CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 50 del 30/09/2015 – Salvatore Bernardi/Corte Appello Federale Federazione Italiana Rugby

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 50 del 30/09/2015 – Salvatore Bernardi/Corte Appello Federale Federazione Italiana Rugby IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Mario Sanino prof. Massimo Zaccheo - Relatore prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorso n. 28/2015, presentato, in data 24 giugno 2015, dal Procuratore Federale della Federazione Italiana Rugby, avv. Salvatore Bernardi per l’annullamento della decisione n. 4-2014/2015 adottata dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Rugby; visto il ricorso del Procuratore Federale udito il ricorrente nell’udienza del 22 luglio 2015; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo; Ritenuto in fatto Con ricorso 23 giugno 2015 la Procura della Federazione Italiana Rugby ha chiesto l’annullamento della decisione n. 4/2014/2015 pronunciata dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Rugby per violazione dell’art. 64, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e del Regolamento di Giustizia della FIR. Con la richiamata decisione la Corte Federale di Appello ha dichiarato improcedibile il deferimento proposto a carico del tesserato sig. Nicolò Mantovani per il quale la Procura aveva proposto la sanzione della interdizione per sette mesi. Avverso la richiamata dichiarazione di improcedibilità il Procuratore ha proposto ricorso per l’annullamento della suddetta decisione e, per l’effetto, il rinvio del procedimento al Tribunale Federale della Federazione Italiana Rugby. Considerato in diritto La domanda di annullamento si fonda su un unico argomento. Lamenta la Procura che il Regolamento di Giustizia del 19 marzo 2005, approvato il 18 maggio 2005, applicato dalla Corte Federale al caso in questione risulterebbe abrogato dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento approvato dalla Deliberazione del Presidente del CONI n. 121del 3 settembre 2014: conseguentemente, non troverebbero applicazione le norme contenute nel vecchio Regolamento, e segnatamente gli artt. 57 e 69, per violazione dell’art. 64 Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Il ricorso non può essere accolto. Come è noto, il primo comma dell’art. 64 CGS CONI prevede che il medesimo entri in vigore alla data del 12 giugno 2014. A tal fine, il secondo comma richiede che ciascuna Federazione provveda a conformare al CGS CONI i rispettivi statuti e regolamenti in tempo utile per l’inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al primo comma. Tuttavia, il terzo comma prevede che «fino al recepimento delle presenti disposizioni negli Statuti e nei regolamenti federali, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti». Il regolamento di Giustizia FIR è stato approvato con Deliberazione del Presidente CONI il 3 settembre 2014, cioè quando la stagione sportiva 2014-2015 era in corso. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto del primo, terzo e quinto comma dell’art. 64 CGS, il Regolamento di giustizia FIR è entrato in vigore con l’inizio della stagione successiva al termine previsto dal primo comma (12 giugno 2014). Poiché la violazione è avvenuta il 28 maggio 2014 le norme applicabili sono gli artt. 57 e 69 del previgente Regolamento. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello Federale FIR ha dichiarato improcedibile il procedimento. PQM IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONI UNITE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Depositato in Roma in data 30 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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