CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 54 del 12/10/2015 – Matera Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Ascoli Picchio FC 1898 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie B

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 54 del 12/10/2015 – Matera Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Ascoli Picchio FC 1898 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie B IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione Composta da Mario Sanino – Presidente Vito Branca - Relatore Giuseppe Andreotta Guido Cecinelli Angelo Maietta – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE - nel procedimento iscritto al R.G. n. 43/2015, presentato, in data 13 agosto 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e Michele di Carlo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. M. Cristina Celani, per l’annullamento, anche in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva; - nel procedimento iscritto al R.G. n. 44/2015, presentato, in data 21 agosto 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e Michele di Carlo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. M. Cristina Celani, per l’annullamento del decreto del Presidente F.I.G.C. e/o del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B (di cui la ricorrente sostiene di non conoscere data e numero e che, secondo la società istante, non potrà essere depositato), con cui la società Ascoli è stata ammessa al Campionato di Serie B per l’anno calcistico 2015/2016, in via di sostituzione, in applicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015, già impugnata, nonché del diniego implicito, ovvero dell’omesso esame della domanda del Matera Calcio di ammissione al Campionato di Serie B, presentato in data 18 agosto 2015; - nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2015, presentato, in data 1 settembre 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e Michele di Carlo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A., e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. M. Cristina Celani, avverso la deliberazione del Consiglio Federale del 31 agosto 2015, che ha definito gli organici di Serie B ed ha disposto la sostituzione della S.S. Teramo Calcio s.r.l. con la società Ascoli Picchio in Serie B, per l'anno calcistico 2015/2016, in applicazione della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 17 luglio 2015, già impugnata dalla ricorrente, nonché avverso il respingimento, implicito, della domanda del Matera calcio di ammissione al Campionato di Serie B, presentata in data 18 agosto 2015 e ripresentata in data 28 agosto 2015, oltre che avverso il diniego del differimento dell'inizio del campionato, richiesto con istanza del 28 agosto u.s.; disposta la riunione dei ricorsi nn. 44 e 53/2015 al ricorso n. 43/2015 per connessione soggettiva ed oggettiva; uditi, nell’udienza del 16 settembre 2015, i difensori delle parti; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Vito Branca; espone: Considerato in Fatto Con ricorsi segnati ai nn. 34/35/38 – 2015 la società Matera Calcio ricorreva rispettivamente avverso la deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 17/7/2015, la deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 30/7/2015 ivi compresa, per quanto di rilievo, la cennata deliberazione del 17/7/2015, per la parte relativa al contributo straordinario di € 1.000.000,00 quale condizione di ammissibilità per il ripescaggio in serie B, nonché avverso il provvedimento, all’epoca non conosciuto, di esclusione del Matera Calcio dalla graduatoria dei ripescaggi per la serie B. All’udienza di discussione dell’11/8/2015 la società ricorrente, nella persona del difensore, rinunciava ai ricorsi, dichiarando che allo stato non sussisteva alcun interesse alla coltivazione dei gravami, sicché l’odierno Collegio, nel prenderne atto, decideva la controversia adottando la formula processuale della cessazione della materia del contendere. Successivamente, e nell’immediatezza, in data 13/8/2015 la società ricorrente ha proposto il ricorso rubricato al n. 43/2015, “a fini di mera cautela per potere essere tempestivi” avverso “notizie mediatiche” di esclusione del Matera Calcio dal ripescaggio in serie B per la stagione 2015/16, sempre in relazione alla citata deliberazione FIGC del 17/7/2015. A tale impugnazione ha fatto seguito un ulteriore gravame proposto dal Matera