CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 47 del 23/09/2015 – S.S. Teramo calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Professionisti/Lega Nazionale Dilettanti/Ascoli Picchio 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 47 del 23/09/2015 – S.S. Teramo calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Professionisti/Lega Nazionale Dilettanti/Ascoli Picchio 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente e Relatore Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2015, presentato, in data 1 settembre 2015, dalla società S.S. Teramo calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matilde Rota e Luca Ferrari, la Lega Pro, non costituitasi in giudizio, la società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Grassani e Maria Cristina Celani; la società A.S. Gubbio 1910 s.r.l., non costituitasi in giudizio, la società F.C. Forlì s.r.l., non costituitasi in giudizio, nonché contro la società San Marino calcio s.r.l., non costituitasi in giudizio, per la riforma e/o l’annullamento, della delibera della Corte Federale di Appello FIGC, pubblicata con le motivazioni in data 8 settembre u.s. nel C.U. n. 019/CFA, con cui si conferma la sentenza di primo grado che riconosce la responsabilità diretta della ricorrente per la violazione ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. Luciano Campitelli, nonché la responsabilità oggettiva del club per le condotte attribuite in capo al Direttore Sportivo, sig. Marcello Di Giuseppe, oltre che la responsabilità presunta, sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2014/2015 e l’ammenda di € 30.000,00, da cui deriva l’effetto della revoca del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro a vantaggio della seconda in graduatoria, l’intimata Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a. e l’ulteriore penalizzazione di 6 punti da scontarsi nella stagione 2015/2016; vista l’istanza cautelare ivi presente, finalizzata all’ottenimento della sospensione dell’esecuzione e dell’esecutività della decisione della Corte Federale di Appello e, per l’effetto, della sospensione dello svolgimento delle prossime gare dei Campionati di Serie B e Lega Pro o, in subordine, di quelle concernenti rispettivamente la S.S. Teramo Calcio s.r.l., in Lega Pro, e l’Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., in Serie B, sino alla decisione nel merito del presente ricorso; visti tutti gli atti e documenti di causa; udito, nella camera di consiglio del 23 settembre 2015, il Presidente e Relatore, cons. Franco Frattini; visto l’articolo 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione; visto il provvedimento collegiale di rigetto dell’istanza cautelare assunto a Sezioni Unite in data 3 settembre 2015 (prot. n. 00515/2015); preso atto della presentazione, in data 15 settembre 2015, di un nuovo ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2015 e promosso dalla stessa società Teramo Calcio, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva, per l’annullamento e/o la riforma della decisione adottata dalla Corte di Appello Federale FIGC, le cui motivazioni sono state depositate in data 8 settembre 2015, con C.U. n. 019/CFA. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 settembre 2015. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 23 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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