CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 17/07/2015 – Giancarlo Lavaroni/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 17/07/2015 – Giancarlo Lavaroni/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione Composta da Mario Sanino – Presidente Giuseppe Andreotta – Relatore Angelo Maietta Giuseppe Musacchio Vincenzo Ioffredi – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2015, presentato in data 9 giugno 2015, dal sig. Giancarlo Lavaroni, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Beltrame, contro Procura Federale della F.I.G.C. e Associazione Italiana Arbitri, per l’annullamento della “delibera della Commissione Federale di Appello presso la F.I.G.C., del 19/12/2015 ”, depositata il 12/05/2015, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dal sig. Lavaroni in data 30/10/2014, avverso la delibera della Commissione Disciplinare Regionale Friuli-Venezia Giulia del 23/04/2009; esaminate le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 8 luglio 2015, gli avvocati: Alessandro Beltrame per il ricorrente, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per l’A.I.A.; Dato atto che il ricorrente presente di persona ha dichiarato di non essere più tesserato F.I.G.C. da epoca risalente quanto meno all’anno 2009, e di essere tuttora Presidente onorario della A.S.D. Buttrio; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta; Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso a questo Collegio di Garanzia, Lavaroni Giancarlo ha impugnato la decisione della Corte d’Appello Federale F.I.G.C. n. 52 pubblicata il 12/05/2015 (erroneamente individuata in ricorso anche con la data del 19/12/2015), dolendosi del fatto che la stessa Corte, adita a termini dell’art. 35 del RGS F.I.G.C., aveva dichiarato inammissibile il proprio ricorso teso alla revocazione della “impugnata decisione resa dalla Commissione Disciplinare Regionale del Friuli-Venezia Giulia Nazionale con delibera del 25.09.2009” (ancora una volta, anche in questo caso, non precisamente individuando l’atto da revocare – essendo, lo stesso, datato 23/04/2009). In effetti, lamentava il Lavaroni che la Corte d’Appello Federale aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, fondata sull’accertamento effettuato, con conciliazione giudiziale del 12/07/2014, secondo cui il referto/rapporto, in data 26/11/2007 del Presidente della sezione Provinciale AIA di Gorizia, posto a base di una sanzione disciplinare inflittagli, riportava la falsa identificazione di esso ricorrente come autore di espressioni offensive rivolte alla terna arbitrale e allo stesso Presidente Provinciale AIA, sig. Simon Daniele. In effetti, la Corte d’Appello Federale aveva ritenuto (verosimilmente errando) di essere stata adita al fine di fare governo di un errore revocatorio ex lett. e dell’art. 39 RGS F.I.G.C. nel mentre, il Lavaroni aveva invocato applicarsi la lett. b (che testualmente dispone “se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione”) della stessa disposizione. La decisione della Corte d’Appello Federale così come allegata al ricorso, però, motiva la dichiarata inammissibilità anche perché, secondo il medesimo Giudice, la rimozione della prova in relazione alla posizione del Simon Daniele non era sufficiente a dare luogo alla chiesta revocazione, in quanto la sanzione inflitta al Lavaroni (4 mesi di inibizione), seguiva al fatto che questi avrebbe “ingiuriato”, non solo il Presidente Provinciale AIA, ma anche la terna arbitrale. In relazione a detta doppia motivazione, il ricorrente in questa sede giurisdizionale proponeva solo domanda subordinata in relazione ad una asserita “ insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ”. Per completezza va anche riferito che la domanda di revocazione proposta innanzi alla Corte d’Appello Federale seguiva ad un giudizio civile innanzi al Tribunale di Gorizia, Nrg. 2203/2009, in esito al quale era intervenuta la conciliazione giudiziale di cui si è detto con la seguente testuale ricognizione : “ Il sottoscritto Simon Daniele… dichiara che le espressioni attribuite al sig. Lavaroni nel referto e nelle comunicazioni inviate alla F.I.G.C. nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del medesimo, …, non sono state pronunciate dal medesimo ma da altre persone di cui ignora l’identità. L’erronea attribuzione dei fatti al sig. Lavaroni è dipesa dalla particolare concitazione del momento e dalla confusione creatasi a seguito delle proteste del pubblico nei confronti del direttore di gara, di talché non può affermare che le espressioni richiamate provenissero effettivamente dall’attore”. A sua volta, il giudizio introdotto in sede civile seguiva alla decisione del 13/10/2009 assunta dalla Corte di Giustizia Federale che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dallo stesso Lavaroni e confermava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale assunta con delibera del 26/06/2009, che dichiarava inammissibile il reclamo ricevuto e confermava la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale con C.U. n. 76 del 30/04/2009, comminatoria della sanzione patita dal Lavaroni. 2. Il ricorso innanzi a questo Collegio veniva comunicato, dal Lavaroni, con valenza di notifica, solo alla Procura Federale presso la F.I.G.C. e all’A.I.A. In udienza il Lavaroni confermava di non aver curato la notifica alla F.I.G.C., ritenendo tale notifica assolta con la comunicazione via pec alla Procura Federale di questa. Si costituiva, pertanto, la sola A.I.A., la quale eccepiva il difetto di comunicazione/notificazione alla F.I.G.C., si doleva altresì che innanzi alla Corte d’Appello federale il ricorrente non aveva impugnato la decisione della Corte di Giustizia Federale bensì la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale C.U. n. 76 del 06/05/2009 e faceva propria la tesi che erano due, e non uno solo, gli addebiti mossi al Lavaroni. Considerato in diritto A mente dell’art. 6 del CGS CONI, comma 1 : “ Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo ”. Per giurisprudenza