CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 35 del 10/08/2015 – Mario Macalli /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Sergio Briganti

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 35 del 10/08/2015 – Mario Macalli /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Sergio Briganti IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente Dante D’Alessio – Relatore Mario Sanino Massimo Zaccheo Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2015, presentato, in data 11 giugno 2015, dal rag. Mario Macalli, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio e dall’avv. Carlo Enrico Paliero, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli, avverso il comunicato ufficiale n. 58 emesso dalla Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – in data 22 maggio 2015 e il Comunicato Ufficiale n. 69 emesso dalla Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite - in data 5 giugno 2015 che, ex art. 16, comma 1, Codice Giustizia Sportiva FIGC, nell’accogliere parzialmente il ricorso proposto dal ricorrente, ne ha rideterminato la sanzione al medesimo inflitta nell’inibizione fino a tutto il 31 agosto 2015; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 24 giugno 2015, gli avvocati: Cesare Di Cintio e Carlo Enrico Paliero, per la ricorrente; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per l’intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio; Mario Occhipinti e Daniela De Cupis per l’intervenuto sig. Sergio Briganti; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio; Ritenuto in Fatto 1.- Il rag. Mario Macalli, nella sua qualità di Presidente della Lega Pro, era stato deferito davanti agli organi della Giustizia Federale, per rispondere di due incolpazioni. 1.1.- La prima incolpazione per la violazione dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. (poi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), perché nel corso della Stagione Sportiva 2011/2012 e delle stagioni sportive successive aveva posto in essere le seguenti condotte: - nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932; - nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. Cesare Angelo Fogliazza il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi intercorsi con lo stesso Macalli provvedeva al cambio di denominazione della soc. Pizzighettone ed il suo trasferimento a Crema; - nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro - Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un campionato organizzato dalla Lega di cui era presidente. Secondo la Procura Federale il Presidente Macalli, con le condotte contestate, aveva di fatto stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema, con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale presidente della Lega Pro e vice presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi a denominazioni di società sportive, rimanendo titolare di tre dei quattro marchi citati. 1.2.- La seconda incolpazione per la violazione dell'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. (poi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), per aver bloccato, nei mesi di aprile-maggio 2012, il bonifico della somma di € 256.488,80, dovuta alla U.S. Pergocrema 1932 quale quota dei contributi derivanti dai diritti televisivi, senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che, non essendo riuscita a ripianare il debito, veniva poi dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20 giugno 2012. 2.- Il Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C., Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata il 17 febbraio 2015, in parziale accoglimento del deferimento, ha irrogato nei confronti del Presidente Macalli «la sanzione della inibizione per mesi 6» per i comportamenti di cui al primo capo di incolpazione ritenuti disciplinarmente rilevanti. Il Tribunale Federale ha invece ritenuto, quanto al secondo capo di incolpazione, che gli elementi raccolti non consentivano di poter affermare con certezza la responsabilità del deferito in ordine ai fatti allo stesso ascritti, essendo possibili ricostruzioni alternative all’ipotesi accusatoria. 3.- La decisione del Tribunale Federale è stata impugnata davanti alla Corte Federale, con due distinti ricorsi, dal Presidente Macalli e dalla Procura Federale. 4.- La Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, con decisione adottata in data 22 maggio 2015 (in Comunicato ufficiale n. 58/CFA), con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA), riuniti gli appelli, ha respinto il ricorso della Procura Federale, confermando sul punto la decisione impugnata, ed ha accolto in parte il ricorso proposto dal Presidente Macalli, rideterminando la sanzione inflitta «nell’inibizione fino a tutto il 31.8.2015». 