CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 39 del 03/09/2015 – Sergio Briganti/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Mario Macalli

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 39 del 03/09/2015 – Sergio Briganti/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Mario Macalli IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente Dante D’Alessio Mario Sanino Massimo Zaccheo Attilio Zimatore - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. n. 27/2015 a seguito del ricorso (datato 19 giugno 2015) proposto dal Sig. Sergio Briganti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Occhipinti e Daniela De Cupis, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Belsiana n. 71, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58, con l’intervento del Rag. Mario Macalli, rappresentato e difeso dagli Avvocati Cesare Di Cintio e Carlo Enrico Paliero, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bergamo, via Tasso n. 31, al fine di ottenere (in sintesi) l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., il cui dispositivo è stato pubblicato con C.U. n. 058/CFA, in data 22.5.2015; decisione successivamente pubblicata con C.U. n. 070/CFA Sezioni Unite in data 8.6.2015; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 22 giugno 2015, gli Avvocati: Daniela De Cupis e Giuseppe Dell’Erba (quest’ultimo per delega dell’Avv. Mario Occhipinti) per il ricorrente Sig. Sergio Briganti; Luigi Medugno e Matteo Annunziata per la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; Cesare Di Cintio, per l’intervenuto Rag. Mario Macalli; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore; Ritenuto in fatto I. Con ricorso datato 19.6.2015 il Sig. Sergio Briganti si è rivolto al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo che – previo accoglimento di una istanza di trattazione congiunta con altro ricorso proposto dal Rag. Mario Macalli avverso il provvedimento della Corte Federale di Appello, Sez. Unite, n. 69/CFA 2014/2015 del 6.6.2015 – fossero accolte le seguenti conclusioni “dichiarare l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, C.U. 70/CFA del 8/6/2015, comunicato in pari data, per violazione di norme di diritto nonché per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, C.U. n. 53/TFN 2014/2015 del 29.4.2015 che ha dichiarato inammissibile l’intervento del Sig. Sergio Briganti, con rinvio all’Organo che ha emesso la decisione; per l’effetto, previa riforma della predetta decisione della Corte Federale di Appello C.U. 70/CFA del 8/6/2015, nel caso di accoglimento senza rinvio e nel merito accertare e dichiarare la responsabilità del deferito Presidente Mario Macalli in ordine al capo d’incolpazione n.ro 2) dell’atto di deferimento del Procuratore federale, nota n. 7044/205Pf12-13/SP/AM/BLP del 9.3.2015 e conseguentemente irrogare la sanzione non inferiore ad anni 2 (due) di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC e a ricoprire cariche federali come già richiesto con l’atto di intervento nel procedimento di primo grado e con l’atto di reclamo nel procedimento di secondo grado, o quella che dovesse essere ritenuta di giustizia, nonché dichiarare l’aggravamento della sanzione della inibizione di mesi 6 irrogata per il capo d’incolpazione n.ro 1), irrogando la sanzione della inibizione di anni 3 (tre) a svolgere ogni attività in seno alla FIGC e a ricoprire cariche federali, come già richiesto con l’atto di intervento nel procedimento di primo grado e con l’atto di reclamo nel procedimento di secondo grado, o quella che dovesse essere ritenuta di giustizia”. II. In sintesi, la controversia della quale si discute in questa sede si incentra sul procedimento disciplinare promosso – a seguito di deferimento elevato in data 9 marzo 2015 dal Procuratore Federale - nei confronti del Rag. Mario Macalli a carico del quale erano state ravvisate una serie di violazioni dell'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., in relazione ad una serie di condotte tenute nel corso della stagione sportiva 2011-2012 (e successive), mentre egli rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro. In particolare, il rag. Macalli era stato chiamato a rispondere delle seguenti incolpazioni: << 1) violazione dell'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nel corso della s.s. 2011-2012 e delle stagioni sportive successive, allorché il medesimo rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte: - nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932; - nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. Cesare Angelo Fogliazza il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso Macalli provvedeva al cambio di denominazione della Soc. Pizzighettone ed il suo trasferimento a Crema; - nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente; - il Macalli con le condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente della LegaPro e Vice Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati; 2) violazione di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nei mesi di aprile-maggio 2012, allorché il MACALLI medesimo rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, bloccava il bonifico della somma di euro 256.488,80 dovuta alla U.S. Pergocrema 1932 quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi, senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato nel ricorso di fallimento che, quindi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20.6.2012 >>. Il Sig. Briganti era intervenuto nel detto procedimento disciplinare, facendo presente che egli era stato “socio totalitario, dirigente/amministratore unico e legale rappresentante dell’U.S. Pergocrema 1932 dal mese di Agosto 2011 sino a tutto il mese di maggio 2012”; e deducendo – in breve – che le condotte scorrette del rag. Macalli lo avevano “direttamente leso sia nei propri interessi e diritti economici