CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 32 del 04/08/2015 – Equitazione s.r.l. sportiva dilettantistica E.N.G.E.A. /Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 32 del 04/08/2015 – Equitazione s.r.l. sportiva dilettantistica E.N.G.E.A. /Comitato Olimpico Nazionale Italiano
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente Dante D’Alessio - Relatore Mario Sanino Massimo Zaccheo Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2015, presentato, in data 12 giugno 2015, dalla E.N.G.E.A. Equitazione S.r.l. Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Giardino e Luca Mondino, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Persichelli, avverso la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 164 del 29 aprile u.s., conosciuta dalla ricorrente il 19 maggio u.s., nonché contro l’atto emanato da CONI Organismi Sportivi, protocollo n. 0004422/15, il 13 maggio 2015 e conosciuto in data 19 maggio u.s., entrambi non pubblicati e di cui si richiede l’annullamento e, per l’effetto, il riconoscimento della piena validità delle iscrizioni in capo alla stessa E.N.G.E.A. nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche valevoli, con effetto retroattivo, per gli anni 2013, 2014 e 2015; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 22 luglio 2015, gli avvocati: Edoardo Giardino e Luca Mondino, per la ricorrente; Cesare Persichelli, per delega dell’avv. Stefano Persichelli, per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio; Ritenuto in Fatto 1.- La Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 352 del 16 settembre 2014, ha respinto il ricorso che era stato proposto da E.N.G.E.A. Equitazione S.r.l. Sportiva dilettantistica, di seguito Engea, il 24 giugno 2014, avverso il provvedimento, n. 9 dell’8 maggio 2014, con il quale il Segretario Generale del CONI aveva accertato la nullità delle iscrizioni al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche conseguite il 7/8/2013 da Engea S.r.l. (n. 199725), e, rispettivamente, il 18/6/2007 ed il 30/10/2007 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali (n. 38841) e dall’Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali (n. 47765). 2.- Con ricorso depositato il 28 ottobre 2014, Engea ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport l’annullamento della citata deliberazione della Giunta Nazionale n. 352 del 2014 nonché dell’atto adottato dal C.O.N.I. il 22 settembre 2014 riguardante il suo ricorso. 3.- Il Collegio di Garanzia, con decisione della Sezione III, n. 2 dell’8 gennaio 2015, ha ritenuto che la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 352 del 16 settembre 2014 non conteneva una motivazione sufficiente ad attestare l’insussistenza, in capo ad Engea, dei requisiti previsti dall’art. 3, commi 1 e 6, delle Norme per l’istituzione e funzionamento del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche «e, segnatamente, del requisito che impone lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, inteso secondo quanto chiarito» nella stessa decisione. La Sezione ha, infatti, precisato che il predetto art. 3, comma 1, delle Norme sul funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche ha come obiettivo di evitare che associazioni e società sportive dilettantistiche, anziché dedicarsi all’effettivo svolgimento dell’attività sportiva (e didattica), agiscano quali enti meramente associativi e svolgano un ruolo assimilabile a quello di Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva, limitando la propria azione a raggruppare soggetti affiliati per coordinarne o organizzarne l’attività. Ciò precisato, ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, la Sezione ha quindi chiesto alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. di procedere ai conseguenti ulteriori accertamento di fatto. 4.- La Giunta Nazionale del CONI, preso atto dell’indicata decisione, con deliberazione n. 53 del 10 febbraio 2015, ha avviato una nuova istruttoria sull’attività di Engea, al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3, commi 1 e 6, delle Norme sul funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e, in particolare, del requisito che impone lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e didattica, affidando il relativo incarico al competente Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB. 4.1.