5.- Il Presidente Mario Macalli ha impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia e ne ha chiesto l’integrale riforma. Al ricorso si oppone la F.I.G.C. che ha chiesto il rigetto del ricorso. E’ intervenuto in giudizio il signor Sergio Briganti, già presidente della società Pergocrema 1932, che ha dichiarato di avere un interesse alla decisione del presente ricorso anche per coltivare il giudizio promosso in sede civile. Il signor Briganti ha peraltro proposto anche un’autonoma impugnazione davanti al Collegio di Garanzia della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. oggetto del presente ricorso. Considerato in diritto 1.- Ciò premesso, si deve preliminarmente ritenere inammissibile l’intervento in giudizio del signor Sergio Briganti. Non possono, infatti, ritenersi ammessi interventi ad adiuvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale. Tale principio è stato di recente affermato anche dall’Alta Corte del CONI che, con la decisione n. 27 del 17 dicembre 2012, ha affermato che «la struttura bilaterale (duale) del procedimento disciplinare» non consente «alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento principale o ad adiuvandum» in giudizio. 2.- Il Presidente Macalli, con il suo ricorso, ha pregiudizialmente sostenuto che la Corte Federale non ha considerato che si erano oramai consumati i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare. Infatti l’azione disciplinare era stata avviata a seguito di un esposto presentato dal signor Massimo Londrosi il 19 settembre 2012. In conseguenza, ai sensi dell’art. 32, comma 11, del CGS del 2007, le indagini, che erano state tempestivamente avviate, dovevano giungere a conclusione, con l’archiviazione o con l’esercizio dell’azione disciplinare, entro il 30 giugno 2013. Mentre, nella fattispecie, l’atto di chiusura indagini è stato notificato il 3 ottobre 2014 e l’atto di deferimento al Tribunale Federale Nazionale è stato adottato solo il 9 marzo 2015. Il Presidente Macalli ha, quindi, sostenuto che la Corte Federale d’Appello, nel respingere il motivo, ha errato nell’affermare che i termini indicati nelle note del 28 settembre 2012 e del 26 marzo 2013 del Procuratore Federale (che dettavano i tempi per la conclusione delle indagini) hanno un carattere ordinatorio, ineriscono ad aspetti organizzativi interni dell’ufficio e sono privi di rilevanza esterna, non considerando che l’art. 32, comma 11, del previgente CGS prevedeva comunque un termine massimo per lo svolgimento dell’indagine. 2.1.- Si deve, al riguardo, ricordare che l’art. 32, comma 11, del previgente CGS prevedeva che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva dovevano «concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva», salvo proroga concessa dalla Corte di Giustizia federale. Considerato che, come risulta pacificamente dagli atti, la Corte di Giustizia federale ha, nella fattispecie, concesso la proroga delle indagini, il motivo, come ha già ritenuto la Corte Federale d’Appello, non è fondato. Correttamente poi la Corte Federale ha aggiunto che non potevano comunque incidere sul rispetto dei termini di conclusione delle indagini le citate note, in data 28 settembre 2012 e 26 marzo 2013, con le quali il Procuratore Federale aveva assegnato ai procuratori incaricati di effettuare le indagini i termini entro i quali dovevano provvedere, trattandosi di atti organizzativi interni dell’ufficio. Mentre i termini procedimentali per lo svolgimento dell’azione si dovevano rinvenire nel citato art. 32, comma 11, dell’allora vigente C.G.S. che, come ha affermato la Corte Federale, consentiva alla Procura Federale di richiedere e ottenere dalla Corte di giustizia federale le proroghe ritenute necessarie. 2.2.- Si deve peraltro aggiungere che la vicenda che ha determinato l’incolpazione (e poi la sanzione) per il Presidente Macalli non si è esaurita con un’unica condotta tenutasi in un singolo determinato momento, ma si è svolta in un ampio arco temporale che ha riguardato diverse stagioni sportive. E ciò ha giustificato il protrarsi delle indagini svolte dalla Procura Federale. 3.- Il Presidente Macalli, sempre con riferimento al termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, ha sostenuto che la decisione della Corte Federale è erronea anche per non aver ritenuto fondato il motivo con il quale aveva lamentato che l’art. 32, comma 11, del CGS poteva consentire all’inquirente federale una sola istanza di prosecuzione investigativa, nel rispetto del principio di celerità del processo sportivo, mentre, nella specie, la richiesta di proroga era stata duplice e non aveva fatto altro che allungare impropriamente i termini dell’indagine che si era protratta oltre il termine massimo di un anno sancito anche dall’art. 15.1 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali. 3.1.