Calcio in data 21/8/2015, segnato al n. 44/2015, e definito dalla parte “NUOVO RICORSO” in via d’urgenza “per poter essere tempestivi”, ed esteso alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, per impugnare “la notizia”, apparsa il 20/8/2015 sul sito “tuttolegapro”, “che la squadra dell’Ascoli stava festeggiando l’ammissione in serie B”, chiedendo dichiararsi, anche in questo caso, l’illegittimità della delibera FGCI del 17/7/2015. Con atto dell’1/9/2015, segnato al n. 53/2015, la società Matera Calcio ha proposto un “ULTERIORE RICORSO URGENTE” per l’annullamento, fra l’altro della deliberazione del Consiglio Federale del 31.8.2015 che ha definito gli organici di Serie B ed ha disposto la sostituzione della Società Teramo con la Società Ascoli Picchio in Serie B per l’anno calcistico 2015/2016, sempre in applicazione della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 17/7/2015, già impugnata, nonché del respingimento, implicito, della domanda del Matera Calcio di ammissione al Campionato di Serie B presentata in data 18/8/2015 e ripresentata in data 28/8/2015, nonché, a titolo confermativo dei ricorsi già presentati in data 13.8 e 21.8.2015, per l’annullamento, anche in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 17 luglio 2015 – con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato professionistico di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016. Con “Memoria di Sintesi” del 14/9/2015 la ricorrente società Matera Calcio ha ritenuto infine di chiarire il quadro complessivo della propria posizione processuale e sostanziale, descrivendo i profili di inammissibilità di alcuni propri ricorsi (44 e 53/2015) e dettagliando gli atti effettivamente impugnati. Con separata istanza dell’1/9/2015, rimasta estranea agli odierni giudizi, la società Matera Calcio ha chiesto, in via cautelare, la “sospensione parziale” degli atti impugnati e la sospensione provvisoria della partecipazione dell’Ascoli al campionato di serie B 2015/16. Con provvedimento del 3/9/2015 il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha rigettato detta istanza, che, all’udienza del 16/9/2015, è stata comunque espressamente rinunciata dalla ricorrente. Nei descritti giudizi si sono costituite le parti convenute, con propri atti difensivi, chiedendo con formule diverse il rigetto dei ricorsi. Considerato in Diritto Osserva preliminarmente il Collegio che le parti resistenti FIGC ed Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi proposti dal Matera Calcio facendo espresso riferimento alla intervenuta dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” pronunciata da questo giudice, a fronte di una precisa disposizione di rinuncia da parte della ricorrente, con la sentenza dei dì 11/8-16/9/2015 in relazione ai ricorsi segnati ai nn. 34-35-38/2015 aventi ad oggetto la delibera FIGC n. 37/A del 17/7/2015. All’uopo deve rammentarsi che detta pronuncia è intervenuta, infatti, a seguito di una autonoma iniziativa processuale della difesa del Matera Calcio la quale, rilevato che il Collegio aveva “preliminarmente accertato il difetto di procura in capo ai difensori della ricorrente Matera Calcio S.p.A.” (cfr. verbale n. 37/2015 dell’11/8/2015) ebbe a dichiarare in quella sede “che allo stato non sussiste interesse alla coltivazione dei gravami”. E l’odierno Collegio, sulla scorta di neutrale presa d’atto sul punto da parte della FIGC, ebbe a pronunciare la cessazione della materia del contendere. Appare, pertanto, indispensabile al Decidente la preventiva soluzione della questione preliminare sollevata dalle descritte parti resistenti, giacché assorbente e pregiudiziale rispetto ad ogni ulteriore questione di rito e di merito. Ed in tale ottica deve rilevarsi che la tesi della difesa della ricorrente società, la quale ha affermato (cfr. del NUOVO RICORSO n. 44/2015) che all’udienza dell’11/8/2015 sarebbe stata disposta “con il consenso di questa difesa” la cessazione della materia del contendere, appare del tutto erronea ed infondata, oltre che inverosimile, giacché il Collegio si è invece limitato - e non poteva essere diversamente – a recepire, in termini di decisione, la autonoma dichiarata volontà della parte di non avere “interesse alla coltivazione dei gravami”. Invero, in quella sede processuale, la parte ricorrente, sulla scorta di un evidente “difetto di procura” in capo ai propri difensori, manifestamente sanato con il rilascio di