CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 42 del 08/09/2015 – Juventus F.C. S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 42 del 08/09/2015 – Juventus F.C. S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente e Relatore Dante D’Alessio Mario Sanino Massimo Zaccheo Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2015, presentato, in data 5 agosto 2015, da parte della società Juventus F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Chiappero e dall’avv. Maria Turco, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 7/CSA 2015/2016, comunicato in data 3 agosto u.s., con cui, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, è stata comminata alla società la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato “Tribuna Sud” a porte chiuse, oltre l’ammenda pari ad € 30.000, a seguito dei fatti occorsi durante la partita Torino F.C. – Juventus F.C., disputatasi allo Stadio Olimpico di Torino il giorno 26/4/2015; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli avvocati: Luigi Chiappero e Maria Turco per la società ricorrente; avv. Luigi Medugno ed avv. Letizia Mazzarelli per l’intimata F.I.G.C.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Presidente Franco Frattini; Ritenuto in fatto Con C.U. n. 219 del 30 aprile 2015 il giudice sportivo, in relazione al lancio di una bomba carta durate la partita Torino/Juventus del 26 aprile 2015, dal settore occupato dai tifosi juventini, sanzionava, a titolo di responsabilità oggettiva, la società Juventus con la chiusura, per due gare, del “Settore Sud” oltre all'ammenda di euro 50.000,00 per l'ulteriore lancio di fumogeni avvenuto nel corso della gara. Sul ricorso della società Juventus la Corte sportiva d'appello, in parziale accoglimento delle censure dedotte, riduceva la sanzione alla chiusura del “Settore Sud” per una giornata di gara e la ammenda a euro 30.000,00. La società Juventus ha impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia la richiamata decisione di appello deducendo: - mancanza e illogicità della motivazione, in quanto fondata su mere illazioni; - violazione dell'art. 4, co. 2, in relazione all'art. 12 del C.G.S. poiché nel caso in esame il fatto sarebbe stato commesso da persona del tutto estranea al tifo organizzato juventino, sicché la responsabilità della società non potrebbe ricorrere. La F.I.G.C. si è costituita in giudizio constatando la dedotta interpretazione dei principi di responsabilità oggettiva, e concludendo per la conferma della sanzione a carico della società Juventus. Considerato in diritto Il Collegio è chiamato a decidere su una comminata sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva, della chiusura del Settore Sud dello “Juventus Stadium” di Torino - quello abitualmente occupato dalla tifoseria juventina nelle partite giocate in casa - per un turno di gara. Il fatto da cui la vicenda scaturisce ha straordinaria gravità, giacché si è trattato del lancio di una bomba carta che ha messo in serio pericolo l'incolumità di undici spettatori presenti nei settori occupati da tifosi del Torino (squadra ospitante nel derby torinese del 26 aprile 2015). Il compimento di tale atto criminoso ha determinato l'avvio di approfondite indagini da parte della A.G., che hanno condotto all'arresto e alla custodia in carcere del presunto responsabile. L'argomento centrale della difesa della società ricorrente è che l'autore del lancio dell'ordigno, tratto in carcere come responsabile, sarebbe persona del tutto svincolata dalla tifoseria organizzata juventina, in quanto privo non solo della c.d. “tessera del tifoso”, ma anche di titolo di ingresso allo stadio (ove lo stesso si sarebbe introdotto usando violenza sugli addetti ai controlli di ingresso, come espressamente confessato dinanzi al P.M.); si tratterebbe, cioè, secondo la ricorrente, di un appartenente a gruppi che usano violenza fine a se stessa e non certo per esprimere, sia pure in modo estremo, il loro sostegno alla squadra. Tale caratteristica del presunto responsabile farebbe venir meno, cioè, la responsabilità oggettiva della società, che pur sempre presuppone un “vincolo di collegabilità, dell'autore della violenza con la squadra sostenuta”. Il Collegio, che pure riconosce alla società ricorrente di avere costantemente