CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 29/07/2015 – Renzo Ulivieri/Federazione Italiana Giuoco Calcio (C.U. 82/A)
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 29/07/2015 – Renzo Ulivieri/Federazione Italiana Giuoco Calcio (C.U. 82/A)
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione
Composta da:
Mario Sanino - Presidente
Vanda Giampaoli – Relatore
Giuseppe Andreotta
Vincenzo Ioffredi
Angelo Maietta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2015 presentato, in data 13 giugno 2015, dal Sig. Renzo Ulivieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Miranda e Alessio Piscini,
per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. del 20.11.2014, pubblicata con C.U. n. 82/A in pari data, e avverso la Decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. assunta a Sezioni Unite con Comunicato Ufficiale n. 55/CFA del 14.5.2015.
NEI CONFRONTI della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli in Roma, Via Panama n. 58, che la rappresentano unitamente all’avv. Giancarlo Gentile.
E Il Consiglio Federale FIGC in persona del Presidente pro tempore –contumace
E La Procura Federale della FIGC in persona del legale rapp.te pro tempore –contumace
E La Lega Nazionale Professionisti Serie “A” in persona del legale rapp.te pro tempore –contumace
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
uditi, nell’udienza dell’8 luglio 2015, per il ricorrente sig. Renzo Ulivieri, l’avvocato Alessio Piscini e l’avv. Alessandro Calcagno, per delega dell’avv. Luca Miranda; gli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Gentile per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore avv. Vanda Giampaoli;
FATTO
Con ricorso promosso ex art. 59 Codice della Giustizia Sportiva CONI, il sig. Renzo Ulivieri impugnava innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la decisione emanata dalla Corte Federale d’Appello della FIGC assunta a Sezioni Unite con comunicato ufficiale n. 55/CFA del 14.5.2015.
In particolare, con la surriferita impugnazione, il ricorrente richiedeva la nullità e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello, così come assunta con comunicato ufficiale n. 39/CFA del 27.3.2015 e poi ripresa nei motivi nel Comunicato Ufficiale n. 55/CFA del 14.5.2015, con la quale veniva respinto il gravame dallo stesso presentato contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, pubblicata con C.U. 32/TFN del 17.2.2015 con la quale lo stesso Tribunale Federale riteneva legittima la delibera del Consiglio Federale della FIGC assunta in data 20.11.2014 e pubblicata nel C.U. n. 82/A sempre in data 20/11/2014.
Il ricorrente richiedeva in aggiunta al presente Collegio di Garanzia, oltre all’accoglimento della domanda principale, l’annullamento, in via rescissoria, della delibera del Consiglio Federale FIGC del 20.11.2014, pubblicata con C.U. n. 82/A.
Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del presidente Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Gentile, la quale richiedeva in via preliminare dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso proposto ed in ogni caso il rigetto dello stesso in quanto infondato nel merito.
Sosteneva la FIGC l’inammissibilità del presente ricorso in quanto il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare la deliberazione n. 512/2014 della Giunta Nazionale del CONI, con la quale veniva approvata la modifica regolamentare dell’art. 22-bis delle NOIF nella seduta del Consiglio Federale della FIGC in data 20 novembre 2014.
Dalchè, sostiene la FIGC, non avendo il ricorrente preventivamente impugnato la delibera CONI di cui sopra, si sarebbe formato sul punto il giudicato sportivo che renderebbe inammissibile qualsivoglia pronuncia sul punto.
La vicenda oggetto della presente decisione prende spunto dalla modifica dell’art. 22-bis delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) intitolato “Disposizioni per l’onorabilità”, così come deliberata dal Consiglio Federale della FIGC riunitosi in data 20 novembre 2014.
In particolare il ricorrente lamenta, con la presente impugnazione, l’inserimento della lettera b) del comma 1 dell’art. 22-bis NOIF laddove si prevede, per una serie di reati ivi elencati, che non vi sia incompatibilità all’assunzione della carica di dirigente di società o di associazione sportiva, nonché di collaboratore nella gestione delle stesse, per tutti coloro che abbiano riportato condanna definitiva a pena detentiva superiore ad un anno, purché tale pena sia riferibile alle ipotesi delittuose elencate nella norma per la quale sia prevista una pena edittale massima di almeno tre anni di detenzione.
Sostiene il ricorrente Renzo Ulivieri che tale modifica sia in evidente contrasto con quanto stabilito e previsto dall’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo (CCS), deliberato dal CONI in data 30 Ottobre 2012, anch’esso intitolato “Tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi”, il quale prevede l’immediata sospensione cautelare per un periodo di diciotto mesi a carico di tutti i componenti degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli Organismi delle Federazioni Sportive Nazionali, compresi gli organismi rappresentativi delle società, condannati anche con sentenza non definitiva, per una serie di delitti elencati all’allegato A riproducente pedissequamente il testo del vecchio art. 22-bis NOIF. Lamenta il ricorrente che la modifica di suddetta norma delle NOIF, così come adottata dal Consiglio Federale FIGC nella seduta del 20 novembre 2014, sia da cassare in quanto prevede condizioni di maggior favore per quei soggetti che incorrano in condanna con sentenza passata in giudicato, per quei reati di maggior allarme sociale quali quelli elencati alla lettera b) dell’attuale art. 22-bis delle NOIF, e cioè i reati concernenti violazioni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, violazioni di norme del settore del gioco e delle scommesse clandestine, delitti contro il patrimonio, contro la libertà individuale e la personalità individuale, delitti contro la Pubblica Amministrazione, nonché tutti quei reati afferenti l’attività di gestione societaria o finanziaria riconducibili direttamente al bene tutelato, in senso sportivo, del fair play amministrativo.