- Anche tale motivo non è fondato. Si deve, infatti, ritenere coerente con la citata disposizione del previgente CGS la possibile concessione anche di diverse proroghe se, come nella specie, giustificate dal protrarsi nel tempo di comportamenti che sono legati da una evidente connessione e dalla conseguente complessità delle indagini. 4.- Con un ulteriore motivo il Presidente Macalli ha censurato la decisione della Corte Federale per l’omessa e carente motivazione sull’eccezione riguardante la sua mancata tempestiva conoscenza delle suddette proroghe, in erronea applicazione dell’art. 33, comma 2, e 34, comma 1, dello Statuto Federale. 4.1.- Il motivo non è fondato. Come ha rilevato correttamente la Corte Federale, gli atti riguardanti i tesserati sono resi pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 11, del CGS, quando non è prevista la notifica individuale, mediante i Comunicati ufficiali. Da tale forma di pubblicazione consegue, pertanto, la presunzione di conoscenza per gli interessati di quanto contenuto in tali atti. E’ poi vero, come ha sostenuto il Presidente Macalli, che nei Comunicati ufficiali è riportato solo il numero del procedimento e non anche il nome dell’indagato, tuttavia, come ha già ricordato la Corte Federale, gli indagati possono venire a conoscenza del numero distintivo del procedimento che li riguarda e possono in tal modo accedere alle informazioni di loro interesse. In ogni caso, nella vicenda in esame, la Federazione ha pienamente rispettato, con i suoi atti, il diritto di difesa dell’interessato che ha potuto partecipare alle diverse fasi del procedimento e far valere in ogni fase dello stesso le sue ragioni. Non sussiste pertanto alcuna violazione dell’art. 33, comma 2, e dell’art. 34, comma 1, dello Statuto Federale. Il motivo deve peraltro anche ritenersi inammissibile per carenza di interesse non potendo il Presidente Macalli dolersi in alcun modo della mancata tempestiva conoscenza degli atti di proroga delle indagini in questione. 5.- Con un ulteriore motivo pregiudiziale il presidente Macalli ha sostenuto che erroneamente la Corte Federale non ha dato rilievo alle censura riguardante la mancata audizione di numerosi testi che avrebbero potuto fornire chiarimenti sulla vicenda, con la violazione dell’art. 34, comma 4, del CGS. Ma la censura, come ha ritenuto la Corte Federale, è infondata. Ben poteva essere, infatti, limitato il numero dei testi ammessi a testimoniare se erano stati indicati per fornire chiarimenti su questioni o già sufficientemente chiare o su questioni ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque già oggetto delle testimonianze di altri testi. Fermo restando la valutazione degli organi giudicanti sul materiale probatorio raccolto. In ogni caso, come si è già accennato, il Presidente Macalli, alla luce degli atti di causa, non può dolersi di non aver avuto modo di rappresentare compiutamente le sue ragioni nel procedimento che lo ha riguardato. 6.- Il Presidente Macalli ha sostenuto poi l’erroneità della decisione della Corte Federale perché non ha tenuto conto che i due capi di incolpazione che lo riguardavano erano strettamente connessi, con la conseguenza che il proscioglimento per il capo di incolpazione riguardante il mancato versamento della quota delle risorse per i diritti televisivi spettante al Pergocrema 1932 doveva necessariamente condurre al proscioglimento anche per l’altro capo di incolpazione che non aveva autonoma rilevanza. 6.1.- Il motivo è chiaramente infondato. Il proscioglimento per il capo di imputazione riguardante il mancato versamento alla società Pergocrema 1932 della quota dei diritti televisivi non comportava il necessario proscioglimento anche per l’altro capo di incolpazione, oggetto del deferimento (riguardante l’acquisto dei marchi storici della città di Crema e la successiva cessione di uno di tali marchi alla società che avrebbe poi continuato a svolgere l’attività calcistica nella città di Crema), tenuto conto che la Procura federale aveva indicato in modo distinto ed autonomo le due incolpazioni (pur ritenendo che le stesse facessero parte di un unico complessivo disegno) e considerato che le due incolpazioni avevano comunque autonoma rilevanza per i possibili profili disciplinari. Peraltro le vicende riguardanti la registrazione dei marchi storici e la successiva cessione del marchio Pergolettese 1932 sono chiaramente distinte anche sotto il profilo temporale dalla vicenda riguardante il fallimento del Pergocrema 1932 per la quale il presidente Macalli era stato prosciolto. 7.