agito per prevenire e contenere le manifestazioni violente della propria tifoseria, non può condividere le argomentazioni prospettate nel ricorso e ulteriormente ampliate nel corso della discussione orale. La difesa della F.I.G.C. ha correttamente richiamato i caratteri essenziali della responsabilità oggettiva - che è prevista anche nell'ordinamento civilistico - cui il Collegio ritiene, anche in questa fattispecie, sia necessario fare riferimento. Nella società contemporanea, l'ordinamento - quello sportivo - nella fattispecie, ma anche quello statale, per altre ipotesi - prevede casi in cui, soprattutto ove alcune attività possano determinare rischi per una collettività (nel nostro caso coloro che assistono ad una competizione sportiva), determinati soggetti debbano rispondere di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza. Nella responsabilità oggettiva - ed è anche il caso in esame - vale il c.d. principio di “precauzione”, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza (e ciò, ovviamente, fatta salva la punibilità anche penale, come nel caso in esame, dell'autore materiale ove individuato). Ritiene il Collegio che il principio di precauzione, cui la responsabilità oggettiva della Società calcistica si collega, sia ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga. Di conseguenza, è vero che la responsabilità oggettiva ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio. Ma è anche vero che essa prescinde da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata. Non è, in altri termini, la “rimproverabilità” o una “culpa in vigilando” che può determinare, nel caso in esame, la responsabilità oggettiva della ricorrente Juventus, ma il solo fatto, oggettivo e materiale, che un ordigno esplosivo estremamente pericoloso per l'incolumità degli altri spettatori sia stato lanciato da un contesto - il settore ospiti, occupato dai tifosi juventini - riconducibile alla Società sanzionata. Ecco perché, come detto, la giusta rivendicazione, da parte della ricorrente, di aver sempre operato per la prevenzione e di non aver potuto in alcun modo impedire il lancio della bomba carta non può avere rilievo esimente: appunto, perché ai fini della sanzione l'ordinamento prescinde non solo dalla responsabilità diretta ma anche da quella, indiretta, eventuale, per mancata prevenzione o vigilanza. La Società ricorrente, per argomentare sulla totale mancanza di collegamento tra l'autore materiale del gesto criminale e la squadra, si è a lungo soffermata sulle caratteristiche della persona tratta in arresto come presunto responsabile. Ed ha, in modo articolato, evidenziato come detta persona, collegata ad ambienti violenti di cosiddetti “cani sciolti”, lungi dall'essere inquadrato nella tifoseria juventina, agisse con atti di violenza fini a se stessi, tanto da essere interessato agli atti criminali ben più che al risultato positivo della squadra. Tale argomenti, che pure solo in parte possono essere condivisi, non hanno rilievo ai fini della esclusione della responsabilità. Ed infatti, ritiene il Collegio, che ciò che rileva non è tanto la qualità dell'individuo, quanto il “contesto”, cioè l'ambito settoriale dello stadio, da cui la bomba è stata lanciata. Non vi è dubbio che il contesto - tribuna ospiti, giocando la Juventus come ospite del Torino - fosse proprio quello dei “sostenitori” della Juventus; ed è altrettanto evidente che quel “contesto”, cioè quella tribuna ospiti, occupata dai tifosi juventini, allorché dal proprio interno, al primo minuto del primo tempo, è stata lanciata una bomba che ha ferito alcune persone, non solo non ha compiuto alcun gesto di esecrazione, condanna o almeno dissociazione, ma al contrario, per i rimanenti 89 minuti, ha continuato con lanci di petardi e altri materiali a tenere in piedi una situazione di grave tensione e violenza (per la quale, peraltro, la stessa Juventus è stata ulteriormente sanzionata con misura pecuniaria). Ritiene in altri termini il Collegio che il gesto criminale del lancio dal settore ospiti sia provenuto da un contesto di sostegno alla squadra con inaccettabile violenza, e che per la responsabilità oggettiva sia ampiamente sufficiente la provenienza, la “copertura” e il “sostegno” esplicito e implicito (con la mancata dissociazione