CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 49 del 23/09/2015 – F.C. Forlì Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Savona F.B.C. s.r.l./S.S. Teramo Calcio s.r.l./ sig. Luciano Campitelli/sig. Aldo Delle Piane

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 49 del 23/09/2015 – F.C. Forlì Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Savona F.B.C. s.r.l./S.S. Teramo Calcio s.r.l./ sig. Luciano Campitelli/sig. Aldo Delle Piane IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini – Presidente e Relatore Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2015, presentato, in data 2 settembre 2015, dalla società F.C. Forlì Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano ed Enrico Crocetti Bernardi, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, la Corte Federale di Appello FIGC, non costituitasi in giudizio, nonché, nei confronti della società Savona F.B.C. s.r.l., non costituitasi in giudizio, della società S.S. Teramo Calcio s.r.l., non costituitasi in giudizio, del sig. Luciano Campitelli, non costituitosi in giudizio, del sig. Aldo Delle Piane, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Di Amato e Astolfo Di Amato, e, ove occorra, nei confronti del Tribunale Federale di primo grado FIGC e della Procura Federale FIGC, non costituitisi in giudizio, per l’annullamento della decisione adottata nella riunione del 27/08/2015 dalla Corte di Appello Federale FIGC e pubblicata, in solo dispositivo, sul C.U. N. 016/CFA del 29/08/2015, che ha annullato la decisione di primo grado del Tribunale Federale della FIGC, che aveva disposto le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Lega Pro delle Società Teramo e Savona, nonché la sospensione per quattro anni dei relativi Presidenti (decisione di primo grado che aveva determinato l’acquisizione del titolo sportivo della Società Forlì a partecipare al Campionato di Lega Pro 2015-2016), riformulando le relative sanzioni (revoca del titolo di vincitore del Campionato di Lega Pro 2014-2015 e sei punti di penalizzazione per il Teramo; sei punti di penalizzazione per il Savona; tre anni di sospensione per il Presidente del Teramo; proscioglimento per il Presidente del Savona); nonché di tutti gli atti, presupposti o conseguenti, ad essa comunque connessi e, in particolare, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 31/08/2015 e resa nota con comunicato stampa pubblicato in pari data sul sito Internet della FIGC, con la quale sono stati definiti gli organici della Serie B e della Lega Pro per la stagione agonistica 2015-2016 (in particolare, con inserimento delle Società Teramo e Savona nella Lega Pro e con esclusione della Società Forlì dalla stessa); vista la richiesta cautelare ivi contenuta, finalizzata all’adozione di un decreto presidenziale d’urgenza (anche inaudita parte), da emettersi prima della prima giornata di campionato (domenica 6 settembre), preordinato alla sospensione della sola gara della prima giornata di campionato di Serie D (Girone D), alla quale dovrebbe partecipare la stessa società Forlì, vale a dire la gara Villafranca-Forlì; vista la memoria di costituzione della società A.S. Gubbio 1910 s.r.l., in data 3 settembre 2015; visti tutti gli atti e documenti di causa; udito, nella camera di consiglio del 23 settembre 2015, il Presidente e Relatore, cons. Franco Frattini; visto l’articolo 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione; visto il provvedimento collegiale di rigetto dell’istanza cautelare assunto a Sezioni Unite in data 3 settembre 2015 (prot. n. 00517/2015); preso atto della presentazione, in data 10 settembre 2015, di un nuovo ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2015 e promosso dalla stessa società Forlì, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva, per l’annullamento e/o la riforma della decisione adottata nella riunione del 27/08/2015 dalla Corte di Appello Federale FIGC, le cui motivazioni sono state depositate in data 8 settembre 2015, con C.U. n. 019/CFA. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 settembre 2015. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 23 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it