- Nel merito, come si è già ricordato, il presidente Mario Macalli è stato sanzionato per la violazione dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. (poi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), per aver gli organi di giustizia federali ritenuto, che, come da atto di incolpazione della Procura federale, il Presidente Macalli aveva di fatto stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema, con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente della Lega Pro e Vice presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e in conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi a denominazioni di società sportive, nel corso della Stagione Sportiva 2011/2012 e delle stagioni sportive successive. Infatti, il Presidente Macalli, come si è già accennato: - nel febbraio 2011, aveva registrato a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della C.C.I.A.A. di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932; - nel luglio 2012, dopo il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, aveva concesso in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. Cesare Angelo Fogliazza il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo, per accordi intercorsi con lo stesso Presidente Macalli, aveva provveduto al cambio di denominazione della società Pizzighettone, militante nel campionato di Serie D, ed al suo trasferimento a Crema; - nell’ottobre del 2013, quando la Pergolettese 1932 era stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro - Seconda Divisione, aveva donato il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società, dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente. In tal modo, secondo la ricostruzione della Procura Federale, ritenuta fondata dagli Organi di giustizia federale, il Presidente Macalli aveva di fatto stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema, con ciò venendo meno al rispetto del dovere di imparzialità al quale era tenuto in quanto Presidente della Lega Pro e Vice presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. 7.1.- Il Presidente Macalli ha sostenuto l’erroneità della decisione della Corte Federale (e della sanzione a lui inflitta) sotto diversi profili ma le sue doglianze, come ha già ritenuto la Corte Federale d’Appello, non possono ritenersi fondate. 7.2.- Si deve, infatti, ritenere non irragionevole la decisione impugnata secondo la quale già la decisione del Presidente Macalli di richiedere, nel febbraio 2011, mentre rivestiva la carica di presidente della Lega Pro, la registrazione a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della C.C.I.A. di Roma, di tutti i marchi riconducibili al Pergocrema (U.S. Pergocrema, U.S. Pergocrema 1932, U.S. Pergolettese e U.S. Pergolettese 1932), dimostrava l’intento dello stesso di precostituirsi uno strumento per controllare lo svolgimento dell’attività sportiva nella città di Crema. Tale comportamento già costituiva, come hanno ritenuto gli Organi di giustizia federale, un fatto idoneo a ledere il disposto dell’art. 1, comma 1, CGS, ora novellato dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per la violazione dei doveri di lealtà, imparzialità e correttezza. Infatti, l’ottenimento in capo ad un solo soggetto della titolarità di tutti i marchi “storici” e comunque rappresentativi e/o di richiamo del quartiere Pergoletto della città di Crema avrebbe comunque impedito a terzi, come ha sottolineato la Corte Federale, di utilizzare denominazioni simili. 7.3.- Peraltro tali registrazioni erano evidentemente finalizzate a garantire al Presidente Macalli una funzione di influenza e di controllo sulle successive vicende della squadra di calcio della città di Crema, potere che risultava incompatibile con le funzioni istituzionali da lui svolte. Non assume, quindi, rilevanza la circostanza, ricordata nel suo ricorso dal Presidente Macalli, che tre dei marchi in questione non riguardavano società militanti nella Lega Pro e che per il Pergocrema 1932 la registrazione era stata in realtà completata solo dopo il fallimento della società, nel giugno del 2012. Infatti, le circostanze evidenziate negli atti dimostrano il ruolo attivo avuto dal Presidente Macalli nell’individuare la società che, dopo il fallimento del Pergocrema 1932, avrebbe dovuto continuare a svolgere l’attività sportiva nella città di Crema e rappresentare quindi la città in ambito calcistico. Attività che il Presidente Macalli ha ritenuto di poter svolgere anche per ragioni affettive, come ha ricordato anche nell’udienza pubblica, ma che non si può conciliare, per il ruolo istituzionale dal medesimo rivestito, con quei doveri di imparzialità, lealtà e correttezza che sono previsti dal CGS. 7.4.- Risulta poi chiara, dagli atti, anche la concreta influenza avuta dal Presidente Macalli nella decisione di trasferire a Crema la squadra del Pizzighettone e di assegnarle la denominazione di Pergolettese 1932. 