e con la prosecuzione del lancio di petardi) da parte della tifoseria ivi presente. L'articolo 4.3 del C.G.S. parla del comportamento dei “sostenitori” e non solo degli abbonati o titolari di tessera del tifoso. Dunque, se il responsabile materiale dell'atto criminoso non fosse stato individuato grazie all'approfondita indagine compiuta, di certo, sulla base della “provenienza” del lancio dalla tribuna ospiti, la responsabilità oggettiva sarebbe stata riconosciuta. Così avviene, infatti, nei molti altri casi di responsabilità oggettiva esaminati dalla giurisprudenza (cori razzisti, lanci di oggetti) nei quali il settore di provenienza, anche se il singolo autore non è individuato, ha rilievo decisivo ai fini della sanzione. Occorre peraltro, anche se le precedenti considerazioni hanno rilievo assorbente, sottolineare che lo stesso autore materiale del crimine ben può essere indicato come “sostenitore” della Juventus, ai sensi dell'articolo 4.3 C.G.S. Il concetto di sostenitore, non a caso distinto dalla norma rispetto agli appartenenti alla tifoseria organizzata (che sono anch'essi, com'è ovvio, “sostenitori”...), non richiede un'indagine sulla “intensità” della passione sportiva, ovvero sulla prevalenza di intenzioni violente “accanto ed oltre” la passione sportiva. Certo, il soggetto arrestato per il lancio della bomba è stato ritenuto personalità che anzitutto persegue la violenza: ma non può negarsi che la “passione sportiva”, inquinata dalla violenza ma non per questo assente, è nel soggetto orientata a sostenere la squadra Juventus. Vi sono, in proposito, autorevoli valutazioni di organi di polizia, e veri e propri dati di fatto oggettivi. Tra i primi, le ripetute valutazioni della Questura di Torino, che ha arrestato l'autore presunto del crimine, che lo definisce come persona vicina alle frange ultrà del tifo bianconero e assiduo frequentatore del Settore Sud dello Juventus Stadium. Tra i secondi, cioè i fatti oggettivi, il Collegio rileva: A) che il provvedimento di DASPO irrogato dal Questore di Torino al Saurgnani, presunto autore del crimine, si fonda sulla partecipazione dello stesso ad azioni violente quale esponente della tifoseria juventina; B) che, durante la perquisizione domiciliare ordinata dall'A.G. di Torino, a casa del presunto autore dell'atto criminoso veniva ritrovato materiale indicante inequivocabilmente la “fede” juventina del soggetto, quali sciarpe bianconere, scritte quali “Juventus F.C. - fino alla vittoria” ed un drappo (definito “pezza” nel linguaggio ultrà) nero con la scritta “FAIR PLAY”. C) che, in alcune conversazioni via chat o whatsapp, lo stesso Saurgnani, riferendosi al progetto di recarsi a Genova per compiere analoghi atti durante la partita Genoa-Juventus, esplicitamente dice che occorre appoggiarsi alla tifoseria juventina genovese, alla quale pure attribuisce troppa pavidità e incapacità di compiere azioni davvero eclatanti. Tutti questi elementi, tratti da fonti rigorose ed affidabili (rapporti della Questura e atti di indagine) non possono che condurre alla indicazione del Saurgnani come un “sostenitore” della Juventus. È ben vero che la Società ricorrente ascrive ai comportamenti criminali del soggetto effetti del tutto controproducenti per le sorti della squadra “sostenuta”. Ma ciò non toglie né che l'autore materiale, né - soprattutto - il contesto settoriale (tribuna ospiti) da cui la bomba è stata lanciata siano oggettivamente riconducibili al sostegno alla squadra juventina. E che quest'ultima perciò, ancorché non “rimproverabile” per azioni od omissioni, debba soggiacere a titolo di responsabilità oggettiva. Detto strumento, in conclusione, contiene un criterio di assoggettabilità a sanzione estremamente rigoroso e severo poiché altrettanto gravi e pericolosi sono gli atti violenti che mira a prevenire o a riparare. E ciò, ritiene il Collegio, nell'interesse superiore allo sport non violento e sempre più aperto alla collettività dei sinceri sportivi, potendo ciò alla fine ben coincidere con l'interesse delle società calcistiche. Il ricorso è infondato, e va perciò respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 a favore della F.I.G.C. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 8 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it