CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 41 del 07/09/2015 – S.S.D. Sambenedettese A.R.L.- F.C. Forlì s.r.l. -A.S. Gubbio 1910 s.r.l. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 41 del 07/09/2015 – S.S.D. Sambenedettese A.R.L.- F.C. Forlì s.r.l. -A.S. Gubbio 1910 s.r.l. / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Mario Sanino - Relatore prof. Massimo Zaccheo prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2015, presentato, in data 27 luglio 2015, dalla S.S.D. Sambenedettese A.R.L., dalla F.C. Forlì s.r.l. e dall’A.S. Gubbio 1910 s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. prof. Astolfo Di Amato e dall’avv. Alessio Di Amato contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli per l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015, che ha stabilito i criteri di ripescaggio per il settore professionistico per la stagione sportiva 2015/2016 di cui al C.U. FIGC n. 327/A del 30 giugno 2015, nonché di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli avvocati: prof. avv. Astolfo di Amato ed Alessio Di Amato per le società ricorrenti; avv. Luigi Medugno ed avv. Letizia Mazzarelli per l’intimata F.I.G.C.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Mario Sanino; Ritenuto in fatto 1 – Con ricorso in data 27 luglio 2015 la S.S.D. Sambenedettese a r.l., la F.C. Forlì s.r.l. e la A.S. Gubbio 1910 S.r.l., hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Federale FIGC in data 26 giugno 2015 che ha stabilito i criteri di ripescaggio per il settore professionistico per la stagione sportiva 2015/2016 di cui al comunicato ufficiale FIGC n. 327/A del 30 giugno 2015. Espongono le ricorrenti che sono tutte società che hanno come oggetto sociale l’esercizio di attività sportive calcistiche con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi organi. Nella stagione sportiva 2014/2015 le Società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. e F.C. Forlì S.r.l. sono state iscritte al Campionato di Lega-Pro – Girone “B” e sono retrocesse in Serie D. Mentre la S.S. Sambenedettese a r.l. ha militato nel Campionato Nazionale di Serie. Tutte le ricorrenti, dunque, avrebbero titolo ed interesse a partecipare alla programmata procedura per il ripescaggio al Campionato di Divisione Unica Lega Pro 2015/2016, secondo quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 327/A del 30 giugno 2015. Ed invero con il detto richiamato Comunicato Ufficiale FIGC n. 327/A del 26 giugno 2015, il Consiglio Federale della FIGC approvava i criteri e le procedure per il ripescaggio nei campionati professionistici 2015/16 e stabiliva, per quel che interessa la presente fattispecie, che: “Le società, per essere ripescate, dovranno versare un contributo straordinario alla F.I.G.C., che non potrà essere inferiore: - (…) ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per il ripescaggio nel Campionato di Lega Pro-Divisione Unica” e che “con successivo Comunicato Ufficiale saranno stabiliti i termini e le procedure per richiedere il ripescaggio”. E così, in data 15 luglio 2015, veniva pubblicato dalla FIGC il Comunicato ufficiale FIGC n. 22/A, nel quale, tra l’altro, si legge che: “il Presidente Federale - attesa la necessità di stabilire il termine perentorio entro il quale le società interessate all’eventuale ripescaggio in Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016, devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27 aprile 2015, ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro”; - preso atto dei criteri e delle procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2015/2016 previsti dal Comunicato Ufficiale n. 327/A del 30 giugno 2015; - visto l’art. 24 dello Statuto Federale; - d’intesa con i Presidenti delle Leghe interessate delibera le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale ripescaggio al Campionato di Divisione Unica Lega-Pro 2015/2016 dovranno documentare, entro il 27 luglio 2015, ore 19:00, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27 aprile 2015 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 27 luglio 2015, ore 19:00, apposita domanda alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata… .” In data 17 luglio 2015, si riuniva nuovamente il Consiglio Federale il quale, come reso noto nel Comunicato Ufficiale n. 26/A FIGC del 17 luglio 2015, deliberava: “1) Approvazione verbale riunione del 26 giugno 2015; (…) 7) Ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale di cui ai C.U. nn. 20/A, 21/A e 22/A del 15 luglio 2015”. Ad avviso delle ricorrenti la deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015, che ha stabilito i criteri di ripescaggio per il settore professionistico per la stagione sportiva 2015/2016, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 327/A pubblicato in data 30 giugno 2015, sarebbe illegittima. 2 – In particolare, espongono le società istanti che il Consiglio Federale nella – più volte ricordata - deliberazione del 26 giugno 2015 ha deciso di imporre, alle Società interessate alla procedura di ripescaggio, il pagamento di un “contributo straordinario” che, per quanto riguarda il Campionato di LEGA PRO – Divisione Unica, è stato fissato in euro 500.000,00. Tale contributo straordinario – che le ricorrenti dimenticano di specificare che sarebbe stato restituito in caso di mancato ripescaggio - di cui è stato imposto il pagamento dalla FIGC non sarebbe giustificato. L’imposizione di tale contributo, assumono le istanti, si aggiungeva alla richiesta di pagamento della c.d. “quota associativa” e della c.d. “quota partecipativa”, nonché dell’importo di euro 10.000,00 alla Calcio Servizi LEGA PRO S.r.l. per servizi da rendere a favore delle società sportive associate (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 327/A pubblicato in data 30 giugno 2015; Comunicato Ufficiale LEGA PRO del 12 giugno 2015 n. 380/L). Il detto “contributo straordinario”, oltre ad apparire del tutto irragionevole e non giustificato, sarebbe stato assunto dal Consiglio Federale della FIGC in assoluta carenza di potere. 