connessi al fenomeno sportivo a livello agonistico nonché nei propri interessi e diritti al fenomeno sportivo come costituzionalmente tutelato”. Tuttavia, il Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. aveva dichiarato inammissibile l’intervento perchè non previsto dall’ordinamento federale e, comunque, non sorretto da un interesse tutelabile. Nel merito lo stesso Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata il 17 febbraio 2015, in parziale accoglimento del deferimento, aveva irrogato nei confronti del rag. Macalli «la sanzione della inibizione per mesi 6» per i comportamenti di cui al primo capo di incolpazione ritenuti disciplinarmente rilevanti; mentre, quanto al secondo capo di incolpazione, aveva ritenuto che gli elementi raccolti non consentissero di affermare con certezza la responsabilità del deferito in ordine ai fatti allo stesso ascritti, essendo possibili ricostruzioni alternative all’ipotesi accusatoria. III. Avverso questa decisione del Tribunale Federale Nazionale aveva proposto reclamo il sig. Briganti censurando sia la dichiarazione di inammissibilità del suo intervento, sia – nel merito - il proscioglimento del rag. Macalli dal capo di incolpazione n. 2). Provvedendo sul reclamo proposto dal sig. Briganti, la Corte Federale d’Appello, con comunicato ufficiale n. 070/CFA (2014/2015), ha confermato la dichiarazione di inammissibilità del suo intervento, così come già deciso in prima sede. A sostegno di tale conclusione, la Corte Federale – tra l’altro - ha osservato che l’ammissibilità di un intervento del terzo “deve intendersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento”, rilevando che “avuto riguardo alla stessa prospettazione attorea per come sviluppata tanto nell’atto di intervento che nel successivo reclamo, difettino in capo al ricorrente entrambe le suddette condizioni”. Peraltro, la Corte Federale d’Appello ha posto in evidenza “che il ricorrente, per sua stessa ammissione, non è più soggetto dell’ordinamento federale e, dunque, come tale, siccome privo della relativa speciale capacità giuridica, non può di certo porsi come centro di imputazione di situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento federale, a nulla rilevando che, all’epoca dei fatti qui in rilievo, rivestisse la suddetta qualità”. IV. Contro questa decisione della Corte Federale di Appello (di cui al C.U. 070/CFA Sezioni Unite in data 8.6.2015) il Sig. Briganti ha ora proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, formulando le conclusioni sopra trascritte (v. supra al par. I). A seguito di tale impugnazione proposta dal Sig. Briganti dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, si sono distintamente costituiti il rag. Macalli (con memoria del 18 maggio 2015) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (con memoria del 23 giugno 2015), concludendo entrambi per l’inammissibilità del ricorso. V. Per completezza della esposizione, è opportuno ricordare che la decisione del Tribunale Federale Nazionale nel citato procedimento disciplinare a carico del rag. Macalli (v. supra al par. II) era stata impugnata davanti alla Corte Federale, con due distinti ricorsi, dal rag. Macalli e dalla Procura Federale. E la Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, con decisione adottata in data 22 maggio 2015, con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA), riuniti gli appelli, aveva respinto il ricorso della Procura Federale, confermando sul punto la decisione impugnata, ed aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal rag. Macalli, rideterminando la sanzione inflitta a suo carico «nell’inibizione fino a tutto il 31.8.2015». Questa decisione era stata impugnata davanti al Collegio di Garanzia dal rag. Macalli che ne aveva chiesto l’integrale riforma. Il sig. Briganti, oltre a proporre l’autonoma impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia di cui si è detto nel paragrafo che precede (e del quale si giudica in questa sede), era intervenuto anche in questo distinto ricorso proposto dal rag. Macalli. Con decisione n. 35/2015 del 24 giugno 2015 il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, ha respinto quest’ultimo ricorso del rag. Macalli ed ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento proposto, anche in quella sede, dal sig. Briganti. Considerato in diritto 1. – Il ricorso proposto dal Sig. Briganti in questa sede è certamente inammissibile per le stesse ragioni per le quali il suo intervento era stato, a suo tempo, dichiarato inammissibile dal Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. e, poi, dalla Corte Federale d’Appello; e per le quali, più di recente, lo stesso intervento (nel distinto procedimento promosso a seguito del ricorso proposto dal rag. Mario Macalli, di cui si è riferito al punto V delle premesse) è stato dichiarato inammissibile dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, con la decisione n. 35/2015 del 24 giugno 2015. L’inammissibilità del ricorso in esame dipende dalla natura giuridica e dalla struttura formale del procedimento nel quale il Sig. Briganti vorrebbe spiegare il suo intervento: un procedimento di carattere disciplinare. Tale procedimento ha ad oggetto una pretesa punitiva (in questo caso nei confronti del rag. Macalli) totalmente estranea al Sig. Briganti e rispetto alla quale questi non è titolare di alcun interesse giuridicamente tutelato che possa legittimarne l’intervento. Come è stato esattamente eccepito dalla Difesa della F.I.G.C., il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perchè autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione i casi di illecito sportivo, disciplinati dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (nonché dal Titolo V del medesimo Codice) secondo il quale “Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica” (art. 33, 3° comma). Ma si tratta appunto