CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 31 del 03/08/2015 – Paganese Calcio 1926 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 31 del 03/08/2015 – Paganese Calcio 1926 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini – Presidente e Relatore dott. Dante D’Alessio prof. Mario Sanino prof. Massimo Zaccheo prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2015, presentato, in data 20 luglio 2015, dalla Paganese Calcio 1926 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Astolfo Di Amato e dall’avv. Alessio Di Amato contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli per l’annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale FIGC in data 17 luglio 2015, di cui al C.U. n. 31/A, pubblicato in pari data, con il quale è stato respinto il ricorso della società Paganese Calcio 1926 s.r.l. e, per l’effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2015/2016, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro (stagione sportiva 2015/2016); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 31 luglio 2015, gli avvocati: Alessio Di Amato, per la società ricorrente; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per l’intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Presidente Franco Frattini; Ritenuto in fatto La Società Paganese Calcio 1926 s.r.l. impugna la decisione con cui, in data 17 luglio 2015, il Consiglio Federale FIGC, in conformità al parere COVISOC, ha respinto il ricorso della società istante e ha confermato il diniego di ammissione al campionato di Divisione Unica. La ricorrente deduce: 1. che erroneamente il provvedimento C.F. n. 239/A ha ritenuto “non contestata” la sussistenza dei debiti tributari pregressi; 2. che, al contrario, era provata la sussistenza di un contenzioso “non temerario” sulla rateizzazione di tali debiti; 3. che, dunque, a seguito della riconosciuta rateizzazione, in data 14 luglio 2015, non si sarebbe potuta negare l’iscrizione al campionato per “debiti non contestati” essendo appunto la rateizzazione, prima negata e poi riconosciuta, il risultato del contenzioso tributario instaurato dalla Paganese. La FIGC ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il debito IRAP 2012/2013 non sarebbe oggetto né dell’istanza di rateazione, né del conseguente ricorso tributario, sicché - anche a voler riconoscere un contenzioso “non temerario” sugli altri tributi dovuti - almeno per il debito IRAP 2012/2013 - la Società non avrebbe dimostrato né l’avvenuto pagamento né una contestazione in sede giurisdizionale. Conclude la FIGC per l’inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso. Considerato in diritto A) La ricorrente Paganese Calcio era vincolata al pagamento rateale dei tributi su cui la controversia è qui incentrata (si dirà oltre del tributo IRAP 2012/2013, per cui la FIGC deduce specifica eccezione), per effetto del piano di rateizzo AR100127860 del 17 novembre 2014. Poiché in quella data il legale rappresentante della società era destinatario di misura cautelare penale, la società Paganese Calcio, che non aveva onorato il piano di rateizzo, promuoveva nel giugno 2015, una volta superate le difficoltà, nuova istanza AR100146974 di rateizzo, sostenendo la non imputabilità per causa di forza maggiore in ordine ai pagamenti rateali scaduti. Tale nuova istanza di rateizzazione veniva respinta da Equitalia Sud Spa in data 23 giugno 2015. Successivamente, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria di Salerno, con provvedimento presidenziale veniva sospesa l’efficacia del diniego di nuova rateizzazione; il provvedimento di sospensiva faceva riferimento “alla rilevanza degli interessi prospettati” dalla ricorrente, che aveva espressamente ed unicamente prospettato il rischio di diniego della iscrizione al campionato qualora l’effetto della negata rateazione si fosse determinato. Con successivo provvedimento del 14 luglio 2015 la stessa Equitalia Sud Spa, rivedendo la propria decisione negativa (impugnata e peraltro sospesa dal giudice tributario) accordava la rateazione come richiesta da Paganese Calcio. È evidente, ad avviso del Collegio, che la soluzione della controversia presuppone una risposta - positiva, secondo la Paganese Calcio, ed invece negativa ad avviso della FIGC - sul punto se la pendenza di una lite “non temeraria” tra la società e il Fisco si debba riferire soltanto all’an o al quantum del tributo, ovvero pure alla rateizzazione del tributo stesso. Ritiene anzitutto il Collegio che, nella fattispecie, la controversia instaurata dalla Paganese Calcio nei confronti del Fisco fosse rivolta: 1) ad ottenere il riconoscimento della “forza maggiore” quale causa di inadempimento della rateazione già accordata. 2) Ad ottenere una nuova rateazione decorrente, ex nunc, da data successiva alla istanza (del giugno 2015). Il fatto che tale contenzioso, anche alla luce dei provvedimenti ottenuti dalla ricorrente, fosse “non temerario”, sembra evidente, giacché è temeraria soltanto la lite proposta nella piena consapevolezza della sua infondatezza, e non già quando la pretesa sia opinabile o semplicemente dubbia. E nella vicenda in esame, dopo un primo diniego della nuova rateazione, il giudice tributario ha accordato la sospensiva proprio in quanto ha ponderato il danno per la ricorrente derivabile dalla non rateizzabilità ai fini della iscrizione al campionato. Ed infine Equitalia Sud Spa, mutando opinione, ha formalmente rateizzato i tributi. Sul punto se la “lite non temeraria” - cui la società può far riferimento in alternativa alla prova del pagamento dei tributi - possa avere ad oggetto non solo la debenza, ma anche la modalità (unica soluzione o rateizzazione) di pagamento del tributo, il Collegio ritiene che gli argomenti della ricorrente siano fondati. Ed infatti: 1) la lettera D) n. 6 del C.V. n. 239/A della FIGC in data 27 aprile 2015 stabilisce, quali adempimenti, tre ipotesi alternative: prova del pagamento, prova di una intervenuta transazione o rateazione, prova della pendenza di una lite non temeraria. 