3 – Le società ricorrenti, in conclusione, con l’atto introduttivo chiedevano; a) in via preliminare, che sia sospesa in via cautelare l’efficacia della deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015; b) in via principale, che la deliberazione in questione sia annullata. Come si è più sopra anticipato, l’ordinamento sportivo consente per le squadre inserite nel settore professionistico la possibilità di un ripescaggio secondo criteri e modalità dettati dal Consiglio Federale. La Federazione ha reso noti, mediante pubblicazione di apposito comunicato ufficiale n. 22/A del 15 luglio 2015, i “criteri e le procedure di ripescaggio nei campionati professionistici” e ha specificato che per le domande di ripescaggio era fissato il termine di presentazione del 27 luglio 2015. Il Collegio, in sede di esame della domanda cautelare, verificava peraltro la mancata presentazione da parte delle squadre ricorrenti della domanda di ripescaggio, entro il termine suddetto del 27 luglio 2015; ne derivava quindi che le squadre in questione allo stato non fossero più titolari di un interesse giuridicamente protetto, e rigettava quindi la richiesta cautelare. L’udienza per la trattazione del merito veniva poi fissata per il giorno 3 settembre 2015, alla quale comparivano i legali della Società, Avv. Astolfo e Alesso di Amato e i legali della F.I.G.C., Avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno. Considerato in diritto Dunque, le Società ricorrenti hanno impugnato un atto della Federazione che ha preliminarmente determinato i criteri per il “ripescaggio” di alcune squadre nel rispettivo campionato di competenza; si sono però disinteressate di partecipare al successivo procedimento avviato dalla Federazione con il quale si dava concreta attuazione al procedimento di ripescaggio correlato alle squadre che avevano dimostrato di avere i titoli. Si ritiene peraltro dover confermare la declaratoria di improcedibilità già adottata in sede di decisione della istanza di sospensione. Le società calcistiche odierne ricorrenti non hanno, infatti, presentato, nel termine perentorio prescritto dal C.U. n. 22/A del 15 luglio 2015 (ore 19,00 del giorno 27 luglio 2015), la domanda di partecipazione alla procedura di ripescaggio, destinata a completare l’organico del campionato di Lega Pro, valevole per la stagione sportiva 2015/2016. E’, pertanto, venuto meno il loro interesse a coltivare ulteriormente il gravame, diretto a contestare la legittimità della previsione dell’adempimento, consistente nel versamento del “contributo straordinario” oggetto di censura. La mancata partecipazione alla procedura di assegnazione dei posti attribuibili mediante ripescaggi, costituisce dirimente causa ostativa alla realizzazione dell’interesse pretensivo azionato in questa sede, rendendo inutile l’eventuale annullamento della clausola prescrittiva dell’adempimento di cui si discute. Ed infatti, le istanti non potrebbero ricavare alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso, in quanto un siffatto esito della lite, incidendo soltanto sull’applicabilità in astratto della regola dettata dalla procedura (senza investire la successiva fase di verifica, nel concreto, della avvenuta osservanza del precetto ad opera di quanti vi abbiano preso parte), non consentirebbe, in ogni caso, alle ricorrenti di conseguire il bene della vita rappresentato dall’ammissione al campionato superiore. Non sono idonee a superare la conclusione ora dedotta anche le eleganti argomentazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti in sede di trattazione del ricorso. Ed invero la considerazione che l’atto introduttivo ha specificato che l’impugnativa doveva intendersi proposta avverso “ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso” con l’atto riportato nell’epigrafe, non appare rilevante; ed infatti, da un lato l’impugnativa non può coinvolgere atti successivi a quelli indicati nel ricorso e dall’altro il ricorso può ritenersi proposto semmai avverso gli atti amministrativi riportati specificamente nel testo del provvedimento impugnato e non con riferimento ad altri atti dei quali non sono riportati rigorosamente gli estremi per una loro esatta individuazione. Il ricorso quindi non può sfuggire ad una declaratoria di improcedibilità essendo venuto meno qualsivoglia interesse qualificato all’annullamento dell’atto impugnato. La determinazione sulle spese non può non seguire la decisione sul rigetto del ricorso; le società istanti vengono quindi condannate al pagamento delle spese che si liquidano nell’importo totale di euro 2.000,00. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia Sezioni Unite Rigetta il ricorso delle Società S.S.D. Sambenedettese a r.l., della F.C. Forlì s.r.l. e della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della resistente FIGC, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Mario Sanino Depositato in Roma in data 7 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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