Ribadisce quindi il ricorrente come si tratti di reati particolarmente gravi connessi nella maggior parte dei casi direttamente alla gestione di società commerciali e dunque incidenti in maniera palese, con particolare riferimento allo sport professionistico, sulla valutazione della pericolosità sportiva che dovrebbe proprio essere oggetto di tutela della norma.
Aggiunge l’impugnante che la Corte Federale D’Appello, nella propria pronuncia indicata nel CU n. 55/CFA del 14 maggio 2015, sia incorsa in palese violazione ed erronea applicazione dell’art. 20 dello Statuto FIGC, dell’art. 9, comma 1, Statuto Lega Nazionale Professionisti Lega Serie, art. 6 Statuto Lega Nazionale Professionisti Serie B, art. 9, comma 1, Statuto Lega Italiana Calcio Professionistico, art. 6 Norme procedurali per le Assemblee della LND, nel momento in cui escluda, per suddette norme, il coordinamento con quanto previsto e stabilito dall’art. 11 CCS CONI, il quale prevede l’incompatibilità a ricoprire incarichi, per soggetti condannati con sentenza definitiva passata in giudicato, non solo in qualità di organi del CONI, ma anche all’interno degli organismi delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione sportiva, ivi compresi gli organismi rappresentativi delle società.
Si assisterebbe, quindi, sostiene il ricorrente, ad una palese contraddittorietà fra loro delle norme quali l’art. 11 CCS, l’art. 22-bis NOIF e l’art. 20 dello Statuto FIGC, laddove parrebbe legittimo, secondo l’interpretazione della Corte Federale D’Appello, che un Presidente di società professionistica (che compone ex lege l’assemblea della Lega di appartenenza) possa ricoprire la carica in costanza di condanna per i reati di cui all’allegato A dell’art. 11 CCS, essendo ciò consentito dal nuovo art. 22-bis delle NOIF, trovandosi, però, nella paradossale situazione di essere inibito al diritto di voto nelle Assemblee Federali e di Lega in virtù, appunto, di quanto previsto e stabilito dall’art. 11 CCS.
Quanto poi al giudicato sportivo formatosi con il parere di conformità dell’art. 22-bis delle NOIF, espresso con proprio parere dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 512/14, sostiene il ricorrente trattasi di provvedimento attuato dalla Giunta Nazionale CONI esprimente semplice potere di controllo di conformità della normativa all’ordinamento di settore, che esclude qualunque controllo di natura, latu sensu, giurisdizionale che rimane, quindi, di assoluta competenza del presente Collegio di Garanzia dello Sport.
Sul punto continua il ricorrente sostenendo che la Delibera CONI di approvazione ai fini sportivi non realizzi ex lege 241/1990 il provvedimento finale dell’iter del procedimento sportivo di modifica della norma, non potendo dunque avere in sé natura costitutiva.
In sostanza, la difesa del ricorrente Renzo Ulivieri ritiene che l’approvazione ai fini sportivi dell’art. 22-bis delle NOIF da parte del CONI non dia “luogo ad un atto complesso, bensì, come le approvazione dei vecchi comitati di controllo o i visti della Corte dei Conti, si sovrappone alla delibera approvata per verificare soltanto se, nella mera funzione di controllo, vi siano distonie con l’ordinamento di settore”.
In sostanza, conclude la difesa del ricorrente Renzo Ulivieri, richiamando in tal senso la giurisprudenza amministrativa riferita ad altri casi a suo modo equiparabili, la delibera CONI n. 512/2014 non costituisce atto autonomo in sé impugnabile, trattandosi di atto approvatorio a fini di mero controllo.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio osserva che l’eccezione di inammissibilità riproposta in questa sede dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio meriti accoglimento.
Il ricorrente ha correttamente spiegato la propria impugnazione sulla base di quanto stabilito e previsto dall’art. 31, comma 2, del CGS del CONI in raccordo con l’art. 43 bis CGS della FIGC, che consente al componente assente o dissenziente del Consiglio Federale di impugnare per l’annullamento quelle deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti delle Federazioni. L’impugnante, Consigliere Federale Renzo Ulivieri, ha però omesso, quale atto comunque prodromico e/o funzionale alla presentazione del ricorso contro la delibera federale FIGC del 20 novembre 2014, l’autonoma impugnazione della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 512 del 18 dicembre 2014 afferente proprio la modifica regolamentare dell’art. 22- bis NOIF. Con tale deliberazione la Giunta Nazionale del CONI, rilevata la conformità dell’art. 22-bis NOIF, pubblicato con CU n. 82/A del 20 novembre 2014 da parte della FIGC, al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2015, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale e alla vigente legislazione in materia sportiva, deliberava l’approvazione ai fini sportivi dell’art. 22-bis NOIF, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 5, Lett. l) dello Statuto del CONI.