nuova procura per gli odierni giudizi, ha ritenuto ovviare a detto “difetto”, preferendo, con il descritto espediente, rinunciare ai ricorsi riuniti, dichiarando di non avere interesse - si ripete - “alla coltivazione dei gravami”. E con tale manifestazione di volontà la parte ha anche esplicitamente rinunciato a chiedere al Giudice un’applicazione analogica ed estensiva dell’art. 182, 2° comma, del codice di procedura civile, nell’ipotesi di inesistenza della procura (Cass. SS.UU. n. 9217/10), impedendogli tout court l’eventuale esercizio di tale potere di fronte alla conclamata manifestazione di volontà di non avere “interesse alla coltivazione dei gravami”. L’inequivocabile portata di detta affermazione non può che essere, pertanto, quella di una ampia dichiarazione di carenza di interesse ad ottenere la caducazione dell’atto impugnato – la deliberazione FIGC n. 37/A del 17/7/2015 – a nulla rilevando, atteso il contenuto degli odierni ricorsi, la formulata riserva in ordine ad eventuali “ulteriori provvedimenti in tema, ove attivati dalla FIGC”, per la naturale dipendenza di qualsiasi ulteriore provvedimento dalla decisione del 17/7/2015. Al riguardo deve segnalarsi che la medesima difesa della società Matera Calcio nel proprio scritto denominato “Memoria di Sintesi” ha dichiarato che il ricorso del 21/8/2015 (n. 44/2015) era da ritenere “inammissibile” e che le “nuove impugnative manifestano interesse solo per quanto riguarda il primo ricorso e l’ultimo ricorso”, e per quest’ultimo solo parzialmente. Sempre in tale scritto ha precisato che «l’impugnativa contro la delibera del 17/7/15, qualora fosse stata ritenuta immediatamente applicativa (come poi avvenuto), andava proposta entro il 16 di agosto. Il Matera ha quindi impugnato tale delibera con ricorso del 13/8/15”; ed ancora che “il ricorso ultimo dell’1/9/15 sintetizza sia gli atti impugnati che i motivi di ricorso e deve essere riunito, soltanto, al ricorso del 16/8/15, mentre quello del 21.8.15 è inammissibile per difetto di interesse essendo stato già impugnato l’atto del 17/7/15. Nel ricorso dello 01.09.15 l’impugnativa della delibera del Consiglio Federale del 30.6.15 e i motivi che la riguardano non sono sostenuti da alcun interesse e pertanto sono inammissibili; l’impugnativa della decisione della Corte Federale ha lo scopo di evitare che tale decisione possa essere opposta al Matera per la frase in essa contenuta che è estranea all’oggetto della controversia. In ogni caso, poichè il Matera non è stato parte in quel giudizio, tale frase non ha alcuna efficacia nei suoi confronti e, pertanto, l’impugnativa è priva di interesse. Le impugnative che oggi si rivelano prive di interesse sono state proposte per cautela al fine di evitare l’eccezione di tardività». Conclude infine la difesa del Matera Calcio: «Gli atti di cui si chiede l’annullamento, pertanto, sono i seguenti: 1) La delibera del 17.7.15 nella parte B/2 in cui esclude i punteggi acquisiti nelle gare di playoff; 2) La delibera del 31.8.15 per illegittimità derivata; 3) La stessa ultima delibera per non aver esaminato le domande del Matera o, comunque, per averle implicitamente respinte con la sostituzione assegnata alla squadra dell’Ascoli”. Tale delineato, anche alla luce della lettura chiarificatrice, definibile autoesegetica, effettuata dalla difesa della ricorrente, il quadro delle domande proposte dalla società Matera Calcio, il Collegio ritiene, quindi, di dover concentrare il proprio esame solo sui ricorsi nn. 43 e 53/2015, in ordine ai quali osserva: - Il ricorso n. 43/2015 del 13/8/2015 è stato proposto, confessoriamente, “a fini di mera cautela” avverso “notizie mediatiche” e comunque sempre avverso la deliberazione del 17/7/2015 della FIGC nei cui confronti la ricorrente, appena due giorni prima, aveva inequivocabilmente dichiarato di non avere interesse alla coltivazione dell’impugnazione; - Il ricorso n. 53/2015 dell’1/9/2015 definito di “sintesi”, riguarda (sempre) l’illegittimità della citata deliberazione FIGC del 17/7/2015 nonché della deliberazione FIGC del 31/8/2015, “per illegittimità derivata” (dalla delibera 17/7/2015). Solo limitatamente a tale ultimo provvedimento del 31/8/2015 potrebbe, pertanto, il Collegio prendere in esame la descritta impugnazione giacché la deliberazione del 17/7/2015 è rimasta, e rimane, assorbita dalla più volte descritta rinuncia al gravame da parte del Matera Calcio. Tuttavia, per