F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIA VALENTI (Presidente della Società ASD Ludos), Società ASD LUDOS – (nota n. 2307/552 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIA VALENTI (Presidente della Società ASD Ludos), Società ASD LUDOS - (nota n. 2307/552 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015). Il deferimento Con provvedimento dell’8 settembre 2015 il Procuratore federale Aggiunto ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) la Sig.ra Valenti Cinzia, Presidente e legale rappresentante p.t. della ASD Ludos per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di deposito degli accordi economici di cui all’art. 1bis, commi 1 e 6, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato nel corso della stagione sportiva 2014/2015 gli accordi economici sottoscritti da n. 7 calciatrici tesserate con la ASD Ludos ovvero Bagnasco Clara, Duarte Telma Maysa, Giambanco Martina, Modica Fabiola, Pomo Gabriella, Tuttoilmondo Chiara e Zito Simona; b) la Società ASD Ludos (Nazionale Femminile, Serie B), a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal Presidente e legale rapp.te p.t. in carica al momento del configurarsi della violazione di cui sopra. All’esito degli accertamenti disposti la Procura Federale rilevava che, per la stagione sportiva 2014/2015, la Società ASD Ludos non aveva depositato nei termini gli accordi economici stipulati con n. 7 calciatrici. Con atto del 17 marzo 2015, la Procura Federale comunicava agli odierni deferiti la conclusione delle indagini, ritenendo di non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti descritti. Il dibattimento All’odierno dibattimento la Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Valenti Silvia e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) nei confronti della Società ASD Ludos. Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Invero l’art. 94 ter, comma 2, NOIF prescrive che gli accordi economici devono essere redatti su appositi moduli e che, “entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione”, le Società devono provvedere al loro deposito, curando di darne comunicazione ai calciatori. É documentalmente provato che l’adempimento non è stato posto in essere nei termini prescritti: tale contestazione, quindi trova puntuale fondamento probatorio, sicché sul punto null’altro occorre aggiungere. Di essa risponde con il Presidente deferito anche la Società ASD Ludos a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni di cui sopra sono contemplate dagli artt. 18, comma 1, e 19, comma 1, del CGS Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per la violazione dell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF infligge le seguenti sanzioni - per Valenti Cinzia, mesi 6 (sei) di inibizione; - per la Società ASD Ludos, l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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