8.- Secondo il Presidente Macalli, la sua condotta non poteva essere comunque sanzionata per la mancanza di contrarietà a una specifica disciplina positiva e per la mancanza di infedeltà della sua azione rispetto al ruolo rivestito. 8.1.- In proposito già la Corte Federale ha ricordato che per integrare la violazione dell’art. 1 del CGS (ora art. 1 bis, comma 1) è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di “lealtà, correttezza e probità”, non essendo necessario che l’incolpato violi “alcuna specifica norma” ulteriore. Come ha chiarito la F.I.G.C., nella sua memoria, l’art. 1 del previgente CGS (ora art. 1 bis del CGS) è, infatti, una norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate nel codice, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che devono avere coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva. Doveri e obblighi di carattere generale che sono tanto più rilevanti quanto più alta è la carica rivestita. Nella fattispecie, gli Organi di Giustizia federale hanno quindi ragionevolmente ritenuto che il Presidente Macalli, nel suo ruolo di Presidente della Lega Pro (e di Vice Presidente della F.I.G.C.), aveva posto in essere condotte lesive di tali obblighi generali, in quanto idonee ad interferire in vicende comunque legate a società calcistiche, facendo abuso della posizione rivestita. 8.2.- L’attività lesiva dei suddetti principi risultava, peraltro, evidente già nel fatto che il Presidente Macalli aveva provveduto alla registrazione dei marchi inerenti alle società calcistiche della città di Crema (pur militanti in leghe diverse) e nella successiva attività di cessione del marchio Pergolettese 1932 alla società Pizzighettone perché svolgesse l’attività calcistica nella citta di Crema. E il conflitto di interesse si è manifestato con più evidenza quando la società Pergolettese 1932 (già Pizzighettone) è stato promossa in Lega Pro e fino al 13 ottobre 2013, quando il marchio è stato donato al signor Fogliazza (anche se il Presidente Macalli già il 28 giugno del 2013 aveva dichiarato di voler rinunciare al marchio). Ma nell’atto di donazione al sig. Fogliazza del marchio Pergolettese 1932 il Presidente Macalli ha comunque ritenuto di dover prevedere un “tutor” al fine di “salvaguardare l’onere e la tradizione sportiva” che il marchio rappresentava. E, in proposito, come ha sostenuto la Corte Federale, è ragionevole ritenere che il fatto che il presidente Macalli nel donare il marchio avesse nominato un tutor di sua fiducia, accentuava e confermava, ulteriormente, il potere di controllo che egli intendeva avere comunque sulla società Pergolettese 1932. Tale circostanza dimostra, pertanto, ancora una volta il ruolo svolto dal Presidente Macalli nello stabilire “chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema”, come hanno ritenuto gli Organi di giustizia federale. Infatti è ragionevole ritenere che attraverso la nomina di un “tutor” di sua fiducia il Presidente Macalli poteva comunque continuare a mantenere un potere di controllo sulla società, continuando ad avere una forma di ingerenza incompatibile con le cariche da lui rivestite. Né può risultare convincente la tesi sostenuta dal presidente Macalli secondo la quale la nomina del “tutor” doveva solo servire a difendere l’onore del marchio. 9.- In conclusione non può ritenersi erronea la decisione della Corte Federale di ritenere che le condotte tenute dal presidente Macalli risultavano in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e lealtà stabiliti dall’art. 1, comma 1, CGS (vecchio testo), ora art.1 bis, comma 1, CGS. 10.- Il presidente Macalli, con l’ultima censura, ha sostenuto che la decisione della Corte Federale è erronea anche per la misura della sanzione che ha ritenuto congruo irrogare. In proposito si deve tuttavia ricordare che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza. Nella fattispecie, alla luce della vicenda che si è descritta, non si ravvisa tuttavia l’esistenza di alcuno dei presupposti indicati. La sanzione irrogata, già ridotta nella sua misura dalla Corte Federale, non risulta, infatti, erronea per la valutazione degli elementi di fatto o di diritto esaminati e non può ritenersi nemmeno manifestamente incongrua o sproporzionata nella misura. 11.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite Respinge il ricorso. Dichiara inammissibile l’atto di intervento del sig. Sergio Briganti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di euro tremila (3.000,00), oltre accessori di legge. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 giugno 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 10 agosto 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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