- La Giunta Nazionale, in particolare, ha richiesto agli Enti di Promozione Sportiva PGS, MPS Italia ed ASI, in quanto Enti a cui l’Engea risultava affiliata, di trasmettere, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione: - moduli di affiliazione e riaffiliazione sottoscritti dal legale rappresentante di Engea; - elenchi dei soci di Engea tesserati all'EPS, identificati con nome, cognome, CF, provincia e comune di residenza, numero, tipologia e periodo di validità della tessera assegnata; - attestazioni dei pagamenti effettuati da Engea per le quote di affiliazione e per le quote di tesseramento; - atto costitutivo e statuto di Engea depositato all’atto dell’affiliazione nonché eventuali verbali di modifiche intervenute successivamente; - configurazione del settore interno di Engea dedicato all’equitazione (nominativo del responsabile, numero di affiliati complessivo e ripartizione regionale, numero di tesserati complessivo e ripartizione regionale, circolari organizzative manifestazioni/eventi di equitazione, circolari organizzative per l’attività di formazione delle figure tecniche di riferimento per l’equitazione); - calendari ufficiali (nazionali e/o territoriali) delle manifestazioni/eventi di equitazione; - piano formativo nazionale del settore interno dedicato all’equitazione; - convenzioni stipulate con la FISE e la FITETREC-ANTE, in quanto soggetti riconosciuti dal CONI nell’ambito della disciplina dell’equitazione; - elenco delle manifestazioni/eventi di equitazione la cui titolarità sia inequivocabilmente dell’EPS alle quali l’affiliato Engea ha preso parte con l’indicazione dei nominativi dei tesserati partecipanti. 4.2.- La Giunta Nazionale ha, inoltre, invitato la FISE e la FITETREC-ANTE, in quanto soggetti riconosciuti dal CONI nell’ambito della disciplina dell’equitazione, a trasmettere all’Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB entro 30 gg. «ogni informazione in proprio possesso utile a comprendere la tipologia e le caratteristiche dell’attività realizzate da ENGEA nonché a delineare il suo ruolo nell’ambito sportivo dell’equitazione negli anni dal 2006 al 2014», ed ha disposto di comunicare la sua deliberazione “istruttoria” anche all’Engea. 5.- Con successiva deliberazione, n. 164 del 29 aprile 2015, la Giunta Nazionale del CONI, preso atto che la precedente deliberazione n. 53 del 10 febbraio 2015 era stata regolarmente comunicata agli Enti di Promozione Sportiva PGS, MPS Italia ed ASI, alla FISE e alla FITETREC-ANTE nonché alla stessa Engea, ha rilevato che: - gli organismi di affiliazione PGS, MSP Italia ed ASI non avevano trasmesso, nel termine assegnato, alcuna delle informazioni richieste e non avevano nemmeno riscontrato la nota inviata; - era pervenuta, in data 11 marzo 2015, una nota solo dalla FISE, nella quale la Federazione dichiarava che non erano state rinvenute informazioni inerenti l’argomento in oggetto. 5.1.- La Giunta Nazionale ha quindi osservato che dall’istruttoria svolta dal competente Ufficio, mediante la richiesta di dettagliate informazioni agli Enti di Promozione Sportiva a cui l’Engea risultava affiliata, non erano state rinvenute informazioni in ordine all’attività sportiva/didattica posta in essere dall’Engea, «per cui è emerso che nessuna attività sia da questa svolta nell’ambito di quelle organizzate dagli EPS né sembra più ad essi affiliata». Considerato, quindi, che, all’esito dell’istruttoria, non era stato riscontrato il possesso da parte di Engea dei requisiti, richiesti dall’art 3, comma 1, delle Norme di Funzionamento del Registro delle Società Sportive, dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, la Giunta Nazionale ha reiterato il provvedimento di cancellazione, ai sensi degli artt. 3 e 5 delle Norme di Funzionamento del Registro, «delle iscrizioni nn. 199725, 38841, 47765 dal Registro delle Società Sportive dell'Engea Equitazione SRL Sportiva Dilettantistica, C.F. 02713890925, in quanto la stessa non svolge alcuna attività sportiva dilettantistica (e didattica) nell’ambito di quelle organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva ASI, PGS, MSP Italia, elemento necessario per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI e per l'iscrizione e la permanenza nel Registro». 6.- Engea ha impugnato anche tale delibera davanti al Collegio di Garanzia. Engea, in particolare, ha sostenuto che la Giunta Nazionale, violando quanto disposto dalla citata decisione della Sezione III, ha rinnovato il provvedimento di cancellazione riformulando la stessa motivazione del precedente provvedimento ritenuto illegittimo. Secondo Engea è stato, infatti, solo il silenzio degli organismi interpellati a comprovare l’insussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro. Engea ha aggiunto che dai molteplici atti e documenti allegati al ricorso è comunque agevole appurare gli eventi, i convegni, la formazione didattica, le giornate sociali, la partecipazione a fiere di settore che negli anni sono state espletate nonché le rassegne stampa ed i cataloghi, al riguardo, pubblicati. 6.1.- La Giunta Nazionale, secondo Engea, ha poi omesso di considerare che la medesima «a tutt’oggi risulta affiliata sia ad ASI che a PGS». E al riguardo è «emblematica» la deliberazione della PGS n. 2 del 24 ottobre 2014 con la quale la signora Adina Pinzi (segretario amministrativo di Engea) è stata nominata «responsabile nazionale del settore equestre PGS». 6.2.- Engea ha poi sostenuto che l’istruttoria avrebbe avuto un esito diverso se il CONI «anziché limitare le richieste documentali ai soli suddetti organismi, avesse altresì coinvolto, a tal fine, la stessa ricorrente» che avrebbe potuto evidenziare quanto è costretta a fare nel presente giudizio. Ciò evidenzia la violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 che impone di comunicare al privato, prima dell’adozione dell’atto finale, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 6.3.