CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 29 del 30/07/2015 – F.C.D. Olmi Cesano /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 29 del 30/07/2015 – F.C.D. Olmi Cesano /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione
Composta da
Mario Sanino – Presidente
Giuseppe Andreotta – Relatore
Angelo Maietta
Vito Branca
Vincenzo Ioffredi – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2015, presentato, in data 25 giugno 2015, dalla F.C.D. Olmi Cesano, difesa dall’avv. Claudio Zambrano,
contro F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti (difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta), e F.I.G.C. LND - Comitato Regionale Lombardia, per accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del “Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 aprile 2015 ”, emesso dal Comitato Regionale Lombardia LND, come confermato, a seguito di ricorso ex art. 44 CGS F.I.G.C., con provvedimento del 28/05/2015; esaminate le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 28 luglio 2015, gli avvocati: Claudio Zambrano, per la ricorrente, e Stefano La Porta, per la Lega Nazionale Dilettanti (LND);
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta;
Ritenuto in fatto
1. La F.C.D. Olmi Cesano in data 25/06/2015 proponeva gravame avverso il provvedimento adottato dal Comitato Regionale Lombardia, datato 28/05/2015 prot. 5459, con il quale lo stesso Comitato Regionale respingeva il ricorso ex art. 44 CGS FIGC, teso a conseguire l’annullamento del provvedimento dello stesso Comitato Regionale Lombardia con il quale (a mezzo comunicato ufficiale n. 61 del 28/04/2015) la ricorrente si vedeva retrocessa senza poter disputare lo spareggio, che, a suo dire, le sarebbe spettato in applicazione del comma 4 lett. b dell’art. 51 NOIF.
In effetti, al termine del “Campionato Giovanissimi Regionale A”, la ricorrente risultava posizionata al 12esimo posto insieme ad altre tre squadre, con punti 27 .
La classifica avulsa evidenziava la collocazione della ricorrente F.C.D. Olmi Cesano in terza posizione sicché questa si vedeva retrocessa senza partecipare allo spareggio previsto dalla normativa di cui si è detto (comma 4 lett. b art. 51 NOIF). Per tale ragione la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 44 CGS F.I.G.C. al Tribunale Federale Territoriale. Erano seguite rimessioni a Giudici diversi fino all’ultimo provvedimento, quello adottato il 28/05/2015, assunto dal Comitato Regionale Lombardia, con il quale si confermava il provvedimento impugnato e la corretta applicazione dell’art. 51, comma 4, lett. c delle NOIF, in base al quale lo spareggio doveva essere disputato tra le “sole prime due squadre della classifica avulsa” (escludendo così la ricorrente da tale chance per evitare la retrocessione).
Il ricorso innanzi a codesto Collegio di Garanzia aveva pertanto ad oggetto la presunta violazione della normativa NOIF, ritenendo la F.C.D. Olmi Cesano che la fattispecie fosse regolata dal comma 4 lett. b (e non c) dell’art. 51 NOIF, in base al quale tutte le squadre “peggio classificate” devono essere ammesse alla disputa dello spareggio.
2. Avverso il proposto ricorso si costituiva la Lega Nazionale Dilettanti eccependo la tardività e l’infondatezza nel merito. Invero, secondo la Lega il ricorso, tendendo all’annullamento del provvedimento contenuto nel comunicato ufficiale n. 61 del 28/04/2015, doveva ritenersi tardivo in considerazione di quanto previsto dall’art. 59, comma 1 CGS CONI, secondo cui il gravame innanzi al Collegio di Garanzia va proposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
- E’ infondata la dedotta eccezione di tardività del ricorso, in quanto, com’è evidente, il ricorso della F.C.D. Olmi Cesano, pur tendendo, come risultato finale, all’annullamento del provvedimento del Comitato Regionale Lombardia (LND) pubblicato con comunicato ufficiale n. 61 del 28/04/2015, si pone, sotto il profilo processuale, come gravame avverso la decisione assunta il 28/05/2015 dallo stesso Comitato Regionale Lombardia, che ha respinto il ricorso ex art. 44 CGS F.I.G.C. (e tanto è espressamente chiarito nel ricorso introduttivo, a pag 2, sotto la rubrica C “decisione impugnata ovvero oggetto del ricorso”); perciò: il ricorso che qui ci occupa è stato tempestivamente proposto in data 25/06/2015.
- Quanto al merito, però, occorre sottolineare che la distinzione tra le disposizioni contenute, rispettivamente, nella lett. “b” comma 4 e nella lett. “c” dello stesso comma dell’art. 51 NOIF, consiste nella possibilità che vi siano competizioni in cui si assegnino più titoli sportivi (caso previsto dalla lett. c), rispetto al caso in cui si assegna un solo titolo. Sul punto la decisione adottata dalla Commissione Regionale Lombardia della Lega Dilettanti risulta corretta in quanto, a mente dell’art. 52 NOIF, comma 1, si intende titolo sportivo : “ …il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”, con la conseguenza che vi sono tanti titoli quante sono le squadre che hanno diritto ad essere promosse, al pari di quante sono le squadre che hanno diritto a non retrocedere; è chiaro pertanto che, in relazione al “Campionato Giovanissimi Regionale A”, i titoli sportivi da assegnare erano più di uno, a cominciare da quello spettante al team vincitore del Campionato fino a quello spettante alla squadra che manteneva il diritto all’iscrizione, a dispetto di chi avrebbe dovuto retrocedere. Pertanto, la distinzione basata sul numero di titoli da assegnare per ogni competizione depone per l’applicazione della lett. “c” comma 4 art. 51 NOIF, con conseguente infondatezza nel merito del proposto ricorso.
- Per quanto riguarda, poi, l’esatta applicazione in concreto di tale disposizione (in realtà neppure oggetto di specifica censura), questo Collegio non ritiene che vi sia margine cognitivo, trattandosi di questione in punto di fatto.
- Il ricorso proposto dalla F.C.D. Olmi Cesano va, pertanto, rigettato nel merito e, per quel che concerne il regolamento delle spese di lite, queste vengono compensate, considerando l’estrema improbabilità della vicenda di fatto dedotta (quattro squadre a pari punti) e di una certa cripticità sul piano letterale del comma 4 dell’art. 51 NOIF.
P. Q. M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2015, presentato, in data 25 giugno 2015, dalla F.C.D. Olmi Cesano contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Lombardia LND avverso il Comunicato Ufficiale n. 61 da quest’ultimo pubblicato in data 28 aprile u.s., che ha disposto lo spareggio per la retrocessione tra le sole squadre Albacrema e Centro Schuster, di cui si richiede l’accertamento e la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o l’annullamento.
Rigetta nel merito il ricorso.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 luglio 2015.
Il Presidente F.to Mario Sanino
Il Relatore F.to Giuseppe Andreotta
Dispositivo depositato in Roma in data 30 luglio 2015.
Il Segretario F.to Alvio La Face