gare da alterare in favore del Brindisi, cui parteciparono Daleno, Ciccarone e Morisco. Il Presidente fu chiamato dal Daleno, suo fidato collaboratore, a garanzia della definizione dell’accordo illecito per tranquillizzare tutti i soggetti coinvolti. La sussistenza degli elementi sopra indicati, sintomatici dell’appartenenza all’associazione ex art. 9 del CGS, risulta da tutte le emergenze probatorie acquisite al presente procedimento, poste a base delle specifiche contestazioni mosse ai singoli tesserati ed in particolare dalla vera e propria dichiarazione ampiamente confessoria di Antonio Flora al G.I.P. di Catanzaro. Da tali atti emerge inconfutabilmente che il Flora si associava con Daleno Savino, Ciccarone Antonio ed altri soggetti, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati nel procedimento tenutosi in data 13 agosto 2015 e terminato con la condanna di entrambi, passata in giudicato, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica immediato alla SSD Calcio Città di Brindisi mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui al deferimento del 30 luglio 2015. Nelle fattispecie in esame emerge, pertanto, con assoluta certezza la responsabilità di Flora Antonio, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, stagione sportiva 2014 – 15,per avere operato con altri soggetti in modo tale che le gare Brindisi-San Severo del 30.11.2014 e Pomigliano-Brindisi del 14.12.2014, terminassero con la vittoria della squadra della SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica determinando, quindi, l’alterazione del risultato delle medesime e la conseguente aggravante prevista dall’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché anche per aver messo a disposizione la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo. L’invocato art. 24 CGS, allo stato, non può essere concesso al Flora, in quanto lo stesso non ha ritenuto di doversi presentare innanzi ai rappresentanti della Procura federale (nonostante le rituali convocazioni) per rendere le dovute e giuste ammissioni di responsabilità e collaborazione che avrebbero potuto far applicare una sanzione ridotta per l’effetto dell’applicazione del richiesto art. 24 del CGS previa richiesta della stessa Procura. Ne consegue che il Sig. Flora per i comportamenti tutti posti in essere, in epigrafe meglio indicati e descritti, si é reso indiscutibilmente responsabile della violazione disciplinare ascritta nei suoi riguardi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge, a carico del Sig. Antonio Flora, la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque).
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