consolidata degli Organi di Giustizia Sportiva, sia federali che del CONI, l’accesso alla Giustizia Sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati, ed anche nel caso in cui il rapporto con le Federazioni sia cessato medio-tempore, venendo meno il “compromesso” che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato. La fattispecie in esame, che ha per oggetto il gravame avverso un diniego di revocazione di decisione endofederale, non sembra sottrarsi alla regola del necessario presupposto per adire la Giustizia Sportiva, anche quella istituita presso il CONI, della permanenza del vincolo scaturente dal tesseramento con la Federazione di provenienza. Per tale ragione, innanzitutto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Lavaroni. Di più, il ricorso proposto risulterebbe comunque inammissibile in quanto non comunicato/notificato alla F.I.G.C. Invero l’art. 59 CGS CONI prevede che il ricorso al Collegio di Garanzia deve essere : “… proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello sport entro trenta giorni dalla pubblicazione delle decisione impugnata … copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio”, inoltre, al comma 4 dello stesso articolo, è previsto che all’atto del deposito del ricorso la parte ricorrente deve allegare “l’attestazione dell’avvenuta trasmissione del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1”. Nel caso che ci occupa non è in effetti chiaro se la F.I.G.C. sia stata parte dei giudizi endofederali celebratisi, in quanto tanto non si evince dalla documentazione acquisita in atti (il che potrebbe suscitare anche il dubbio sulla validità delle decisioni precedentemente assunte), ma, certamente deve ritenersi parte del procedimento giudiziale previsto dall’Ordinamento CONI, ove, non a caso, come si è visto, si prevede che la comunicazione del ricorso va effettuata, nel termine appositamente previsto con effetti decadenziali, anche alla “parte intimata”, oltre che “alle parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, ovvero alle stesse parti personalmente” ). Sul punto questo Collegio ritiene non sia dubitabile che le singole Federazioni, ove non già parti nei gradi di giudizio endofederali, debbano ritenersi a tutti gli effetti “parte intimata”, e dunque, necessario contraddittore nel procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport: pertanto, anche sotto tale aspetto, il ricorso del Lavaroni va dichiarato inammissibile. Ancora, il Lavaroni, con il ricorso in esame non censurava con autonomo motivo (ma solo in “subordine”), la decisione della Corte di Giustizia Federale circa il fatto che questa ha ritenuto inammissibile l’istanza di revocazione ritenendo che la sanzione disciplinare comminata scaturisse dalla contestazione di due distinti comportamenti, nonostante, però, l’accertamento della “falsità” della prova posta a base della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale riguardasse la identificazione della persona autrice delle frasi offensive rivolte al Presidente Provinciale A.I.A., ma anche alla terna arbitrale, con la conseguenza che risultava indifferente la rilevanza della doppia condotta, essendosi misconosciuta la persona dell’autore di entrambe. Sul punto occorre ricordare che, al fine dell’ammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia, siccome modellato, in quanto compatibile, sul procedimento civile, la mancata impugnazione di tutti i motivi che hanno fondato la decisione di cui si richiede l’annullamento costituisce ragione di inammissibilità del ricorso, in quanto: “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” ( Cass. Sez. Unite 29/03/2013, n. 7931) Tale principio è applicabile anche al caso di specie, in quanto, pur se si controverte in punto di inammissibilità (quando cioè la decisione incide anche sulla potestas cognitiva del Giudice adito - cfr. Cass. Sez. Unite n. 3840/2007: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” -), nel caso che ci occupa, la decisione della Corte d’Appello Federale si fondava, non su una motivazione additiva in punto di merito, bensì su una motivazione plurima, sempre circa la inammissibilità del ricorso stesso. Pertanto, pur se, nel merito, il ricorso proposto dal Lavaroni fosse stato suscettibile di accoglimento sul tema della errata applicazione della norma di cui all’art. 39 lett. e, anziché della norma di cui all’art. 39 lett. b, e, pur se la decisione della Corte D’Appello Federale fosse stata censurabile anche quanto alla tesi che soltanto uno dei due comportamenti ascritti al Lavaroni risultava smentito dalle nuove prove (nel mentre, essendo risultata smentita l’identificazione del Lavaroni, entrambi i comportamenti allo stesso ascritti nell’unico contesto in cui veniva mistificata la sua identità, dovevano ritenersi insussistenti sulla base degli accertamenti successivamente intervenuti), il ricorso del Lavaroni va dichiarato inammissibile sotto i diversi aspetti innanzi esaminati. Nondimeno, considerando che la costituitasi A.I.A. non sembra aver espresso ragioni proprie in diretta contraddizione con quelle del Lavaroni e che è apparso chiaro come questi agisse solo per motivazioni di ordine morale, non ristorabili innanzi agli organi di Giustizia Sportiva, visto il dichiarato difetto di tesseramento. P. Q. M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 20-2015, presentato, in data 9 giugno 2015, dal sig. Giancarlo Lavaroni (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell’ASD Buttrio) contro la F.I.G.C. avverso al delibera della Commissione Federale di appello presso la F.I.G.C. depositata in data 12 maggio u.s. e comunicata all’interessato in data 19 maggio u.s., con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dallo stesso ricorrente. Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 luglio 2015. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Giuseppe Andreotta Dispositivo depositato in Roma in data 17 luglio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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