2) La disposizione prevede dunque che si possa documentare o una rateazione già avvenuta o un pagamento già effettuato, ovvero la pendenza di una lite, senza però specificare - come dovrebbe essere se fosse esatta la tesi FIGC - che detta lite verta soltanto sulla debenza del tributo o sul suo ammontare. 3) Se la rateizzazione è una delle modalità di “normalizzazione” dei rapporti tra Fisco e società calcistica, è logico che ove tale rateizzazione sia negata, la società ben possa agire “non temerariamente” per ottenerla e che ciò non le precluda la iscrizione. La rateizzazione del tributo, per costante giurisprudenza, è un diritto del contribuente qualora ne ricorrano le condizioni, al pari del diritto del contribuente a veder cancellata o modificata nel quantum la pretesa tributaria ove infondata. Sarebbe francamente inspiegabile che la società sportiva sia considerata più favorevolmente ove proponga una lite sulla debenza del tributo piuttosto che sulla mera modalità di pagamento (unica soluzione o rateizzazione) di un tributo che nell’an essa riconosce. Dunque, la pendenza di una lite non temeraria della Paganese Calcio avverso il diniego della rateizzazione dei tributi in contestazione doveva essere considerata quale elemento giustificativo per l’ottenimento della iscrizione al campionato. B) Sostiene la FIGC che, in ogni caso, per il debito IRAP 2012-2013 non vi sarebbe stata neppure una “lite” giacché la rateizzazione di detto tributo non figura né nella istanza di rateizzazione, né nella epigrafe del ricorso alla Commissione Tributaria. Tale considerazione è esatta in punto di fatto, ma il Collegio, esaminando la completezza degli atti di causa non può farne discendere la conseguenza - inammissibilità del ricorso per mancata contestazione su tale tributo - che la FIGC ha indicato. Ed infatti, la pretesa ad una “nuova” rateizzazione si riferiva ad alcuni tributi “in fase di cartellazione” e già iscritti a ruolo, e ad altri tributi di cui a specifiche cartelle ma ancora non iscritti a ruolo. Quando, con il provvedimento che conclude, positivamente per Paganese Calcio, la “lite non temeraria”, Equitalia Sud Spa riconosce la pretesa nuova rateizzazione, i tributi vengono indicati per gruppi di cartelle o di ruoli tributari. Al punto n. 1 del provvedimento del 14 luglio 2015 si legge: “Cartella n. 10020150021839831000 - IVA 2009 - IVA 2010 - IVA 2011 - IVA 2012 - IRAP 2012/2013” L’unicità della cartella esattoriale, formata dall’agente di riscossione, menziona e rateizza dunque anche il tributo IRAP 2012/2013 ed è noto che essendo la “lite” diretta a pretendere, in questo caso, la rateizzazione di pretese tributarie iscritte a ruolo o in cartella, al di là della mancata erronea indicazione formale nella istanza, la domanda della Paganese era ovviamente volta a rateizzare anche questo, come tutti gli altri debiti tributari in cartella. Non è immaginabile, del resto, che l’agente della riscossione rateizzi di sua iniziativa un pagamento tributario e lo indichi in una cartella cumulativa senza che la richiesta del debitore sia stata effettuata. Il ricorrente mirava alla nuova rateizzazione dell’intero complesso di tributi già rateizzati e non pagati. Il Collegio interpreta quindi l’intendimento del ricorrente nel senso che tutti i tributi “in contestazione” dovessero essere rateizzati, senza l’esclusione di alcuno, in particolare l’IRAP 2012/2013. Ciò in quanto una tale esclusione avrebbe semmai dovuto essere indicata, ed è evidente come detta indicazione non si possa presumere, giacché irragionevolmente pregiudizievole per lo stesso ricorrente che si era lungamente battuto per ottenere i presupposti per l’iscrizione. Al di là della mancata indicazione nella originaria istanza del 17 giugno 2015, dunque, la controversia ha riguardato, come attestato da Equitalia Sud, anche il tributo IRAP 2012/2013. C) La resistente FIGC deduce, ulteriormente, che anche ove la rateizzazione - ottenuta o meno a seguito di una “lite”- abbia rilevanza, la Paganese Calcio avrebbe dovuto attestare i pagamenti delle rate già scadute al 30 aprile 2015. L’argomento è coerente con la tesi difensiva, già disattesa dal Collegio, secondo cui solo una “rateizzazione già accordata” e non una “lite sulla rateizzazione” avrebbe rilievo positivo. E dunque, se la definizione della “lite non temeraria” è avvenuta solo il 14 luglio 2015, con fissazione dell’inizio dei pagamenti rateali al 30 luglio 2015, è evidente che alla Paganese Calcio non può rimproverarsi di non aver attestato pagamenti anteriori al 30 aprile, giacché proprio la sospensione “incolpevole” della precedente rateizzazione e la richiesta di nuova rateizzazione decorrente ex tunc sono stati la ragione della “lite non temeraria”. Il ricorso deve perciò essere accolto, e la Paganese Calcio 1926 s.r.l. deve essere iscritta al Campionato di Divisione Unica 2015/2016, non sussistendo altre circostanze ostative. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, disponendo con effetto immediato l’iscrizione della società ricorrente al campionato di Divisione Unica 2015/2016. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 luglio 2015. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 3 agosto 2015 Il Segretario F.to Alvio La Face
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