esplicita ammissione di natura confessoria contenuta della c.d. “Memoria di Sintesi”, la società ricorrente ha precisato che l’eccepito vizio non trova autonoma origine e collocazione nell’atto impugnato, la deliberazione del 31/8/2015, ma trova appunto originaria collocazione, a titolo di “illegittimità derivata”, nella deliberazione del 17/7/2015, nei cui confronti spiega effetto paralizzante di ogni residua ipotesi di riesame la descritta rinuncia al gravame. Del resto deve rammentarsi che la stessa società ricorrente nelle “CONCLUSIONI” del terzo ricorso dell’1/9/2015 (53/2015) ha chiesto al punto 1), «di voler accogliere il presente ricorso e dichiarare l’illegittimità della delibera impugnata del 17.7.2015, anche in parte qua (in riferimento al criterio B2 di sostituzione) e gli atti conseguenti, di essa applicativi e cioè: A) la decisione della Corte d’Appello Federale del 27-29.08.2015 in parte qua e B) la deliberazione del Consiglio Federale del 31.08.2015 concernente l’ammissione dell’Ascoli alla Serie B per l’anno 2015/2016 per i motivi di cui sopra» confermando in tal modo, espressamente, che tutti gli atti ivi descritti sono “conseguenti, di essa applicativi” della delibera del 17/7/2015. A tale stregua il Collegio non può sottrarsi all’esigenza di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce “pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse” laddove risulti, come nella fattispecie dedotta in lite, “ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuto meno ogni ragione di contrasto fra le parti” (Cass. Civ. n. 3598 del 24/2/2915). Ed ancora, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione, o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire ai sensi dell’articolo 372 del c.p.c. la produzione del documento che ne provi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito della impugnazione (Cass. Civ. Sez. II, 1/10/2013, n. 22433). Ne discende che “alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire” (Cass. Civ. n. 1695 del 27/1/2014). Il superiore insegnamento della Suprema Corte delinea, pertanto, un ambito processuale in cui l’odierno giudice è vincolato dall’essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione, i cui effetti si estendono alle odierne impugnazioni, laddove l’accertamento in ordine all’interesse ad agire in capo alla parte, quale condizione dell’azione, va compiuto dal giudice preliminarmente, a prescindere da qualsiasi indagine nel merito della controversia (Cass. Civ. n. 6458 del 19/3/2014). Orbene, dalla citata giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio ritiene di aderire, discende un quadro interpretativo perfettamente aderente alla situazione processuale e sostanziale degli odierni procedimenti, i quali si pongono in linea di piena e coincidente continuità con i ricorsi abbandonati all’udienza dell’11/8/2015, per avere gli stessi ad oggetto un unico ed assorbente obiettivo processuale e sostanziale: la caducazione della deliberazione FIGC del 17/7/2015. Nei confronti di quest’ultima, la parte medesima ha dichiarato tuttavia, ed in modo inequivocabile, di “non avere interesse alla coltivazione dei gravami”, decisione che si estende anche agli odierni ricorsi, con tutte le negative conseguenze sul piano processuale, non essendo concepibile poter adattare il criterio dell’interesse ad agire, elemento fondante dell’azione, alle mutevoli esigenze e strategie difensive della ricorrente. Non possono, pertanto, trovare accoglimento alcuno le domande proposte dal Matera Calcio, nei cui confronti deve pronunciarsi, quale ovvio corollario, sentenza di condanna alle spese di giudizio, tenuto anche conto del riconoscimento di inammissibilità totale e parziale di alcuni degli stessi ricorsi, come effettuato dalla ricorrente. Assorbita ogni ulteriore questione di rito e di merito, P. Q. M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva; Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna la società ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 13.500,00, oltre accessori, disponendone il pagamento in ragione di € 4.500,00, oltre accessori, per ogni parte convenuta resistente. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 settembre 2015. IL PRESIDENTE F.to Mario Sanino IL RELATORE F.to Vito Branca Depositato in Roma, in data 12 ottobre 2015. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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