- Peraltro, aggiunge Engea, le sue ragioni sono dimostrate dall’atto con il quale, in data 14 maggio 2015, PGS ha trasmesso al CONI: «1. Moduli affiliazione anni sportivi 2009-2010 e 2010-2011 società 7991; 2. Statuto società 7991; 3. Elenchi tesserati della società 7991». Il Presidente PGS ha poi confermato che «negli anni 2009-2010 e 2010-2011» l’associazione Engea ha svolto al meglio il suo ruolo «di promotore e gestore di attività sportive nell’ambito dell’equitazione» ed «ha svolto attività di formazione sempre negli anni sportivi di competenza negli anni sopracitati». Anche l’ASI, con nota del suo Presidente, in data 11 giugno 2015, ha dichiarato che la società ha effettuato e continua ad effettuare attività sportiva dilettantistica nell’ambito del Settore Sport Equestri ASI, come confermato e documentato dal suo responsabile di settore. Considerato in diritto 1.- Tutto ciò premesso il Collegio di Garanzia ritiene che la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 164 del 29 aprile 2015 sia esente dai vizi lamentati. 1.1.- Correttamente, infatti, il CONI ha ritenuto di poter confermare il provvedimento di cancellazione di Engea dal Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, quando erano trascorsi inutilmente oltre 60 giorni dalla richiesta che era stata formulata, agli Enti di Promozione Sportiva PGS, MPS Italia ed ASI, nonché alla FISE e alla FITETREC-ANTE, per ottenere le informazioni che erano state ritenute necessarie al fine di dimostrare l’effettivo possesso da parte di Engea dei requisiti necessari per la conservazione dell’iscrizione nel Registro in questione. 1.2.- In particolare, Engea non può dolersi del mancato diretto coinvolgimento nell’articolata istruttoria che era stata disposta dal CONI, con la deliberazione n. 53 del 10 febbraio 2015, tenuto conto che il CONI ha chiesto le informazioni a tutti i soggetti che erano competenti a fornire le stesse. 1.3.- Peraltro Engea, come risulta pacificamente dagli atti, aveva anch’essa ricevuto formalmente copia della citata delibera, n. 53 del 2015, con la quale la Giunta Nazionale del CONI aveva disposto gli incombenti istruttori, e non risulta che Engea abbia trasmesso tempestivamente, di sua iniziativa, la documentazione richiesta né che abbia chiesto formalmente agli enti interessati di trasmettere per tempo al CONI le informazioni richieste. Si deve anche aggiungere che non può ritenersi troppo breve il tempo di 30 giorni concesso dal CONI per adempiere all’incombente istruttorio, dovendo essere trasmessi atti e documenti già formati. Fermo restando che, come si è già anticipato, il provvedimento finale è stato poi adottato quando erano trascorsi oltre 60 giorni dall’adozione della delibera istruttoria. In conseguenza non può ritenersi il CONI responsabile in alcun modo del mancato tempestivo adempimento istruttorio che ha determinato l’adozione dell’atto ora impugnato. 1.4.- Solo in giudizio Engea ha depositato una copiosa documentazione che, a suo dire, attesterebbe il possesso di tutti i requisiti per l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Ma, anche a voler prescindere da ogni questione sulla ritualità e tempestività del deposito, Engea anche in giudizio non ha fornito tutta la documentazione che era stata richiesta dal CONI, nella sua articolata richiesta istruttoria, al fine di dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, anche nel rispetto dei principi dettati dal Collegio di Garanzia nella citata decisione della Sezione III, n. 2 del 2015. Nemmeno la documentazione depositata in giudizio appare, quindi, sufficiente a dimostrare l’effettivo possesso, da parte di Engea, dei requisiti in questione. 1.5.- Né vale a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti la nomina di Adina Pinzi (segretario amministrativo di Engea) quale «responsabile nazionale del settore equestre PGS». La contestazione che era stata mossa nei confronti di Engea, che aveva poi determinato la sua cancellazione dal Registro in questione, non riguardava, infatti, il mancato esercizio di attività nell’ambito sportivo dell’equitazione (che risulta ampiamente provata) quanto lo svolgimento di un’attività propria delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 1.6.- Resta da aggiungere che non si può giungere a conclusione diversa nemmeno sulla base delle informazioni, anche queste largamente incomplete e riguardanti solo alcuni anni di attività, fornite tardivamente dagli EPS PGS ed ASI. 2.- In conclusione il ricorso, per tutti gli esposti motivi, risulta infondato e deve essere respinto. Engea potrà peraltro dimostrare, anche in futuro, se ne sussistono i presupposti, di essere (nuovamente) in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite Rigetta il ricorso. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 22 luglio 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 4 agosto 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face