E’ evidente quindi l’errores in procedendo commesso dal ricorrente il quale ha omesso l’impugnazione della delibera n. 512 del 18 dicembre 2014 della Giunta Nazionale CONI con la quale veniva deliberata la conformità allo Statuto CONI, allo Statuto Federale e alla vigente legislazione in materia sportiva dell’articolo contestato.
E’ evidente, infatti, che le doglianze mosse dal ricorrente traggono la loro origine da una ritenuta contrarietà dell’art. 22-bis delle NOIF, così come approvato dal Consiglio Federale, all’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI sulla “tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi”. Ritiene, infatti, il ricorrente che la modifica di cui all’art. 22-bis NOIF, con l’introduzione della lettera b) al suo interno, indicante una nuova serie di reati con un’attenuazione della soglia di punibilità per l’assunzione della carica di dirigente o collaboratore di società sportive, sia in contrasto con i principi del Codice di Comportamento del CONI incentrati proprio sulla tutela e sull’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, degli Organismi delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, ivi compresi gli Organismi rappresentativi delle società. Va da sé che non può invocarsi la illegittimità della modifica dell’art. 22-bis NOIF, rispetto all’art. 11 CGS CONI, se prima non si impugna l’atto con il quale, dalla Giunta del CONI stesso, è stato ritenuto proprio l’art. 22-bis conforme allo Statuto del CONI e, più in generale, alla vigente legislazione in materia sportiva.
Ed in tal senso il Codice di Giustizia sportiva del CONI, così come di recente approvato e modificato dal Consiglio Nazionale CONI 10 febbraio 2015, prevede, al comma 5 dell’art. 56 relativo alla organizzazione del Collegio di Garanzia, la tassativa competenza delle Sezioni Unite sulle controversia relative agli atti ed ai provvedimenti del CONI. Non può quindi il ricorrente invocare, nella propria impugnazione avverso la delibera federale FIGC del 20 novembre 2014, una contrarietà alle norme CONI sulla tutela della onorabilità dei propri dirigenti senza aver prima impugnato la delibera 512 /2014 del CONI, con la quale la Giunta stabiliva proprio la conformità dell’art. 22-bis delle NOIF allo Statuto CONI ed alla legislazione in materia sportiva vigente. Solo con una precedente impugnazione della delibera CONI 512/2014, e in caso di accoglimento, il ricorrente avrebbe potuto spiegare il gravame previsto e stabilito dall’art. 43 bis CGS della FIGC, in raccordo con l’art. 31, comma 2, CGS, chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio Federale FIGC del 20 novembre 2014, ritenuta in contrasto con la legge, con lo Statuto e i principi fondamentali del CONI. Su questa scorta si sono pronunciati i precedenti Giudici nell’ambito del procedimento di giustizia sportiva, ritenendo a loro volta infondato / inammissibile il ricorso sul punto.
2. Nonostante il carattere assorbente della pronuncia di inammissibilità rispetto alla pregiudiziale di rito sollevata dalla parte resistente FIGC, ritiene il Collegio di dover aggiungere alcune considerazioni sulle questioni di merito sollevate dal ricorrente, non prive di interesse. Se è pur vero che il disposto di cui all’art. 11 CGS appare prima facie riferibile a destinatari affatto diversi rispetto a quelli ipotizzati dall’art. 22-bis delle NOIF, è altrettanto vero che nella sua più completa formulazione l’art. 11 CGS CONI non appare scevro da alcune incertezze interpretative, laddove prevede che vengano sospesi dalle loro cariche i componenti condannati in via definitiva non solo degli organismi territoriali e centrali del CONI, ma anche degli organismi di Federazioni Sportive Nazionali e di Organismi Rappresentativi delle Società. Sulla scorta di ciò è meritevole di attenzione la considerazione sollevata dal ricorrente per cui, in ogni caso, anche considerato l’art. 22-bis delle NOIF rivolto ai soli dirigenti o collaboratori di società sportive, rimane incontrovertibile il fatto che, secondo quanto previsto dall’art. 20 FIGC, i Presidenti di Società Calcistiche entrano a far parte ex lege dell’assemblea della Lega di appartenenza, nonché dell’Assemblea Federale della FIGC, con evidente distonia rispetto a quanto previsto e stabilito dall’art. 11 CGS CONI relativo all’onorabilità degli organismi sportivi.
Per le motivazioni sopra riportate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Vista la complessità delle questioni trattate, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 luglio 2015.
Il Presidente F.to Mario Sanino
Il Relatore F.to Vanda Giampaoli
Depositato in Roma in data 29 luglio 2015.
Il Segretario F.to Alvio La Face