di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall’esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente; onde l’opportunità di ammetterne l’esame nell’ambito dello stesso procedimento. Dalle considerazioni che precedono deriva l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal Sig. Briganti, in capo al quale – come giustamente rilevato dai Giudici endofederali – difetta un interesse giuridicamente rilevante (e tutelabile nell’ambito del procedimento disciplinare del quale si discute). Gli interessi evidenziati dal ricorrente a sostegno del suo intervento, pur significativi su un piano fattuale ed economico, sono privi di una rilevanza diretta ed immediata nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del rag. Macalli e non sono suscettibili di incidere sulla definizione di esso. Gli interessi dedotti dal ricorrente – anche quelli di carattere più spiccatamente giuridico, come l’interesse alla partecipazione all’associazionismo sportivo - non possono trovare ingresso nel procedimento disciplinare, assumendo rispetto ad esso una rilevanza solamente indiretta e riflessa; e perciò insufficiente a legittimare la partecipazione al procedimento da parte del Sig. Briganti. In mancanza di un interesse facente capo al sig. Briganti immediatamente rilevante nell’ambito del procedimento disciplinare, la sua partecipazione al procedimento non potrebbe recargli alcuna diretta utilità, così come la sua mancata partecipazione non potrebbe provocargli alcun diretto pregiudizio. Così, anche in questa prospettiva, risulta evidente il difetto di legittimazione del Sig. Briganti e l’inammissibilità del suo intervento. Le conclusioni che precedono sono pienamente coerenti alla decisione già assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, che, nel distinto procedimento promosso dal rag. Macalli (del quale si è detto nella esposizione dei fatti, sub. V), ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato anche in quella sede dal sig. Briganti, rilevando che “non possono, infatti, ritenersi ammessi interventi ad adiuvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale” (cfr. la decisione n. 35/2015 del 24 giugno 2015 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, ove, in senso conforme, si richiama anche la decisione dell’Alta Corte di Giustizia del CONI n. 27 del 17 dicembre 2012). 2. - Alle considerazioni che precedono – da sole sufficienti a confermare l’inammissibilità dell’intervento del sig. Briganti nell’ambito del procedimento disciplinare e, pertanto, l’infondatezza del ricorso in esame – si deve aggiungere un ulteriore profilo di inammissibilità dell’intervento, derivante dal fatto che il ricorrente, non essendo più tesserato da anni presso la F.I.G.C., è ormai estraneo all’ordinamento sportivo federale. Tale argomento (oltre a confermare che l’esito del procedimento disciplinare non potrebbe in alcun modo incidere direttamente sulla sfera soggettiva del ricorrente, in capo al quale non può sussistere un diretto controinteresse) concorre ad escludere la legittimazione del Sig. Briganti a promuovere un intervento in un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Come è noto, l’art. 6 (Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia) del Codice della Giustizia Sportiva del CONI stabilisce che “Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”; e circoscrive l’esercizio dell’azione soltanto al “titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Ed è altrettanto noto – come puntualmente rilevato nella decisione impugnata della Corte Federale d’Appello - che le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino al momento della decisione, sicchè risulta irrilevante che il Sig. Briganti fosse tesserato all’epoca dei fatti ai quali si riferisce il procedimento disciplinare a carico del rag. Macalli. Secondo la consolidata giurisprudenza degli organi di giurisprudenza sportiva un “necessario presupposto per adire la Giustizia Sportiva, anche quella istituita presso il CONI”, è costituito dalla “permanenza del vincolo scaturente dal tesseramento con la Federazione di provenienza” (in questo senso v., di recente, la decisione n. 26/2015 dell’8/17.7.2015 del Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione; conf. decisione n. 27/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ove, dopo ampia trattazione della problematica della giurisdizione c.d. ‘domestica’ degli ordinamenti settoriali, si evidenzia che essa “ha come ambito soggettivo esclusivamente gli appartenenti all’ordinamento” e si rileva la “esclusione di ogni legittimazione ad adire la giurisdizione sportiva, da parte di soggetti estranei allo specifico ordinamento settoriale”). Anche sotto quest’ultimo distinto profilo, si deve, dunque, concludere per l’inammissibilità dell’intervento a suo tempo formulato dal Sig. Briganti e, conseguentemente, per il rigetto del ricorso in esame. 3. - In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il Collegio di Garanzia reputa che i Giudici Federali abbiano correttamente escluso l’ammissibilità dell’intervento del Sig. Briganti nel citato procedimento disciplinare a carico del rag. Macalli; con la conseguenza che – confermata l’inammissibilità dell’intervento - il presente ricorso deve essere rigettato. La decisione che precede assorbe e preclude l’esame delle altre questioni di merito proposte dal ricorrente. Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Rigetta il ricorso contro la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., reputando inammissibile l’intervento a suo tempo formulato dall’attuale ricorrente Sig. Sergio Briganti. Condanna il ricorrente Sig.Sergio Briganti al pagamento delle spese, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 22 luglio 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 3 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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